Omicidio stradale: cosa prevede il disegno legge
:format(webp)/www.motori.it/app/uploads/2017/03/234346.jpg)
Cerchiamo di capire cosa cambierà con l’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali.
Lo scorso 28 ottobre la Camera dei Deputati ha finalmente approvato la proposta di legge relativa all’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Dopo essere passato al Senato, il disegno di legge dovrà ora ritornarci a causa delle modifiche effettuate alla Camera. Cerchiamo di capire quali pene prevedrà la futura legge.
Omicidio stradale colposo
Se si compie un omicidio stradale colposo violando il codice della strada continua ad essere prevista una pena detentiva che va da due a sette anni. Se l’omicidio viene commesso sotto l’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche gli anni di reclusione aumentano: da cinque a dieci anni se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,8 grammi per litro o se emergono condotte di guida particolarmente pericolosa, come ad esempio la guida contromano, sorpassi o inversioni pericolose, eccesso di velocità, etc. La pena sale invece da otto a dodici anni se il tasso di alcol nel sangue supera la soglia dei 1,5 grammi/litro. La pena aumenta ulteriormente se chi provoca il decesso guidava senza patente, con la partente revocata o sospesa, oppure senza copertura assicurativa.
Nell’eventualità di una condanna o di un patteggiamento la licenza di guida verrà automaticamente revocata. Si potrà riprendere la patente solo dopo un periodo di 15 anni che salgono a 30 se il conducente è stato accusato di omissione di soccorso.
Lesioni personali stradali
Nel caso di uno o più feriti gravi provocati da un guidatore che ha violato il codice della strada, la legge punirà il colpevole con la prigione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime. Se il reato è stato commesso sotto effetto di stupefacenti o dopo aver assunto delle sostanze alcoliche, la pena detentiva aumenta da tre a cinque anni e da quattro a sette, rispettivamente per lesioni gravi e per lesioni gravissime. Se il tasso di alcol nel sangue rimane sotto la soglia dei 0,8 grammi per litro, o se l’incidente è causato da una condotta valutata molto pericolosa, la pena detentiva varia da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi, e da due a quattro anni per quelle giudicate gravissime. Se si fugge senza prestare soccorso dopo l’incidente e si provocano lesioni gravi o gravissime, la condanna può aumentare fino a due terzi e non può essere inferiore a tre anni di prigione.
Nel caso di condanna o patteggiamento per lesioni la patente viene ritirata e si può richiedere una nuova solo dopo 5 anni dall’accaduto.
Se vuoi aggiornamenti su News inserisci la tua email nel box qui sotto:
Ti potrebbe interessare
:format(webp)/www.motori.it/app/uploads/2025/03/wp_drafter_3639180-scaled.jpg)
:format(webp)/www.motori.it/app/uploads/2025/03/wp_drafter_3639242.jpg)
:format(webp)/www.motori.it/app/uploads/2025/03/GettyImages-2181559761.jpg)
:format(webp)/www.motori.it/app/uploads/2025/03/GettyImages-2147022745.jpg)