Come comportarsi in caso di incidente stradale
La guida di un veicolo deve mettere la sicurezza propria, e soprattutto quella altrui (passeggeri e altri utenti), al primo posto della scala dei valori. Per intenderci: il “buon conducente” è differente dal “bravo conducente”. Da qui la necessità, anzi l’obbligo, di rispettare chiunque: per farlo, occorre prestare la massima attenzione a ciò che avviene sulla strada, magari anche cercando di anticipare, o quantomeno interpretare le varie situazioni che si verificano una frazione di secondo prima che esse accadano.
Si tratta della guida difensiva, che il più delle volte permette al guidatore di non subire alcun incidente, e di non innescare una collisione. Essere coinvolti in un incidente stradale è tuttavia una eventualità che nessuno può realmente evitare del tutto. In questa guida, analizziamo cosa fare in caso di incidente, quali comportamenti adottare e come agire dopo che il sinistro è avvenuto.
- Cosa dice la legge in caso di incidente
- Sanzioni per incidente stradale
- Cosa fare subito dopo che è avvenuto un incidente
- Incidente senza feriti: cosa fare
- Incidenti con gravi danni ai veicoli
- Incidente con feriti: cosa fare
- Cosa fa la Polizia locale quando interviene per un incidente stradale
- Come chiedere copia del rapporto
- Quando compilare il CID
- Cosa fare per ottenere risarcimento
- Come richiedere il risarcimento diretto
Cosa dice la legge in caso di incidente
L’art. 189 comma 1 del Codice della Strada (“Comportamento in caso di incidente”) obbliga chiunque, in caso di incidente che sia ricollegabile al suo comportamento, a fermarsi e prestare assistenza a quanti abbiano subito eventuali danni fisici.
Il comma 2 dispone che tutte le persone coinvolte in un incidente devono mettere in atto le misure di salvaguardia della sicurezza della circolazione, e far sì che non vengano alterate le condizioni dei luoghi né le tracce che possono servire ad accertare le responsabilità.
Nel caso di danni alle sole cose, il comma 3 dell’art. 189 CdS prescrive che i conducenti e tutti gli altri utenti della strada devono, dove possibile, evitare intralci alla circolazione (secondo quanto disposto dall’art. 161 CdS). In questo caso, l’immediata rimozione di qualsiasi intralcio alla circolazione dei veicoli sarà a cura degli agenti nel frattempo intervenuti, tranne nel caso in cui debbano essere effettuati, con urgenza, gli eventuali rilievi che servono a determinare le modalità dell’incidente.
Il comma 4 obbliga i conducenti a fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate, anche per il risarcimento dei danni. Se non ci sono persone danneggiate, il responsabile di un incidente deve provvedere a dare comunicazione, nei modi possibili, degli elementi indicati.
Sanzioni per incidente stradale
Il comma 6 dell’art. 189 del Codice della Strada stabilisce che chi, nelle condizioni indicate dal comma 1, non si ferma in caso di incidente, è soggetto ad una sanzione amministrativa (da 303 euro a 1.208 euro) se ci sono stati danni alle sole cose. In più, c’è la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi se dall’incidente sono derivati gravi danni ai veicoli coinvolti tali da renderne necessaria la revisione straordinaria.
Se l’incidente stradale ha provocato danno alle persone e non ci si ferma a prestare soccorso, il comma 6 dell’art. 189 CdS prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Il comma 7 indica che chi non ottempera all’obbligo di fornire assistenza alle persone ferite, viene punito con la reclusione da un anno a tre anni, e subisce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di cinque anni.
Comma 8: il conducente che, correttamente, si ferma e se c’è necessità presta assistenza a quanti hanno subito danni fisici mettendosi subito a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato se dall’incidente sono derivate lesioni personali colpose. Secondo il comma 8bis, non si applica l’arresto per chi, entro 24 ore successive all’incidente, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
La sanzione prevista per chi non si adopera a mettere in atto le condizioni necessarie a garantire sicurezza della circolazione, ad evitare intralcio al traffico, modifica gli elementi dell’incidente utili a ricostruirne le modalità e stabilirne le responsabilità o non fornisce le proprie generalità alle persone danneggiate (commi 2, 3 e 4 dell’art. 189 CdS) varia da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 euro.
L’obbligo di fermarsi e prestare assistenza dev’essere attuato anche da chi, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, ha provocato danni a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti (comma 9 bis art. 189 CdS). In caso contrario, si rischia una sanzione amministrativa da 421 euro a 1.691 euro. La sanzione a carico di chi non mette in atto ogni misura che possa assicurare il tempestivo soccorso agli animali che hanno subito danni fisici va da 85 euro a 337 euro.
Cosa fare subito dopo che è avvenuto un incidente
Chi è rimasto coinvolto in un incidente stradale deve, per prima cosa, restare calmo: non farsi prendere dal panico, cioè. Bisogna innanzitutto sincerarsi delle proprie condizioni fisiche, e quelle degli eventuali occupanti del veicolo, in modo da assicurarsi che l’entità dei danni fisici non sia tale da dovere subito richiedere l’intervento dei soccorsi.
Incidente senza feriti: cosa fare
Se non ci sono lesioni alle persone e i veicoli hanno subito lievi danni, i conducenti coinvolti devono:
- Azionare le “quattro frecce” d’emergenza;
- Indossare il gilet riflettente prima di scendere dal veicolo (è altamente consigliabile conservarlo sempre a portata di mano nell’abitacolo, e non nel bagagliaio);
- Spostare i veicoli sul lato destro della carreggiata, se ci sono danni leggeri, non ci sono feriti, eventuali animali trasportati non hanno subito alcun danno e la circolazione può essere ostruita;
- Segnalare, se necessario, il veicolo fermo;
- Eliminare gli intralci alla circolazione, dove possibile;
- Scambiarsi le generalità e i dati del proprio veicolo, per fini risarcitori.
Incidenti con gravi danni ai veicoli
Se l’incidente ha provocato pesanti danni ai veicoli coinvolti, si deve:
- Segnalare, dove necessario, il veicolo fermo;
- Fare in modo che i veicoli coinvolti non vengano spostati, e non toccare le tracce dell’incidente;
- Richiedere al più presto l’intervento delle forze di polizia, e attendere il loro arrivo.
Incidente con feriti: cosa fare
Nel caso di un incidente stradale con danni alle persone (feriti), bisogna comportarsi come segue:
- Prestare soccorso alle persone ferite, e segnalare il veicolo fermo (se è necessario);
- Chiamare il 118 e chiedere l’intervento di un’ambulanza, specificando dove è avvenuto l’incidente e spiegando l’entità delle lesioni;
- Fare in modo che i veicoli non vengano spostati e che le tracce dell’incidente utili alle indagini vengano conservate.
Cosa fa la Polizia locale quando interviene per un incidente stradale
Gli agenti di Polizia locale che giungono sul luogo di un incidente si comportano come segue:
- Verificano le condizioni fisiche delle persone coinvolte;
- Se è necessario, contattano la Centrale operativa della Polizia locale per chiedere l’intervento del 118;
- Controllano che i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente siano in possesso dei documenti di circolazione obbligatori per legge: patente, carta di circolazione, contrassegno di assicurazione, polizza assicurativa;
- Raccolgono le dichiarazioni delle persone coinvolte nell’incidente;
- Redigono un rapporto;
- Consegnano ai conducenti coinvolti i dati delle rispettive controparti.
Come chiedere copia del rapporto
Le persone coinvolte in un incidente possono chiedere la copia del rapporto redatto dalla pattuglia di polizia locale intervenuta, compilando un modulo specifico da consegnare presso il Comando di Polizia locale di competenza, oppure trasmettendolo via fax, inviandolo via PEC oppure consegnandolo all’Ufficio Protocollo del Comune dove è avvenuto l’incidente. Se l’incidente ha provocato lesioni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) ad altri utenti, oppure se c’è stata la contestazione di un reato previsto dal Codice della Strada, per ottenere copia del verbale si deve attendere il nulla osta del Pubblico ministero da parte del Comando di Polizia locale.
Quando compilare il CID
Se dall’incidente non ci sono stati feriti e le controparti non riescono a mettersi d’accordo sulle rispettive responsabilità, bisogna chiedere l’intervento delle forze di polizia (le quali, come indicato più sopra, vanno sempre chiamate se l’incidente ha provocato gravi danni ai veicoli e/o feriti o danni agli animali trasportati). In alternativa, va compilato il Modulo di Constatazione Amichevole (CID o CAI, ovvero Convenzione d’Indennizzo Diretto), cioè il “modulo blu” utile ad indicare le responsabilità dell’incidente e rendere la liquidazione dei danni più rapida.
Cosa fare per ottenere risarcimento
Il conducente danneggiato a seguito di incidente stradale deve procedere alla denuncia di quanto avvenuto alla propria Compagnia assicuratrice mediante una raccomandata A/R che va inviata entro tre giorni dal sinistro. La comunicazione deve contenere:
- Le generalità proprie e quelle dell’altro conducente coinvolto (compresi gli eventuali proprietari dei veicoli);
- Il numero di polizza della propria assicurazione e quella dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente;
- Indicare il numero di targa, marca e modello e il colore dell’altro veicolo;
- Se non è stato compilato il CID, specificare com’è avvenuto l’incidente, e aggiungere i dati e le dichiarazioni di eventuali testimoni.
Come richiedere il risarcimento diretto
Questa proceduta, introdotta dal Decreto Bersani (DL n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007), consiste in una forma di risarcimento alternativa a quella “tradizionale”: la liquidazione del danno è a cura della Compagnia assicuratrice dell’utente danneggiato, senza cioè che questa debba rivolgersi alla Compagnia della controparte. Con questo procedimento, i tempi di indennizzo sono più veloci, e i premi di assicurazione diminuiscono in funzione dei costi ridotti per la gestione delle pratiche di indennizzo. Il risarcimento diretto può trovare applicazione solamente se:
- L’incidente non ha provocato alcun ferito;
- Il sinistro è avvenuto in Italia;
- I veicoli coinvolti sono al massimo due, ed entrambi con targa italiana.
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