I sistemi salva-vita per bambini fino a 4 anni sono ora obbligatori: chiunque trasporti un “baby-passeggero” dovrà esserne provvisto.
Da oggi (giovedì 7 novembre 2019), viaggiare in auto con un bambino di età inferiore a 4 anni a bordo e senza averlo assicurato ad uno dei dispositivi anti-abbandono previsti dalla legge è passabile di sanzione amministrativa e decurtazione di punti patente. L’imminente entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo dei sistemi salva-vita per i più piccoli era, del resto, da noi stata anticipata nelle scorse settimane: quando, cioè, il Governo aveva portato a termine l’iter di recepimento del decreto che rende obbligatori i sistemi anti-abbandono.
Cosa dice la circolare del Ministero
Nel dettaglio, il Ministero dell’Interno ufficializza, attraverso una circolare (“Dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”), l’entrata in vigore del decreto attuativo del 2 ottobre scorso, pubblicato il 23 ottobre 2019 in Gazzetta Ufficiale.
Ecco il testo integrale. “Facendo seguito alla circolare n. 300/A/19/109/12/3/4 del 3 luglio 2019, con la quale erano state fornite disposizioni operative relative all’applicazione delle norme sui dispositivi anti-abbandono di cui all’art. 172, comma 1-bis) del Codice della Strada, si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019 (…), con il quale sono state regolamentate le specifiche tecnico-costruttive alle quali devono rispondere i citati dispositivi”. “Le disposizioni operative del DM sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 CdS, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117”. “I dispositivi devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 ed N3 di cui all’art. 47 CdS (ovvero: veicoli per trasporto persone con massimo otto posti più il conducente; veicoli per trasporto merci con massa complessiva non superiore a 3,5 t; veicoli per trasporto merci con massa complessiva compresa fra 3,5 t e 12 t; veicoli per trasporto merci, con massa complessiva superiore a 12 t, n.d.r.), immatricolati in Italia e all’estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni”. “L’art. 3 del DM fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta (seggiolino, n.d.r.), costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo, o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo”. “I dispositivi devono rispondere alle prescrizioni elencate nell’articolo A del decreto, in base alle caratteristiche come sopra elencate”. “Non essendo prevista l’omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel DM e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell’art. A del Decreto medesimo”.
Le varie tipologie di dispositivi
Il testo della circolare parla chiaro: a disposizione dell’automobilista che debba trasportare “baby passeggeri” a bordo della propria auto (o veicolo commerciale), ci sono differenti tipi di sistemi salva-vita. Le strade percorribili sono al momento due: acquistare “ex novo” un seggiolino già provvisto di sistema anti-abbandono, oppure dotarsi di un sistema supplementare, da applicare al “sistema di ritenuta” già in possesso, che in pratica assolve alla medesima funzione: si tratta, cioè, di avvisare il conducente della presenza di un bambino, a bordo, qualora il motore del veicolo sia già stato spento. Il decreto ministeriale fa riferimento altresì ad un dispositivo “Di base o accessorio del veicolo”, tuttavia per ora ne è dotata soltanto Hyundai Santa Fe.
- Sistemi integrati nel seggiolino. Si tratta, in poche parole, di dispositivi che abbinano il sistema salva-vita all’interno del seggiolino ad una App specifica, scaricabile gratuitamente attraverso gli store multimediali (Android e iOs): ne fanno parte, ad esempio, Chicco BebéCare e Cybex Sensorsafe.
- Sistemi “connessi”. Sono i dispositivi che fanno ricorso alle tecnologie multimediali attraverso i principali device portatili: svolgono, cioè, la propria funzione previo accesso alle App dedicate scaricabili sul proprio cellulare o tablet, ed alla connettività Bluetooth. Alcuni nomi: Chicco BebéCare Easy-Tech; Tata; Digicom Tippy; Inglesina Ally Pad; Bebé Confort e-Safety; Foppapedretti Babyguard; Axkid Connect; Kiwi iFeel.
- Dispositivi “indipendenti”. Questa tipologia di sistemi anti-abbandono possono funzionare, alternativamente, con o senza il ricorso al telefono cellulare. Fra i modelli già in commercio, ci sono ad esempio Baby Bell e Remmy.
Prescrizioni tecniche
Gli allegati A e B del decreto specificano una serie di indicazioni obbligatorie per i sistemi di ritenuta: nello specifico, essi devono poter attivarsi in maniera automatica – vale a dire: senza che vi sia alcun intervento da parte del conducente -; devono inviare all’utente una conferma di avvenuta attivazione, ed emettere segnali visivi e acustici, percepibili tanto all’interno quanto all’esterno del veicolo; devono essere provvisti di un sistema di monitoraggio di carica della batteria (atto ad avvisare il conducente di un basso livello di carica), e possono essere dotati di un sistema mobile per l’invio di messaggi e/o chiamate di emergenza: quest’ultimo accorgimento fa parte delle indicazioni avanzate a luglio 2019 da parte della Commissione Europea, la quale – in sede di esame – chiese che tale prescrizione, originariamente indicata insieme all’obbligo di omologazione, venisse eliminata. Non è dunque obbligatorio che il dispositivo anti-abbandono invii in automatico Sms o telefonate di emergenza. La stessa Commissione UE, provvedendo a stralciare l’obbligo di omologazione dei sistemi anti-abbandono, ha di fatto permesso che a corredo di questi faccia fede la dichiarazione di conformità da parte dell’azienda produttrice.
I bonus fiscali
Il portale online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica inoltre l’istituzione di un fondo ad hoc, finalizzato al rilascio di un contributo economico (“bonus”) di 30 euro per l’acquisto di ogni sistema anti-abbandono, e fino ad esaurimento dei 16 milioni di euro stanziati specificamente. I dettagli su come accedere al contributo verranno dettagliati prossimamente: è quindi opportuno che chi proceda all’acquisto di un sistema anti-abbandono conservi lo scontrino, o il documento comprovante l’acquisto, per poter appena possibile dimostrare di avere diritto al bonus.
Attenzione alle multe
- Il minimo è 81 euro. In pratica, da oggi trovano applicazione anche le sanzioni previste dal decreto attuativo n. 122 del 2 ottobre 2019 (che fa riferimento alla legge n. 117 del 1 ottobre 2018: chi, durante un controllo da parte degli organi accertatori (forze di polizia) venisse trovato sprovvisto di uno dei dispositivi cui il Decreto fa riferimento, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di 81 euro e fino a 326 euro (con la possibilità, effettuando il pagamento entro cinque giorni, di ottenere la sanzione in misura ridotta: 56,70 euro)
- Cinque punti in meno. Inoltre, alla sanzione amministrativa viene elevata, quale sanzione accessoria, la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.
- Cosa succede in caso di recidiva. Il Codice della Strada (art. 172), rifacendosi (comma 10) alle sanzioni previste per “Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”, individua anche i casi di recidiva. Nello specifico, “Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni previste per almeno due volte”, è soggetto alla sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.