Con il DL n. 19 del 25 marzo 2020 è stato emanato un nuovo formulario di autocertificazione da compilare e presentare ai controlli: ecco tutte le novità.
Autodichiarazione, atto quarto. Giovedì 26 marzo, in ordine all’emanazione del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che stabilisce ulteriori misure di restrizione e sanzioni più severe volte ai provvedimenti per far fronte all’emergenza da coronavirus, il Governo ha emanato un nuovo modello da compilare obbligatoriamente se si esce dalla propria abitazione, dal proprio domicilio o dal luogo dove ci si trova in questa delicatissima fase di emergenza.
>> Scarica qui il nuovo modulo di autocertificazione del 26 marzo 2020
Quali sono le novità
All’atto pratico, fermi restando i contenuti delle precedenti formulazioni e la prima parte riservata all’indicazione delle generalità, il nuovo modulo di autodichiarazione contiene alcuni elementi aggiuntivi racchiusi nell’autodichiarazione vera e propria (quella, cioè, che viene effettuata “sotto la propria responsabilità”):
- l’indicazione del luogo di inizio dello spostamento (occorre indicare l’indirizzo)
- la destinazione
- l’attestazione di “Essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale”
- l’indicazione di “Essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del presidente della Regione” relativa al luogo di partenza e del presidente della Regione di destinazione
- la dichiarazione che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai provvedimenti territoriali.
Immutata – ai sensi del nuovo decreto legge del 25 marzo 2020 – la parte relativa alle motivazioni dello spostamento, già previste nel primo modulo di autocertificazione del 10 marzo 2020, nel secondo (emanato il 17 marzo 2020 e nel quale veniva aggiunto l’obbligo di dichiarare di non essere positivi al coronavirus né sottoposti a regime di quarantena) e, nella terza autodichiarazione del 23 marzo 2020, aggiornate con l’indicazione dell’assoluta urgenza. Le riepiloghiamo di seguito.
- Comprovate esigenze lavorative
- Assoluta urgenza (“per trasferimenti in Comune diverso” come prevede l’art. 1, comma 1, lettera b9 del Dpcm del 22 marzo 2020)
- Situazione di necessità (“Per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”)
- Motivi di salute.
Invariato, seppure leggermente aggiornato, anche lo spazio da compilare relativo alla motivazione che abbia reso necessario lo spostamento della persona, e che quindi va precisato nel modulo di autodichiarazione: “Lavoro presso…”, “Devo effettuare una visita medica, urgente assistenza ai congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc.”.
Aggiornamento sui controlli
Il Ministero dell’Interno, con cadenza giornaliera, pubblica sul proprio portale Web il consuntivo delle attività quotidiane di controllo alle persone in spostamento in ordine alle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19. Di seguito i risultati di mercoledì 25 marzo 220.
- Persone controllate: 202.188
- Persone denunciate in seguito a violazione dell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità): 5.774
- Persone denunciate in seguito a violazione degli artt. 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale; false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri): 92.
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