In attesa che si trovi una omogeneità comunitaria sui parametri di calcolo della tassa di proprietà, ecco i casi in cui il pagamento del “bollo” può essere diminuito o esente.
Fra i provvedimenti attualmente in esame dal Governo, ce n’è uno che riguarda molto da vicino milioni di automobilisti, motociclisti ed autotrasportatori: una riforma del “bollo”, la tassa di proprietà che in queste settimane di discussione della legge di Bilancio torna al centro della scena politica. Non per una sua “abolizione”, come molti utenti da sempre sperano (seppure ci fu, in passato, chi ne propose il pagamento all’interno del prezzo del carburante alla pompa: idea intelligente ed equa perché interessava chi, effettivamente, utilizzasse il veicolo; tuttavia “congelata”); in ogni caso, è possibile che per il “bollo auto” arrivino dei cambiamenti. Positivi? Negativi? Si vedrà: sicuramente potrebbero esserci delle novità, e non tutte verrebbero accolte al meglio da determinate categorie di consumatori, soprattutto da parte dei possessori di veicoli più datati (quelli, cioè, omologati fino all’Euro 3) che potrebbero vedersi appioppato un aumento sulla tassa di proprietà.
Questa, in sintesi, sarebbe la “big news” che gli utenti si vedrebbero arrivare (il condizionale è d’obbligo) a breve, con il varo della nuova legge di Bilancio: un documento peraltro in discussione, e per conoscerne una prima bozza bisognerà attendere qualche settimana. Occorre osservare, a questo proposito, la sostanziale differenza di vedute fra l’attuale esecutivo M5S-Lega e l’Unione Europea: a Roma – come del resto puntualizzato, nei mesi scorsi, nella firma congiunta del “Contratto di Governo”, documento non ufficiale tuttavia utile per conoscere gli intenti della attuale maggioranza – dove l’attenzione viene rivolta alla riduzione delle emissioni, si punta più a “colpire” i veicoli maggiormente inquinanti. A Bruxelles, invece, la volontà è di giungere ad una riforma sul “bollo” che sia quanto più omogenea per tutti i Paesi UE (nei mesi scorsi, la Commissione Trasporti UE aveva lanciato la proposta di introdurre, a bordo dei veicoli, una “scatola nera” che possa rilevare le distanze percorse da applicare per il calcolo del bollo: una possibilità che potrebbe trovare una prima applicazione, nel 2023, a bordo degli automezzi pesanti, per poi essere estesa – 2026 – a tutti gli autoveicoli).
Sul taccuino delle priorità, in ogni caso, c’è la discussione di Governo sul “bollo”. Come detto, non che ciò rappresenti una novità; l’occasione, tuttavia, torna utile per analizzare quali siano, effettivamente, i casi nei quali si può chiedere un’agevolazione sull’importo della tassa, oppure l’esenzione dal pagamento.
Quest’ultimo caso, in particolare (esenzione dal pagamento del bollo auto in base alla Legge 104), riguarda i disabili e i consumatori con, a carico, un familiare disabile per gravi patologie (disabilità psichica con indennità di accompagnamento, disabilità motoria con adattamento del veicolo, disabilità fisica con grave limitazione della deambulazione): requisiti sulle agevolazioni – previste dall’art. 5 del decreto legge “Semplifica Italia” del 9 febbraio 2012 – che si basano sui verbali delle Commissioni mediche per invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità grave: le condizioni che permettono di ottenere il “contrassegno invalidi” (art. 381 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992) e, quindi, anche le agevolazioni fiscali relative. Per ottenerle, occorre che nel verbale di Commissione medica per la Legge 104 riporti la dicitura: “L’interessato possiede i requisiti fra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n.5”. Per ottenere l’esenzione in base alla legge 104, il soggetto interessato deve presentare domanda presso l’Unità territoriale ACI o delegazione ACI del Comune di residenza (in loro assenza, la richiesta di esenzione può essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso un “Modulo richiesta esenzione bollo auto”).
Va ricordato che per beneficiare di tale esenzione, intestatario del veicolo deve essere il soggetto disabile, oppure chi abbia a proprio carico un familiare con disabilità (soltanto se, per effetto della legge di Bilancio 2018, il reddito annuo lordo del disabile non sia superiore a 2.840,51 euro). Inoltre, l’esenzione viene riconosciuta per i veicoli con cilindrata non superiore a 2.000 cc (benzina) e 2.800 cc (gasolio).
Ulteriori misure di riduzione dell’importo da versare per il “bollo auto”, oppure per l’esenzione dal pagamento, interessano i possessori di veicoli alimentati in via esclusiva a metano o GPL e ad alimentazione elettrica (per questi ultimi vale l’esenzione per 5 anni dalla data di prima immatricolazione; successivamente, la tassa sarà calcolata in ragione di 1/4 dell’importo previsto per un veicolo a benzina di pari potenza espressa in kW). Autovetture ed autoveicoli a gas naturale e GPL pagano 1/4 del bollo previsto per un’auto a benzina di pari potenza. Le modalità di “sconto” e di esenzione possono tuttavia variare da regione a regione.
E strumenti straordinari di incentivo potrebbero trovare applicazione, come espresso nelle scorse ore dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che in seguito al crollo del Ponte Morandi di Genova ha chiesto una procedura d’urgenza per la rottamazione dei veicoli distrutti dal crollo, in modo che i proprietari non siano costretti a dover pagare il “bollo” per un veicolo di fatto non più utilizzabile: “Stiamo mettendo in campo ogni provvedimento per migliorare la vita dei cittadini colpiti dal crollo di Ponte Morandi. Molti dei veicoli sepolti dal ponte sono ancora soggetti al pagamento del bollo e l’ordinanza di Protezione civile non contempla questa tipologia di danno”. “Stiamo avviando contatti con il Pubblico Registro Automobilistic o per ottenere la rottamazione d’ufficio dei veicoli coinvolti, senza aggravio di spese per i cittadini. Questo ci consentirà di predisporre possibili misure di ristoro da inserire nella legge di stabilità regionale per l’anno 2019”, puntualizza il governatore della Regione Liguria.