Tramite autovelox, tutor o telecamere a presidio delle zone a traffico limitati si potrà verificare se i mezzi in transito hanno polizza rc auto.
Tramite autovelox, tutor o telecamere a presidio delle zone a traffico limitati si potrà verificare se i mezzi in transito hanno polizza rc auto.
Se una statistica della Fondazione Aci “Filippo Caracciolo” dice che il 7% dei veicoli registrati in Italia sarebbe senza copertura assicurativa, ecco arrivare una contromossa delle autorità che era allo studio già da tempo: grazie a una modifica all’articolo 193 del Codice della Strada introdotta dalla Legge di Stabilità, dal 1 gennaio prossimo gli apparecchi che rilevano la velocità delle auto – come tutor e autovelox – o che monitorano l’accesso in zone a traffico limitato di alcune città italiane saranno tecnicamente in grado di fornire alle forze dell’ordine informazioni che consentiranno di sapere se il veicolo in transito è coperto o meno dalla polizza assicurativa obbligatoria o RC auto.
Attraverso la lettura del numero di targa, la tecnologia permette di incrociare i dati con quelli presenti nelle liste delle compagnie di assicurazione autorizzate a operare in Italia, in modo da allertare la Polizia in caso di violazione. Gli agenti, pertanto, saranno automaticamente informati delle generalità dell’intestatario del veicolo che potrebbe essere invitato a esibire il tagliando di copertura.
Nello specifico, la modifica del Codice riguarda 3 commi: il primo dice ora che l’accertamento sulla mancanza della stipula di una polizza RC auto per il veicolo in questione ”può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o dalle apparecchiature presenti sulle strade, omologati e gestiti dalle forze dell’ordine”.
Il comma 4-quater, invece, dice che ”qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8”.
L’ultimo comma, il 4-quinquies, afferma ora che ”la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature elettroniche, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, numero 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada”.