Il 15 novembre si avvicina a grandi passi: i rappresentanti di settore hanno firmato un documento nel quale si chiede di spostare, eccezionalmente, la scadenza per consentire a tutti di mettersi in regola, in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni del Dpcm 3 novembre 2020.
I provvedimenti restrittivi introdotti dal Dpcm del 3 novembre 2020, e che resteranno in vigore fino a giovedì 3 dicembre, richiamano quanto prescritti dai precedenti decreti in materia di sicurezza collettiva e individuale e di autoprotezione per limitare quanto più possibile la diffusione dei contagi da Covid-19.
Di fatto, il nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte si basa sui seguenti principi:
- mantenere le distanze di sicurezza interpersonali
- utilizzare, tanto negli ambienti chiusi quanto all’aperto, gli strumenti di protezione individuale (le mascherine)
- ridurre i propri spostamenti il più possibile, limitandoli alle comprovate esigenze di lavoro, di salute, di necessità o di studio
- conferma, in buona sostanza, il protocollo del 24 aprile 2020 che regolamenta le disposizioni relative agli ambienti di lavoro ed in cui si raccomandava l’utilizzo scrupoloso delle mascherine ed evitare quanto più possibile le riunioni “in presenza”.
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Riguardo alle limitazioni in materia di mobilità, queste fanno riferimento alla suddivisione del territorio nazionale in tre macro-aree: gialla, arancione e rossa, ciascuna delle quali finalizzata a specifiche prescrizioni sugli spostamenti e sull’apertura delle attività.
Cambio gomme: che fare?
“Incidentalmente”, il periodo di applicazione delle misure restrittive ricade proprio mentre milioni di automobilisti si preparano al cambio stagionale degli pneumatici. Domenica 15 novembre 2020 inizierà il “semestre invernale” in cui vige l’obbligo di provvedere al cambio delle gomme alla propria vettura, dagli pneumatici estivi a quelli invernali.
Il 15 novembre è dietro l’angolo
Il dubbio è legittimo: ci si può recare dal proprio gommista per ottemperare al cambio stagionale degli pneumatici, tenuto conto che si tratta di un obbligo di legge e che ciò è stato a suo tempo disposto proprio a tutela della propria (e soprattutto altrui) sicurezza di guida?
Torna a presentarsi lo scenario del lockdown di primavera
Inoltre, la delicata situazione che tutta Italia si trova a dover fronteggiare somiglia molto al lockdown della scorsa primavera in cui, a proposito di cambio gomme (dalle invernali a quelle estive) così come di altre scadenze che riguardavano la circolazione, il Governo decise, mediante decreto, di concedere delle deroghe ad hoc, in modo da consentire agli automobilisti di ottemperare in sicurezza e senza il rischio di sanzioni amministrative. Come si ricorderà, ciò aveva riguardato le scadenze delle patenti di guida, della tassa di proprietà, delle polizze Rc Auto, delle revisioni periodiche e, appunto, del cambio gomme (da invernali a estive), quest’ultimo prorogato al 15 maggio 2020 con i 30 giorni di proroga (termine ultimo: lo scorso 15 giugno).
Le Associazioni di settore: situazione ancora una volta delicata
Assogomma (attraverso il direttore Fabio Bertolotti), insieme alle Associazioni della filiera automotive (da Aniasa-Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ad Airp-Associazione Italiana Ricostruzione Pneumatici, Federpneus e la categoria dei gommisti in Cna), in un documento condiviso richiama l’attenzione proprio sul fatto che, ancora una volta, il cambio stagionale degli pneumatici avviene in condizioni di mobilità e di lavoro “Ben diverse dalla normalità”: una situazione che “Condiziona i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme”.
Si riuscirà ad operare in tempo?
È probabile, sottolineano le Associazioni di categoria, che – soprattutto nelle aree regionali più a rischio (ovvero le regioni classificate “zona gialla” e “zona rossa”) – le particolari condizioni di lavoro che vengono a determinarsi in base alle misure prescritte dal Dpcm 3 novembre 2020 “Non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo”.
Una proroga oltre il 15 novembre è opportuna
Sulla base di tale considerazione, risulta evidente che, in particolar modo nelle aree più a rischio, le operazioni di cambio gomme potrebbero non riuscire ad essere effettuate in tempo utile per tutti gli automobilisti. Per questo, le Associazioni firmatarie annunciano che chiederanno, come già avvenuto la scorsa primavera, una proroga al Governo sulla data-limite di sostituzione degli pneumatici stagionali: “Una limitata, eccezionale ma indispensabile proroga dei termini”.
Zona gialla, arancione e rossa: cosa dice il Dpcm
Ma andiamo con ordine, ricapitolando innanzitutto le prescrizioni indicate dal Dpcm del 3 novembre 2020 su spostamenti, mobilità e apertura delle attività commerciali e di servizi.
Zona gialla
- Riguarda le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
- I provvedimenti restano in vigore per 15 giorni: in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria potranno eventualmente mutarsi in “zona arancione” o “zona rossa”
- Gli spostamenti all’interno del proprio Comune di residenza o di domicilio sono consentiti senza particolari limitazioni (ferma restando la raccomandazione a circoscrivere i movimenti personali a motivazioni di necessità) così come verso altre località o regioni se il luogo di destinazione è anch’esso classificato “zona gialla”. Attraversare regioni “zona rossa” è possibile, unica prescrizione non fermarsi.
- Vige il “coprifuoco” dalle 22 alle 5: all’interno di questa fascia oraria non si può uscire di casa se non muniti di autocertificazione; tutti gli esercizi commerciali devono rimanere chiusi
- I centri commerciali, e le attività di vendita che sono presenti all’interno di essi (tranne supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccherie) restano chiusi nelle giornate festive e prefestive.
Zona arancione
- Riguarda, nella prima fase di applicazione del Dpcm 3 novembre 2020, le seguenti regioni: Puglia e Sicilia.
- Anche in questo caso, le misure restrittive restano valide per 15 giorni. Dall’evolversi dei contagi, e sulla base dei 21 parametri di rilevazione indicati nel Dpcm, le regioni potranno eventualmente trasformarsi in “zona gialla” oppure “zona rossa”
- I limiti agli spostamenti vengono applicati per qualsiasi ora del giorno e della notte. Vige il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza o di domicilio, salvo che per le comprovate motivazioni di salute, lavoro, studio o necessità, e da indicare nel modulo di autocertificazione da tenere sempre con se
- L’apertura delle attività commerciali riguarda quelle considerate essenziali. Fra queste ci sono le concessionarie di vendita auto e moto, ferramenta, ricambi e autoriparazione, elettrauto e gommisti.
Zona rossa
- Riguarda le seguenti regioni: Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Calabria.
- Le restrizioni restano, anche qui, in vigore per 15 giorni. In base all’andamento dei contagi, le regioni potranno trasformarsi in “zona arancione” o “zona gialla”.
- Le limitazioni agli spostamenti sono, nella “zona rossa”, ancora più rigorose: la circolazione è vietata, anche all’interno del proprio Comune di residenza o di domicilio, tranne che per comprovati motivi di salute, lavoro, urgenza o assoluta necessità. Occorre sempre avere con se l’autocertificazione, con cui ci si può recare anche presso una delle attività commerciali e di servizi considerate di prima necessità.
>> Qui il modulo di autocertificazione del 24 ottobre 2020 in Pdf
>> Qui il testo del Dpcm del 3 novembre 2020 in Pdf
Officine e gommisti fra le attività che restano aperte
Fra le attività “essenziali” ci sono quelle inerenti alla manutenzione dei veicoli. Dunque officine, elettrauto, autocarrozzerie, autoricambi e gommisti.
Ed ecco quindi presentarsi nuovamente l’importanza di tenere conto delle esigenze delle persone. In questo caso, automobilisti ed esercenti di settore.
Le considerazioni delle Associazioni di categoria
I firmatari del documento considerano, a tal proposito, che le prescrizioni del Governo vanno ovviamente rispettate; dunque, i gommisti possono continuare a svolgere la propria attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro come da protocollo del 24 aprile 2020. Si consiglia di assicurare quanto prescritto per le attività commerciali al dettaglio, e in particolare che gli ingressi dei clienti vengano effettuati in modo dilazionato, “Evitando alle persone di sostare più del necessario”.
Meglio prenotare per tempo il cambio gomme
Un utile consiglio può essere quello di operare su appuntamento.
Contestualmente viene fatto notare che vige l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico così come negli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
Gli automobilisti che siano in grado di giustificare lo spostamento dalla propria abitazione per le motivazioni ammesse dal Dpcm 3 novembre 2020 “O da eventuali altri decreti”, possono “Recarsi dal gommista per effettuare il cambio stagionale dei pneumatici – considerano Assogomma, Federpneus, Aniasam, Airp e Cna attraverso il portavoce Gommisti -, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014”.
Automobilisti e gommisti: come comportarsi?
Le Associazioni della filiera automotive hanno, per questo, redatto un “vademecum” che riporta un sunto di quello che si può e non si può fare dal punto di vista degli utenti e degli esercenti.
Riportiamo integralmente il testo delle “FAQ”.
Utenti
Sono un automobilista, dal 6 novembre posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?
Si, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.
I soggetti che risiedono nelle cosiddette zone “gialle” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi, nonché per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
I soggetti che abitano nelle cosiddette zone “arancioni” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
Quanti risiedono nelle zone “rosse” potranno recarsi dal gommista se in grado di dimostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).
Esercenti
Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? E a quali condizioni?
Sì certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle consentite. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e sindacati.
Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento, all’ingresso del locale deve essere applicato un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici estivi e condividere un appuntamento per il cambio gomme?
Certo, è la soluzione migliore, purché in conformità alla normativa sulla privacy. Quanto allo spostamento dei clienti si veda quanto indicato nella prima domanda.
Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme estive presso il domicilio del cliente?
Il DPCM 3 novembre 2020 riporta nell’allegato 23 le attività di commercio al dettaglio consentite. Fra queste, sono previste anche le attività di commercio al dettaglio ambulante, ma non quelle di manutenzione e riparazione dei veicoli ambulante. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le attività di commercio ambulante di autoriparazione siano conformi alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nella fattispecie per le quali sono ammesse deroghe (come ad esempio la sostituzione di uno pneumatico in avaria).