Se un tratto stradale non ha un alto tasso di incidentalità l’installazione dell’autovelox è illegittima e la decisione spetta comunque al Prefetto.
Se un tratto stradale non ha un alto tasso di incidentalità l’installazione dell’autovelox è illegittima e la decisione spetta comunque al Prefetto.
Con la sentenza 4321/14 pubblicata dalla terza sezione, il Consiglio di Stato prova a mettere una pezza all’abuso di autovelox che numerose amministrazioni comunali piazzano con l’unico scopo di fare cassa. Il provvedimento riforma infatti la precedente decisione del Tar Molise, che aveva accolto il ricorso di un comune riguardante la presenza di un autovelox contestato dagli automobilisti.
Uno dei punti del dibattito, nonché base su cui si era fondata la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, è stata l’impossibilità del Comune a consentire la contestazione dell’infrazione direttamente sulla strada, visto che il tratto viario di competenza comunale era sprovvisto di apposite aree di sosta per i veicoli più lunghi e ingombranti.
Nella sostanza questa decisione si afferma ancora una volta che va seguito il criterio di alto tasso di incidentalità per poter indicare il tratto stradale come soggetto all’installazione di un autovelox e la decisione, in ogni caso, è competenza del Prefetto (o dell’ANAS) per i tratti di strada extraurbana. In mancanza di questo requisito è invece impossibile procedere al rilevamento elettronico della velocità.
Da più parti si invitano quindi i Prefetti a rivedere gli elenchi delle strade soggette ad autovelox, cercando di depennare tutti quei tratti in cui non sussiste un reale pericolo per la circolazione e non è quindi necessario l’uso delle macchinette elettroniche.