Autovelox, multa non valida se la prefettura non prova che il segnale è visibile
La prefettura non dimostra la presenza del segnale che deve essere necessariamente installato in caso di autovelox: la sanzione quindi è nulla.
Arriva dal giudice di Pace di Fornovo di Taro, in provincia di Parma, l’ultima sentenza in fatto di autovelox: la multa in questione elevata dalle Forze dell’Ordine tramite autovelox all’automobilista è stata infatti annullata poiché l’apparecchiatura non era indicata in maniera adeguata.
A segnalare la sentenza numero 21/2012 del suddetto giudice c’ha pensato Giovanni D’Agata, fondatore dello Sportello dei Diritti, un’associazione nazionale senza fini di lucro per la tutela dei diritti a 360° di tutti i cittadini. La prefettura, spiega in una nota l’associazione, non è riuscita a dimostrare né la presenza né la visibilità del segnale che deve essere necessariamente installato in caso di autovelox e non è stata presentata nessuna prova contraria alla tesi del presunto trasgressore.
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L’articolo 141 del Codice della Strada prevede infatti «una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 84 a euro 335» (comma 8) nel caso in cui un conducente non regoli «la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli», ma sottolinea anche come questi tratti di strada debbano essere «indicati dagli appositi segnali» (comma 3).
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