Si chiama EDR-Event Data Recorder il dispositivo che sarà obbligatorio dal 6 luglio 2022 su autovetture e veicoli commerciali di nuova omologazione: servirà solamente a registrare i dati (non sensibili) immediatamente prima e dopo un eventuale incidente.
Il 6 luglio 2022 la “black box” diventerà una dotazione “di serie” a bordo degli autoveicoli. È tuttavia necessario dare alcune importanti precisazioni, in quanto ciò non vuol dire che tutte le vetture dovranno esserne provviste, sebbene la scatola nera sia da tempo adottata da molti automobilisti (è il caso della scatola nera di cui molti utenti si dotano per ottenere degli sconti dalle Compagnie assicuratrici sulle tariffe Rc Auto), né che conterrà dati sensibili.
L’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/2144, che prescrive una serie di dotazioni di sicurezza attiva, stabilisce in effetti che dal prossimo 6 luglio il “registratore” di bordo (questa è una denominazione più appropriata) dovrà equipaggiare solamente gli autoveicoli di nuova omologazione, ovvero autovetture e veicoli commerciali leggeri.
Dal 2024 sulle autovetture di prima immatricolazione
Questo è il primo “step”. Successivamente, il legislatore europeo ha concesso due anni di “tolleranza” per dotare di scatola nera tutto il parco circolante di prima immatricolazione. Quindi, anche le vetture già in produzione nel periodo precedente al 7 luglio 2024, data nella quale avverrà la seconda fase dell’entrata in vigore della “black box”.
In altre parole: a livello comunitario, da luglio 2022 tutte le autovetture e i “Van” potranno essere omologati soltanto se equipaggiati, già “in fabbrica”, con la scatola nera. Dopo due anni esatti (7 luglio 2024) potranno essere venduti solamente auto e furgoni nuovi con scatola nera. La terza fase, con deadline al 2029, estenderà tale obbligo ai mezzi pesanti (Truck & Bus).
Per gli autoveicoli già in circolazione, non cambierà nulla, salvo che nel frattempo non vengano adottati dei provvedimenti ad hoc.
A cosa serve
Compito della scatola nera, secondo il Regolamento UE 2019/2144, è la rilevazione di velocità, accelerazione, frenata, funzionamento dei sistemi di ausilio attivo alla guida e posizione del veicolo, nel caso in cui questo sia coinvolto in un incidente. Come si accennava in apertura, la scatola nera non è una novità in senso assoluto, essendo da diversi anni montata a bordo degli autoveicoli come antifurto satellitare, oppure a scelta dei proprietari per ottenere tariffe assicurative agevolate.
Gli altri ADAS che saranno adottati dal 6 luglio 2022
Per le sue caratteristiche, la scatola nera rientra in un quadro comunitario rivolto alla sicurezza stradale: protezione di conducenti e passeggeri, nonché di ciclisti e pedoni, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali. Oltre alla “black box”, in effetti, diventeranno obbligatorie anche altre dotazioni:
- Frenata autonoma d’emergenza;
- Intelligent Speed Assistance (ISA), sistema che avverte il conducente dell’avvenuto superamento del limite di velocità;
- Lane Keeping Assist, ovvero il dispositivo di mantenimento del veicolo nella corsia di marcia;
- Predisposizione per il montaggio di dispositivi “Alcolock”, cioè quelli che impediscono l’avviamento del motore nel caso in cui si rileva uno stato di ebbrezza al conducente;
- Rilevamento di stanchezza e distrazione del conducente.
Scatola nera: caratteristiche
Compito dell’EDR, in buona sostanza, consiste nel “prendere nota” ed archiviare i dati che intervengono in un determinato periodo di tempo, subito prima e subito dopo un incidente:
- Velocità del veicolo;
- Accelerazione;
- Frenata;
- Posizione del veicolo;
- Inclinazione del veicolo rispetto alla sede stradale;
- Condizioni e frequenza di attivazione dei dispositivi di sicurezza attiva, ausilio attivo alla guida e prevenzione di collisioni installati a bordo.
Quali dati saranno presi in considerazione
Va tenuto presente che l’EDR non potrà essere disattivato dal conducente, e che tutti i dati registrati saranno al sicuro da qualsiasi manipolazione o abuso. In materia di diritto alla privacy, lo stesso regolamento europeo dispone che il “registratore” non potrà memorizzare alcun dato che possa fare risalire al veicolo o all’identità del proprietario. Nessun accesso ai dati sensibili, dunque. Solamente le forze di polizia potranno accedere ai dati registrati, esclusivamente per gli istanti precedenti e successivi a un eventuale incidente. Ne consegue che ai fini assicurativi saranno presi in considerazione soltanto i dati riportati nei verbali di polizia, mentre tutte le altre informazioni resteranno “blindate”.