Le nuove modalità di collaudo periodico, recepite dall’Italia ai sensi della direttiva UE 2014/45 e pronte ad entrare in vigore, difenderanno ancora di più i consumatori dai “furbetti del km fasullo” e daranno ulteriori garanzie sulla sicurezza dei mezzi.
Fra pochi giorni (31 marzo) entrerà in vigore il nuovo “Certificato di Revisione”, strumento che raccoglie i dati del collaudo veicolo al momento del controllo tecnico (qui la nostra guida alla revisione auto: costo, scadenza, ogni quanto si fa), in un unico documento che a sua volta sarà consultabile nel Portale dell’Automobilista (ovviamente previa registrazione).
È da tenere conto che, fra le “voci” riportate sul nuovo certificato di revisione, c’è il chilometraggio del veicolo: una misura che l’amministrazione nazionale aggiunge, in recepimento della Direttiva europea n. 2014/45 nella quale vengono contenute le nuove disposizioni in materia di revisione veicoli, espressamente per limitare il più possibile le truffe dei km fasulli, cioè l’annosa questione delle auto “schilometrate ad hoc” per renderle più appetibili all’eventuale nuovo acquirente e, nello stesso tempo, ritoccarne “in alto” il prezzo di vendita all’usato. È chiaro che anche la percorrenza registrata dall’operatore al Centro revisioni assume valenza ufficiale: i km riportati nel nuovo certificato di revisione vanno anch’essi a confluire nel Documento Unico del veicolo, come accennato consultabile attraverso il Portale dell’Automobilista. Sarà quindi molto più semplice conoscere i km effettivi del veicolo messo in vendita, oppure appena venduto o acquistato.
Obiettivo: maggiore sicurezza dei veicoli
Un ulteriore strumento rappresentato dal via libera operativo al nuovo Certificato di Revisione consiste nell’aumento dei controlli periodici su tutti i veicoli circolanti: una misura decisa, tanto a livello comunitario che nazionale attraverso l’adozione della 2014/45, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, ed in special modo quelli dalle conseguenze mortali, mediante l’adozione di regole più rigide da seguire (personale addetto ai collaudi) e da adottare (proprietari dei veicoli, che così facendo assumono un ruolo di effettivi garanti delle condizioni di manutenzione dei mezzi di proprietà).
Ciò si concretizza, all’atto pratico, nell’annotazione dell’esito dei controlli effettuati (ripetiamo: compreso il chilometraggio al momento del collaudo), da parte degli addetti ai Centri revisione, nel nuovo Certificato. Gli utenti registrati potranno, quindi, consultare i dati del veicolo nel Portale dell’Automobilista, selezionando il tipo di veicolo ed inserendo il numero di targa.
Revisioni: cosa viene controllato; le sanzioni
È altresì rilevante il ruolo di “vigilanza” richiesto ad ogni Nazione UE (compresa, dunque, l’Italia) nei confronti dei Centri revisione autorizzati preposti al rilascio del nuovo Certificato. Questo avviene in quanto, come espressamente indicato nella direttiva UE 2014/45 (art.8), ogni Stato membro deve assicurare che “I centri di controllo, o se del caso le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo, rilascino a quest’ultimo un certificato di revisione che contenga almeno gli elementi standard dei codici armonizzati dell’Unione”. Tali codici, riportati nell’All. II, sono relativi all’”identità” del veicolo (numeri identificativi, ovvero il numero di telaio), la targa del veicolo ed il relativo simbolo dello Stato di immatricolazione, il luogo e la data di revisione, la lettura del contakm al momento del collaudo, la categoria del veicolo, le carenze individuate dall’esame delle varie parti del veicolo (impianto frenante, sterzo, impianto elettrico, condizioni del telaio, eventuali rumori, verifica dei gas di scarico e “bollino blu”, sicurezza dei dispositivi installati a bordo, vetri, specchi, tergicristallo, impianto di illuminazione) e la relativa gravità, il risultato del controllo tecnico (“Ripetere”, “Ripetere, sospeso dalla circolazione”, “Sospeso interno”), la data del successivo controllo tecnico oppure la scadenza del Certificato di revisione, il nome del tecnico che ha provveduto al collaudo, la firma o i dati di identificazione dell’ispettore responsabile del controllo, ed altre informazioni. Ricordiamo le sanzioni per chi circola al volante di un veicolo non sottoposto a revisione periodica: da 155 euro a 625 euro (e può anche esserci fermo amministrativo del veicolo, che verrà revocato soltanto dopo prenotata la revisione, qualora l’infrazione sia stata rilevata in autostrada); e da 1.842 euro a 7.369 euro (con fermo amministrativo per 90 giorni) se ad essere “pizzicato” è un veicolo già sospeso dalla circolazione in seguito di mancata revisione. Nei casi più gravi (leggi: recidiva) si arriva alla confisca “tout court” del veicolo.
Si può controllare l’esito nel Portale dell’Automobilista
La “pubblicazione” dei dati contenuti in ogni Certificato di revisione vengono inviati, a cura del Centro collaudi, al Ministero dei Trasporti – Motorizzazione, per via elettronica, in ordine di essere riportati nel Portale dell’Automobilista ed archiviati per un periodo di tempo attualmente non inferiore a 36 mesi. Nel caso in cui, sempre a proposito di km, in sede di verifica venga accertato che il contakm del veicolo sia stato manomesso con l’obiettivo di abbassare il chilometraggio del veicolo, si prevedono sanzioni “Effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie”. Al momento, cioè in attesa che il nuovo Certificato di revisione assuma validità operativa, il controllo dei km sul Portale dell’Automobilista – che, per questo, assume una importanza ancora più rilevante nel caso di compravendita di un veicolo – può essere già effettuato (sebbene al momento riporti i dati di veicoli immatricolati da almeno 4 anni) previo accesso al servizio online “Verifica Ultima Revisione”, nel quale occorre indicare il tipo di veicolo che si intende consultare ed il numero di targa.
Quando effettuare il collaudo: in Italia resta tutto come prima
Per l’Italia, stante la natura decisionale concessa dalla 2014/45 a ciascun Stato membro dell’Unione europea in merito alla periodicità dei controlli tecnici (ogni Nazione è libera di istituire determinate scadenze entro le quali sottoporre i mezzi alla prima revisione ed a quelle successive, così come l’effettuazione di collaudi straordinari nel caso di veicoli incidentati, con elevato chilometraggio, oppure con dispositivi di sicurezza od ambientali modificati), di fatto tutto rimane invariato: la prima “seduta” di collaudo obbligatoria per le auto nuove avviene dopo 4 anni dall’immatricolazione, e le successive ogni due anni.