Una sentenza del Tribunale di Parma fa chiarezza sull’obbligo di comunicare i dati del conducente in caso di infrazione.
Una sentenza del Tribunale di Parma fa chiarezza sull’obbligo di comunicare i dati del conducente in caso di infrazione.
Ci sono novità in tema di patente a punti e obbligo di comunicare i dati del conducente nel caso in cui sia stata commessa un’infrazione, a patto che il trasgressore abbia nel frattempo impugnato il verbale di fronte al Giudice di Pace competente.
A chiarire questo aspetto è stato il Tribunale di Parma con il magistrato onorario Germana Cesaretti in accoglimento del ricorso di una società alla quale era stato notificato un verbale che presupponeva l’obbligo di comunicare i dati di chi ha violato le regole del Codice della Strada.
La società, che si era opposta davanti al Giudice di Pace, ha quindi visto riconosciuto dalla sentenza 703/13 il proprio diritto a non rivelare le generalità del guidatore.
Il magistrato ha ritenuto che l’impugnazione della multa sottesa agli obblighi informativi ha natura pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle informazioni su chi era al volante, stabilendo che in “nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
Da notare anche che, nel caso in oggetto, la sanzione è stata annullata da un altro Giudice di Pace, con la conseguenza che lo stesso debba accadere per la seconda contestazione relativa alla mancata comunicazione del nome del conducente.