Non soltanto pecuniaria: la sanzione per chi passa con il “rosso” presuppone anche la decurtazione di punti patente e, in caso di recidiva, sospensione o revoca.
È questione di secondi, e conferma un assunto da tenere sempre nella massima considerazione per la propria e – soprattutto – per la altrui sicurezza: mantenere sempre la necessaria attenzione quando ci si trova ai comandi di un veicolo (che questo sia e meno a motore, poco cambia).
Per converso, consiglia implicitamente di tenere gli occhi ben aperti quando ci si approssima ad un incrocio regolato da “stop” (per gli altri) o da semaforo, nel caso in cui esso sia sul “verde”. Perché se è vero che se si passa con il “rosso” si commette una infrazione al Codice della Strada (ai sensi dell’art. 146 CdS in materia di violazione alla segnaletica stradale), è altrettanto pacifico che ad essere vittime dell’altrui disattenzione – o, in senso più generale, imprudenza – può essere molto pericoloso.
Può quindi essere utile, se non altro come deterrente a determinate abitudini, procedere ad un’analisi sulle modalità di erogazione delle multe per chi passi con il semaforo rosso: quando arrivano? Quali sono gli importi? A quanti punti di decurtazione dalla patente del contravventore ammonta la sanzione accessoria? Ciò anche in quanto, rispetto al passato, attualmente molti incroci della rete viaria nazionale vengono regolati dai sistemi Photo Red, gestiti dalla Polizia stradale e consistenti in due telecamere, collocate in corrispondenza di ognuna dei due assi viari che formano una intersezione. Il loro compito è il controllo e la registrazione in tempo reale delle situazioni di traffico.
Passaggio col rosso: come avviene la multa
La fotografia viene scattata in automatico dal dispositivo Photo Red nel caso in cui il contravventore, al momento in cui scatta il “rosso” semaforico, non si trovi già fermo prima della linea di arresto veicolare. In caso contrario, la sanzione (che, appunto, viola quanto disposto dall’art. 146 CdS, comma 3 “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa…”) va da un minimo di 167 euro ad un massimo di 666 euro. Con in più la sanzione accessoria consistente in 6 punti in meno dalla patente di guida.
Gli articoli del Codice della Strada
Ciò in quanto, come indicato dall’art. 41 CdS che regolamenta i segnali luminosi, “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni” (comma 11). Al precedente comma 10, del resto, il legislatore precisa che “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”. Sussiste un’aggravante per le ore notturne: il passaggio col “rosso” dalle 22 alle 7 del mattino comporta un aumento alla sanzione minima, che passa a 200 euro.
Come avviene per molte altre trasgressioni al Codice della Strada che riguardano la sicurezza di tutti gli utenti, il passaggio con il semaforo rosso in almeno due occasioni nell’arco di 24 mesi (la cosiddetta recidiva) presuppone inoltre una sanzione in più: la sospensione della patente da un mese a tre mesi. Analogamente, nel caso in cui ad avere “bruciato il rosso” sia stato un utente neopatentato (ovvero con patente di guida conseguita da meno di tre anni), il “taglio” di punti patente sale a 10. La stessa sanzione che colpisce chi, contestualmente, commetta ulteriori infrazioni, come l’accertamento di avvenuto sorpasso di veicoli fermi al semaforo.
Semaforo rosso: la multa dopo quanto tempo arriva?
Qualora si sia passati col “rosso”, la contravvenzione, contenente gli estremi dell’accertamento, giunge al domicilio del trasgressore entro 90 giorni dal momento in cui la violazione al CdS è stata commessa (termine che viene calcolato a partire dal giorno successivo la violazione, ed escludendo i giorni festivi). Se la contravvenzione risulta spedita entro tale termine (lo ripetiamo: 90 giorni a partire dal successivo, e festivi esclusi), essa va considerata nulla, e permette al soggetto al quale sia stata inviata il ricorso presso il Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica, oppure ricorso al Prefetto, entro 60 giorni.
Se il contravventore non ha comunicato il proprio cambio di residenza in Comune oppure se essa rechi un indirizzo non corretto, la contravvenzione non si considera consegnata regolarmente. Se, altresì, al momento della consegna non ci sia alcuna persona al domicilio del soggetto al quale è stata elevata contravvenzione, oppure ancora un familiare convivente non intenda ricevere la busta, quest’ultima rimane in giacenza per un mese presso l’ufficio postale (con rilascio di avviso di giacenza nella cassetta delle lettere del trasgressore).
Luce gialla: quanto deve durare?
Dunque, in presenza del “rosso” occorre fermarsi. E questo è talmente assodato che sarebbe superfluo ricordarlo. Il fatto è, come peraltro regolamenta il CdS, che… prima del “rosso” c’è il “giallo”. E sulla luce gialla dei semafori, ovvero sulla sua durata, il legislatore è più volte intervenuto, sulla base di analisi scientifiche. Uno studio effettuato nel 2001 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha determinato, in rapporto alla durata minima del “giallo” tenuto conto della velocità massima permessa sulle strade – e, quindi, funzionalmente ai tempi di reazione necessari all’automobilista per poter arrestarsi in sicurezza entro la linea trasversale di arresto – che tali tempi sono, nell’ordine, di 3 secondi per le strade aventi limite di velocità di 50 km/h; 4 secondi se il limite massimo è di 60 km/h; e 5 secondi con limite di 70 km/h. facendo una media generale, il CNR ha reputato congruo un tempo minimo “di sicurezza” di accensione del giallo in 4 secondi per le strade urbane e 5 secondi per le strade extraurbane.
Tempi del “giallo”: cosa dice la Cassazione
Tempi che, per la Corte di Cassazione, sono forse un pelo “lunghi”, se è vero che- secondo la sentenza n. 227348 del 23 dicembre 2014 con la quale si è rigettato il ricorso di un automobilista di Lodi, multato dal T-Red per avere superato un “rosso” con giallo di preavviso di 3”365 – il massimo grado di giudizio ha indicato i 3 secondi un tempo congruo per far sì che l’automobilista abbia la possibilità di fermarsi all’incrocio in sicurezza. La Cassazione, nel caso specifico, ha infatti puntato i riflettori proprio sui tempi di accensione della luce gialla, indicando che nel caso di specie la durata della luce gialla era di 3,365 secondi e pertanto la sanzione è da ritenersi legittima. La Cassazione, qui, precisa, in riferimento al Codice della Strada quale condizione-base per la corretta condotta dell’utente al semaforo, che nel periodo di accensione del “giallo” il veicolo non debba oltrepassare i punti di arresto, salvo i casi in cui non ci si trovi così vicini da non poter arrestarsi in condizioni di sicurezza. Di più: all’inizio di quest’anno (ordinanza della Corte di Cassazione numero 567/19: qui il nostro approfondimento) è stata stabilita l’irrilevanza della durata del segnale di “avviso” del semaforo. Da qui il principio generale secondo il quale tutti gli utenti alla guida di veicoli debbono mantenere una condotta di velocità adeguata.