Ulteriore stretta del Governo: il decreto legge, in vigore da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile, fissa nuove limitazioni per fronteggiare le varianti del virus, con Pasqua “blindata”.
Seconda Pasqua in lockdown, uguale a quanto avvenne nel 2020; e soltanto due fasce di colore per tutta Italia: zona rossa e zona arancione (tranne la Sardegna che resta in zona bianca). Niente più fascia gialla, dunque: ecco, in estrema sintesi, l’effetto dei nuovi provvedimenti decisi nella tarda mattinata di venerdì 12 marzo dal Governo con un nuovo decreto legge ad hoc.
Fronteggiare l’escalation dei contagi
L’obiettivo, come suggerito da più parti per fronteggiare la perdurante emergenza sanitaria, si incarica di creare ulteriori misure di contenimento dei contagi, in special modo le varianti del virus. Per questo, l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha adottato le indicazioni arrivate dal Comitato Tecnico-scientifico che dispongono, fra le altre cose:
- Un nuovo lockdown, in tutta Italia, per i giorni di Pasqua;
- Il passaggio in fascia arancione per tutti i territori regionali che fino alla firma del nuovo DL si trovassero in fascia gialla;
- L’introduzione di una nuova, e più rigorosa, soglia-limite (250 casi di contagio ogni 100.000 abitanti, che va ad aggiungersi al criterio dell’Rt-indice di trasmissibilità superiore a 1,25) per scivolare in fascia rossa.
Si parte lunedì prossimo
Le nuove disposizioni scatteranno lunedì 15 marzo, e resteranno in vigore fino a martedì 6 aprile. Il fine settimana di Pasqua (da sabato 3 a lunedì 5 aprile) sarà dunque “blindato”. Come lo scorso anno, per intenderci; e come già era stato deciso per il Natale 2020.
Quali regioni entrano in zona rossa
In seguito alle disposizioni a cura del Ministero della Salute, le regioni che da lunedì 15 marzo passeranno in zona rossa sono:
- Campania;
- Emilia Romagna;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Lazio;
- Lombardia;
- Marche;
- Molise;
- Piemonte;
- Provincia autonoma di Trento;
- Puglia;
- Veneto.
Non c’è zona gialla
Tutte le altre regioni (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta) vengono classificate “zona arancione” , tranne la Sardegna, come si accennava in apertura; la posizione della Basilicata resta, nelle ore di pubblicazione di questa news, al vaglio del Ministero della Salute per una verifica dei dati sui contagi. Di fatto, in questa fase la zona gialla viene annullata.
Le Regioni possono stabilire zone rosse locali
Gli effetti delle varianti del virus, che perdurano da un paio di mesi, hanno causato un’escalation della curva dei contagi che non accenna a diminuire (il numero di persone che hanno contratto il virus è tornato a superare il mezzo milione). Per questo, durante il fine settimana di Pasqua tutta Italia sarà in zona rossa; analogamente, in base al nuovo decreto le regioni che siano da considerare in zona gialla slitteranno in zona arancione fino a venerdì 2 aprile e, successivamente, martedì 6 aprile. Attenzione: nelle regioni in fascia arancione, le amministrazioni avranno facoltà di stabilire delle mini-zone rosse locali, qualora l’incidenza dei contagi sul totale della popolazione superi i 250 casi ogni 100.000 persone (come disposto dal nuovo DL), oppure se – sempre a livello locale – venga scoperta un’incidenza di varianti tale da portare i governatori a decidere per ulteriori restrizioni.
Piccola deroga a Pasqua
Per le giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, sarà possibile – anche nelle regioni in zona rossa – spostarsi verso un’abitazione privata, all’interno della propria regione di residenza o di domicilio, analogamente a quanto cioè avviene nei territori in fascia arancione. Dunque: soltanto una volta al giorno ed in due persone al massimo (più ovviamente i propri figli di età inferiore a 14 anni ed eventuali persone disabili conviventi). Si tratta di una piccola deroga, che avrà valore esclusivamente durante le festività.
Negli altri giorni serve l’autocertificazione
Diversamente, nelle regioni in fascia rossa ed in tutte le altre giornate fino al 6 aprile questa “concessione” non viene applicata. Gli spostamenti dovranno, di conseguenza, essere motivati da esigenze di salute, lavoro, studio o necessità ed indicati nell’autodichiarazione che sarà obbligatorio avere con se a portata di mano.
Riassumiamo di seguito le norme generali da seguire in funzione del “colore” della regione di residenza.
Zona arancione: quali limitazioni
- Spostamenti: sono consentiti soltanto all’interno del proprio Comune di residenza o di domicilio (ciò vale anche per le seconde case): chi abbia la necessità di muoversi verso altre province o regioni, deve avere con se l’autocertificazione. Confermato il permesso (già stabilito dal decreto emanato a dicembre 2020), per quanti risiedano nei Comuni fino a 5.000 abitanti, di potere spostarsi verso un altro piccolo Comune, entro un raggio di 30 km, ed a condizione che la località di destinazione non faccia parte di un Comune capoluogo di provincia;
- Visite a parenti e amici: sono consentite – in analogia a quanto disposto per le regioni “facia gialla” – ad eccezione delle destinazioni territoriali che rimangono circoscritte in ambito comunale;
- Negozi: possono tenere aperto fino alle 21: questo riguarda anche le attività connesse al comparto auto (manutenzione e riparazione, autosaloni, concessionarie, autoricambi)
- Bar e ristoranti: possono tenere aperto fino alle 18, fino alle 22 soltanto per la vendita di generi alimentari da asporto, e fino alle 18 per quanto riguarda la vendita di bevande nei bar e per la consegna a domicilio.
Zona rossa: come comportarsi
- Spostamenti: sono vietati, anche all’interno del proprio Comune, salvo comprovate motivazioni di salute, studio, lavoro, emergenza o necessità, da dimostrare con autocertificazione. Niente visite a parenti e amici;
- Negozi: restano chiusi, tranne quelli che vendono generi di prima necessità (alimentari, farmacie, edicole, tabaccherie); le attività di manutenzione e riparazione veicoli restano aperte;
- Bar e ristoranti: restano chiusi; vengono permesse la vendita da asporto e le consegne a domicilio;
- Attività motoria: è consentita soltanto nelle vicinanze della propria abitazione; le attività sportive all’aperto possono essere svolte, soltanto se si è da soli.