Passeggeri a bordo: quanti e come; mascherine e distanziamento; le scadenze da tenere conto: tutti i dettagli sul “liberi tutti” (ma con attenzione!).
Il “sospiratissimo” 3 giugno è arrivato: per milioni di italiani, ciò significa la possibilità di potere spostarsi in tutta Italia ed anche all’estero. Sebbene, per effetto dei provvedimenti riportati dal Dpcm del 17 maggio 2020 che riguardano le norme messe in atto dal Governo in ordine al secondo step di Fase 2 dell’emergenza sanitaria (cioè la libertà di muoversi non più esclusivamente all’interno del proprio Comune di residenza o di domicilio, ma anche nel territorio della regione) fossero già stati attuati, da oggi (mercoledì 3 giugno) “liberi tutti”, dunque. Ognuno è libero di spostarsi in tutta Italia, nonché da e per i Paesi UE, quelli che fanno parte dell’Area Schengen (quindi i Paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), a San Marino e Città del Vaticano e nel Regno Unito. E con qualsiasi mezzo: auto e moto private, taxi e auto a noleggio con conducente, mezzi di trasporto pubblici (pullman, treni, aerei), bicicletta. Un’apertura attesissima dopo le drammatiche settimane di “lockdown” (drammatiche e tragiche: ingentissimo è stato il costo di vite umane, ed epocale la diminuzione nelle attività industriali, commerciali e dei servizi, i cui effetti rischiano di farsi sentire per diverso tempo ancora), che tuttavia si sapeva che prima o poi sarebbe arrivata.
Niente più autocertificazione
Dunque, eccoci: gli spostamenti sono consentiti senza che vi sia più l’obbligo di giustificarne le motivazioni. L’autocertificazione, emanata in prima stesura lo scorso 9 marzo e poi “aggiornata” in quattro formulari successivi, va in pensione. I “comprovati motivi” (salute, lavoro, urgenza, necessità) che in precedenza era obbligatorio dimostrare qualora fosse necessario recarsi verso altre regioni, non sono più validi proprio in quanto decadono.
Necessario agire con prudenza
Attenzione: “libertà di spostamento” va accompagnata dal mantenimento delle prescrizioni anti-contagio (all’interno dei veicoli privati e dei mezzi pubblici valgono le prescrizioni del Governo volte ad evitare gli assembramenti) e dovrà essere effettuata con discernimento. Proprio a causa della capienza nei mezzi pubblici, giocoforza limitata, è probabile che molti sceglieranno di spostarsi con auto e moto proprie. Il consiglio è, quindi, di scegliere orari e modalità di viaggio che evitino di contribuire al formarsi di eccessivo traffico. Ma andiamo con ordine.
Passeggeri a bordo: sistemazione e mascherine
Restano in vigore le disposizioni in materia di autoprotezione comunicate dal Governo lo scorso maggio, ed in cui si rendeva noto che a bordo di un autoveicolo possono prendere posto anche persone non conviventi con il conducente, fermo restando l’obbligo di mantenere almeno un metro di distanza, e di indossare la mascherina.
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A questo proposito, le FAQ pubblicate nel portale Web della Presidenza del Consiglio indicano che, nel caso in cui la vettura venga utilizzata fra persone non conviventi, occorre (riportiamo testualmente il testo):
“Occorre che vengano rispettate stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”.
C’è un caso che consente di poter fare a meno di indossare la mascherina: se, cioè, l’autoveicolo sia provvisto di una paratia divisoria trasparente (plexiglass) tra la fila anteriore e quella posteriore di sedili (“L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico tra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”). Come nel caso precedente, si tratta di misure che si ispirano a quanto valido per i taxi ed i veicoli NCC (noleggio con conducente). di fatto, l’eventuale posto centrale nella fila dietro va lasciato libero.
Quindi: se a bordo dell’autoveicolo prende posto una persona (ovviamente oltre al guidatore, e che non sia convivente), questa deve sistemarsi “dietro” ed in maniera opposta a chi guida: a destra, cioè.
Valgono, in sintesi, le medesime regole anti-assembramento di cui all’allegato 15 del Dpcm 17 maggio 2020 in materia di trasporti pubblici.
Ecco le regole per i conviventi
È chiaro (e lo specifica la “FAQ”, che è ufficiale tuttavia non possiede valore di legge) che ciò non riguarda i mezzi privati utilizzati da persone conviventi, cioè chi possiede la medesima residenza, o lo stesso domicilio, del conducente o faccia parte dello stesso stato di famiglia; oppure- lo indichiamo a titolo di pura ipotesi in quanto non c’è mai stata piena chiarezza sulla questione – sia in grado di provare, nel caso di controllo da parte delle forze di polizia, di avere trascorso le settimane di “lockdown” nella medesima abitazione (residenza o domicilio).
Riepilogo sulla disposizione dei passeggeri a bordo
Riportiamo, nell’interpretazione delle disposizioni del Governo, quanto indicato nelle scorse settimane in occasione del “via” al secondo step di “Fase 2” dell’emergenza sanitaria.
- Se a bordo ci sono un conducente ed un familiare convivente: permesso il trasporto sul sedile anteriore, non c’è obbligo di mascherina
- Se a bordo, oltre al guidatore, c’è una persona non convivente: obbligatori il distanziamento minimo di un metro e la mascherina indossata
- Se a bordo, oltre al conducente, ci sono due persone con lui conviventi: una delle due può sistemarsi sul sedile passeggero anteriore; non c’è l’obbligo di indossare la mascherina
- Se a bordo, oltre al conducente, ci sono persone che con lui non convivono: bisogna mantenere la distanza minima di un metro e indossare la mascherina; dunque i due passeggeri dovranno accomodarsi su ciascun lato del divanetto posteriore
- Se a bordo, oltre al conducente, ci sono tre persone conviventi: non è necessario indossare la mascherina
- Se a bordo, oltre al conducente, c’è una persona convivente ed una no: i due passeggeri devono sistemarsi ciascuno su un lato del divanetto posteriore, avendo cura di rispettare al massimo la distanza interpersonale (e indossare la mascherina, conducente compreso).
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Come comportarsi in moto
Sui motocicli, vale in linea di massima quanto disposto in materia di anti-assembramento, sebbene le indicazioni del Governo non facciano più esplicito riferimento al tema del trasporto di persone sulle moto. Si ritiene che, qualora sul sellino prenda posto un passeggero non convivente, sia consigliabile indossare un casco integrale (un po’ più protettivo, rispetto al casco “Jet”) e, sempre, viaggiare con la mascherina indossata.
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Attenzione alle scadenze burocratiche
È opportuno ricordare che, fra le misure di “alleggerimento” agli adempimenti normativi che tutti i proprietari di veicoli per la libera circolazione devono osservare, l’emergenza da Covid-19 aveva suggerito al Governo di procrastinare diverse scadenze: validità delle patenti di guida, bollo auto, Rc Auto, revisioni periodiche, “cambio stagionale” degli pneumatici (da quelli invernali a quelli estivi).
Di seguito un riepilogo.
- Patente di guida: la validità di tutte le patenti italiane scadute dal 31 gennaio 2020 e/o in scadenza fino al 31 agosto 2020 viene prorogata al 31 agosto 2020
- Revisioni periodiche: tutte le revisioni ai veicoli che scadono entro il 31 luglio 2020 possono essere effettuato entro il 31 ottobre 2020
- Rc Auto ed Rc Moto: tutti i contratti che scadono entro il 31 luglio 2020 hanno quindici giorni in più di copertura successiva, oltre i quindici giorni disposti dal “Codice delle Assicurazioni private” (si va a trenta giorni, dunque)
- Bollo auto: stante la natura territoriale (il pagamento della tassa di proprietà è di competenza regionale), il provvedimento che regola il “bollo” è più complesso. Le proroghe alla scadenza dei pagamenti riguardano Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.
- Pneumatici: il Governo ha di recente prorogato di un mese il limite temporale massimo solitamente concesso per il passaggio dagli pneumatici invernali (M+S, MS, M&S, M-S) alle gomme estive. La scadenza annuale (15 aprile, con un mese di “tolleranza” per cui la timeline viene spostata al 15 maggio) viene, quest’anno, procrastinata al 15 giugno.