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Decurtazione punti patente: tabella delle penalità con tutti i casi

Di Francesco Giorgi
Pubblicato il 12 giu 2022
Decurtazione punti patente: tabella delle penalità con tutti i casi
La patente a punti è disciplinata dall’art. 126-bis CdS: tutto quello che c’è da sapere su come funziona e cosa bisogna fare per recuperare punti.

Il meccanismo della patente a punti è stato introdotto in Italia con il D.L. n.9 del 15 gennaio 2022 e recepito dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del 12 agosto 2003. Le finalità della patente a punti sono cautelari: si tratta, cioè, di integrare con il rischio di vedersi sottratti uno o più punti-patente (fino all’azzeramento, che comporta la revisione) le sanzioni pecuniarie e accessorie già in vigore nel caso di violazioni a norme del Codice della Strada. In questa guida analizziamo come avviene la decurtazione punti patente, in quali casi si applica, quanti punti vengono sottratti in base alla violazione commessa, cosa succede quando si va “a zero”, come recuperare i punti e come essere informati di quanti punti si hanno a disposizione al momento.

Decurtazione dei punti sulla patente: come funziona?

La patente a punti viene disciplinata dall’art. 126-bis del Codice della Strada. Al conseguimento della patente di guida, vengono assegnati 20 punti che possono diminuire (a seconda dell’infrazione commessa) fino ad azzerarsi, oppure aumentare di 2 punti ogni due anni (fino ad un massimo di 30 punti) se nel frattempo non si è commessa alcuna violazione che comporta decurtazione di punti. La sottrazione di punti patente è automatica: avviene, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, da parte dell’organo accertatore che ne dà comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il numero di punti sulla patente sottratti viene indicato nel verbale di contravvenzione.

Decurtazione punti per neopatentati

Ai conducenti in possesso di patente di guida da meno di tre anni, il Codice della Strada applica una decurtazione raddoppiata di punti, fino ad un massimo di 15 punti in meno (fatta eccezione per le più gravi violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente). Per i neopatentati che non commettono alcuna infrazione stradale, si attribuisce 1 punto-bonus all’anno, fino ad un massimo di 3 punti-patente.

Decurtazione punti per titolari di patente estera

Il meccanismo di sottrazione dei punti riguarda anche i conducenti in possesso di documento di guida rilasciato da uno Stato estero dove la patente a punti non è in vigore. I punteggi dei conducenti stranieri (o di origine italiana ma titolari di patente estera) vengono registrati in una sezione dedicata dell’anagrafe conducenti tenuta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici: le regole sono dunque le stesse dei titolari di patente italiana o equiparata. L’unica differenza riguarda quando il punteggio a disposizione si esaurisce. In questo caso, al titolare di patente estera non viene applicata la revisione della patente, quanto una interdizione alla circolazione in Italia:

  • 2 anni se il conducente commette, in un anno, infrazioni che comportano almeno 20 punti in meno;
  • 6 mesi di divieto di guida in Italia se il totale di 20 o più punti viene cumulato fra 2 e 3 anni.

Quali sono le conseguenze della decurtazione?

Oltre alla necessità di dovere frequentare dei corsi specifici (e a pagamento) per il recupero di punti (da 6 a 9, a seconda della tipologia di patente) di cui analizziamo più sotto le relative modalità, se la decurtazione di punti patente è tale da comportarne l’azzeramento, la patente viene messa in revisione. Questo non vuol dire che la patente viene sospesa: si tratta di dovere sottoporsi nuovamente alla verifica dei requisiti richiesti dal Codice della Strada per l’idoneità alla guida.

Cosa succede quanto si esauriscono tutti i punti sulla patente?

Se il saldo dei punti patente va a zero, si deve superare un nuovo esame di teoria e un nuovo esame di guida. L’istanza di revisione, che dura un anno, va effettuata entro 30 giorni dall’avvenuta notifica. In questo lasso di tempo, si ha il permesso di circolare, tuttavia bisogna evitare di commettere nuove violazioni al Codice tali da peggiorare ulteriormente la situazione.

Tabella completa di decurtazione punti con tutte le penalità

Pubblichiamo qui sotto l’elenco delle principali infrazioni al Codice della Strada che comportano la sottrazione di punti patente, e il numero di punti sottratti.

Decurtazione di 1 punto patente

  • Mancato uso dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, dove previsto (art. 152 comma 3 cdS);
  • Uno improprio dei fari (art. 153 comma 11 CdS);
  • Trasporto di cose con eccedenza del carico non superiore a 1 tonnellata, oppure non oltre il 10% per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 162 commi 2, 3, 5 e 6 lettera a) CdS);
  • Non avere la più ampia libertà di movimento alla guida di un veicolo, trasporto di persone in soprannumero oppure in modo irregolare, trasporto irregolare di animali e cose (art. 170 comma 6 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale dei periodi di guida, per i conducenti di automezzi dotati di tachigrafo (art. 174 primo periodo del comma 7 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale massimo dei periodi di guida, per gli autisti di autocarri e autobus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 primo periodo del comma 7 CdS).

Decurtazione di 2 punti patente

  • Mancato rispetto della segnaletica stradale, fatta eccezione per i segnali di divieto di sosta e fermata (art. 146 comma 2 CdS);
  • Sorpasso a sinistra di un tram in fermata nella sede stradale non riservata (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 8 dello stesso articolo);
  • Sosta del veicolo nelle corsie riservate al transito di autobus o veicoli su rotaia, e veicolo lasciato in sosta nelle aree di fermata di autobus o taxi (art. 158 comma 2 lettere d) e h) CdS);
  • Non liberare la carreggiata, oppure mancata segnalazione di ingombri causati dal proprio veicolo (art. 161 commi 1 e 3 CdS);
  • Mancata segnalazione del veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati, con il triangolo di segnalazione da tenere sempre a bordo del mezzo; mancato utilizzo dei dispositivi di protezione rifrangenti personali (gilet riflettenti), anch’essi da tenere sempre a bordo del veicolo (art. 162 comma 5 CdS);
  • Traino di altri veicoli in avaria, senza adeguata segnalazione oppure in violazione delle altre prescrizioni (art. 165 comma 3 CdS);
  • Trasporto di cose in eccedenza di peso non superiore a 2 tonnellate oppure al 20% del peso, per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera b));
  • Trasporto di sostanze e materie pericolose, con mancata osservazione delle disposizioni del Ministero sulla tutela dei conducenti o dell’equipaggio a bordo, e senza la corretta compilazione dei documenti di bordo e delle istruzioni sulla sicurezza (art. 168 comma 9 bis CdS);
  • Trasporto di persone in soprannumero sulle autovetture (art. 169 comma 9 CdS);
  • Traino di veicoli, che non sono rimorchi, su carreggiate, rampe, svincoli, aree di parcheggio di servizio e su qualsiasi altra pertinenza autostradale (art. 175 comma 14 CdS, con riferimento al comma 7 lettera a) dello stesso articolo);
  • In materia di circolazione autostradale e sulle strade extraurbane principali: veicolo lasciato in sosta lungo l’autostrada o in un’area di servizio o parcheggio, ed esercitare attività di soccorso senza autorizzazione (art. 175 comma 16 CdS);
  • Sulle regole di comportamento nella guida in autostrada o sulle strade extraurbane principali: mancata osservazione dell’obbligo di immissione servendosi delle corsie apposite e non dando precedenza ai veicoli già circolanti; uscita dall’autostrada o dalla strada extraurbana principale (superstrada) senza utilizzare le corsie di decelerazione apposite; cambio di corsia effettuato senza la necessaria segnalazione; nel caso di traffico bloccato su tratti senza corsia di emergenza o con corsia di emergenza già occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso (quindi senza portarsi il più vicino possibile alle strisce di sinistra della prima corsia); veicolo lasciato in sosta nelle ore notturne senza luci di posizione e di emergenza accese; marcia affiancata ad un altro veicolo; mancata osservazione del corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio (art. 176 comma 21 CdS);
  • Creare ostacolo alla circolazione, oppure accodamento al transito di veicoli di servizi di polizia, antincendio e ambulanze (art. 177 comma 5 CdS);
  • Mancata osservazione degli obblighi previsti dalla legge in caso di incidente in materia di salvaguardia, sicurezza della circolazione e mantenimento dei luoghi e delle tracce nel loro stato; creare intralcio alla circolazione nel caso di incidente con soli danni a cose; non fornire le proprie generalità (art. 189 comma 6 CdS).

Decurtazione di 3 punti patente

  • Superamento del limite di velocità di oltre 10 km /h e fino a 40 km/h (art. 142 comma 8 CdS);
  • Mancato accertamento delle condizioni di sicurezza per effettuare un sorpasso (art.  148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 2 dello stesso articolo);
  • Mancata osservazione della distanza di sicurezza nei confronti di alcune categorie di veicoli; mancata osservazione della distanza di sicurezza, con successiva collisione che comporta danni alle sole cose (art. 149 comma 4 CdS);
  • Utilizzo dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153 comma 10 CdS);
  • Mancata osservazione delle prescrizioni di sistemazione e di segnalazione del carico a bordo del veicolo, e mancata cautela nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164 comma 8 CdS);
  • Trasporto di cose in eccedenza di carico non superiore a 3 tonnellate, o al 30% della massa a pieno carico del veicolo, per veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera c));
  • Utilizzare, anche se se ne ha diritto, delle aree di circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, senza osservare condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione (art. 188 comma 5 CdS);
  • Mancato rispetto degli obblighi nei confronti di funzionari, ufficiali e agenti (art. 192 comma 6 CdS);
  • Per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus provvisti di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 174 CdS); per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).

Decurtazione di 4 punti patente

  • Circolazione contromano, non in curva (art. 143 comma 11 CdS);
  • Se non si occupa la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143 comma 13 CdS, con riferimento al comma 15);
  • In caso di sosta o di fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide, o in corrispondenza di rampe, scivoli e corridoi di transito (art. 158 comma 2 lettera g) CdS);
  • Se si lasciano cadere o si spargono materie viscide, infiammabili o che in ogni caso possono causare pericolo (art. 161 comma 2 CdS);
  • Se si trasportano cose con eccedenza di carico superiore a 3 tonnellate, o più del 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera d) CdS);
  • Se si trasportano merci pericolose in eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168 comma 7 CdS);
  • Nella circolazione in autostrada, in caso di carico disposto in maniera disordinata, non assicurato in maniera adeguata, o che può disperdersi perché non correttamente coperto (art. 175 comma 13 CdS);
  • Se non ci si ferma in caso di incidente, con danni alle sole cose, causato dal proprio comportamento (art. 189 primo periodo del comma 5 CdS);
  • Se non si è ottemperato all’obbligo di consentire ad un pedone l’attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191 comma 2 cdS).

Decurtazione di 5 punti patente

  • Mancata regolazione della velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (art. 141 comma 8 CdS, in riferimento al comma 3);
  • Mancata osservazione degli obblighi relativi alla precedenza (art. 145 comma 10 CdS);
  • Mancato rispetto delle norme che regolano il sorpasso (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 3);
  • Mancata osservazione della distanza di sicurezza, con conseguente collisione che provoca gravi danni ai veicoli (secondo periodo del comma 5 dell’art. 149 CdS);
  • Nel caso di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tale da provocare gravi danni ai veicoli (art. 150 comma 5 CdS, in riferimento all’art. 149 comma 5);
  • Mancato uso del casco (oppure utilizzo di un casco irregolare o non allacciato) alla guida di un ciclomotore, un motociclo o una motocarrozzetta, oppure trasporto di un passeggero nelle stesse condizioni (art. 171 comma 2 CdS);
  • Mancato allaccio della cintura di sicurezza del conducente e/o del passeggero minorenne, e mancato utilizzo dei seggiolini di ritenuta per bambini (art. 172 comma 8 CdS);
  • Se si è alterato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172 comma 9 CdS);
  • Utilizzo di cuffie, auricolari o apparecchi radiotelevisivi durante la guida, e nel caso di mancato utilizzo delle lenti, dove prescritte (art. 173 comma 3 CdS);
  • Circolazione con tasso alcolemico accertato fino a 0,5 g/l, per conducenti neopatentati con patente B o di età fino a 21 anni. Lo stesso provvedimento si applica per gli autisti di professione di persone e cose, di veicolo oltre 3,5 tonnellate, veicoli con rimorchio aventi massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, autobus, articolati e autosnodati (art. 186-bis comma 2 CdS);
  • Nel caso di mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 5 CdS, sui tempi di riposo); per mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero (terzo periodo del comma 7 dell’art. 174 cdS sui tempi di riposo per gli autisti di camion e bus muniti di tachigrafo); per mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 comma 5 CdS); per mancato rispetto di oltre il 20% dei tempi minimi di riposo giornaliero per autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (terzo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).

Decurtazione di 6 punti patente

  • Superamento dei limiti di velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h (art. 142 comma 9 CdS);
  • Mancato rispetto dello “stop” (art. 145 comma 5 CdS);
  • Passare con il semaforo rosso o nonostante l’obbligo a fermarsi all’incrocio da parte dell’agente del traffico (art. 146 comma 3 CdS);
  • Violazione degli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147 comma 5 CdS);
  • Utilizzo, senza autorizzazione e comunque senza averne diritto, delle strutture e aree destinate alla circolazione ed alla sosta di veicoli a servizio di persone invalide (art. 188 comma 4 CdS).

Decurtazione di 8 punti patente

  • Mancato rispetto della distanza di sicurezza con collisione, causata da proprio comportamento, che ha provocato lesioni gravi ad altri utenti (art. 149 comma 6 CdS);
  • Condotta di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tali da provocare lesioni gravi a persone (art. 150 CdS in riferimento all’art. 149 comma 6);
  • Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi (art. 154 comma 7 CdS);
  • Violazione dell’obbligo di dare precedenza ai pedoni 8art. 191 comma 1 CdS);
  • Violazione dell’obbligo di dare precedenza a pedoni invalidi, bambini e anziani, nell’attraversamento di una strada (art. 191 comma 3 CdS).

Decurtazione di 10 punti patente

  • Nel caso di avvenuto superamento dei limiti di velocità oltre 60 km/h (art. 142 comma 9-bis CdS);
  • Circolazione contromano in curva, sui dossi o comunque in condizioni di visibilità limitata o su strade divise in carreggiate separate (art. 143 comma 2 CdS);
  • Nel caso di sorpasso in situazioni pericolose e gravi, come curve, dossi, incroci; nel caso di sorpasso per i conducenti di veicoli pesanti (oltre 35 quintali) dove non consentito; di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o fermi in colonna; di tram o filobus fermi; di veicolo già impegnato in una manovra di sorpasso (terzo periodo del comma 16 dell’art. 148 CdS);
  • Per trasporto di materie pericolose senza autorizzazione, o in violazione delle prescrizioni del Codice (art. 168 comma 8 CdS); o con mancata osservazione delle prescrizioni ministeriali in materia di idoneità tecnica e sistemi di equipaggiamento del veicolo (art. 168 comma 9 CdS);
  • Nella marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali: in caso di inversione di marcia o marcia contromano (art. 176 comma 19 CdS), se si procede in retromarcia (art. 176 comma 20 CdS), se si circola sulle corsie di emergenza, o ci si immette o si esce al di fuori delle corsie apposite (art. 176 comma 20 CdS);
  • Per guida di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità, dove previsto (art. 179 commi 2 e 2-bis CdS);
  • Per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l) (articoli 186 e 186-bis CdS);
  • Per guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
  • Se ci si dà alla fuga, dopo un incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento (secondo periodo del comma 5 dell’art. 189 CdS), o con lesioni a persone (art. 189 comma 6 CdS);
  • Se si forza un posto di blocco, dove il fatto non costituisce reato (art. 192 comma 7 CdS);
  • Nel caso di mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e dei limiti giornalieri dei tempi di guida, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 6 CdS).

Decurtazione di più di 15 punti: revoca e sospensione

La revisione della patente viene disposta anche per i conducenti che, dopo una prima violazione da almeno 5 punti-patente, commettono nei 12 mesi successivi altre due violazioni (non contestuali) da almeno 5 punti patente ciascuna.

Il titolare di patente di guida che commette più infrazioni nello stesso momento può vedersi sottratto un massimo di 15 punti, a condizione che la violazione al CdS commessa non comporti sospensione o revoca della patente.

Casi di sospensione della patente

Di seguito un elenco di condizioni alle quali si applica la sospensione della patente.

  • Sospensione a tempo determinato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice della Strada);
  • Sospensione a tempo determinato in seguito ad accertamento dell’illecito di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti;
  • Sospensione cautelare, disposta dal Prefetto, fino all’esito degli esami di revisione, nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 comma 6 Codice della Strada);
  • Sospensione cautelare per mancanza dei requisiti psicofisici o tecnici per l’idoneità alla guida.

Casi di revoca della patente

La patente viene revocata (dunque “distrutta”: è come se non fosse mai stata conseguita), e può essere nuovamente conseguita dopo almeno 2 anni o 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, nei seguenti casi:

  • Guida con patente sospesa o per violazioni al Codice della Strada (guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica, inversione del senso di marcia e attraversamento dello spartitraffico oppure percorrere la carreggiata o soltanto una parte di essa nel senso di marcia opposto sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali; circolare con un limitatore di velocità alterato; superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità per la seconda volta in 2 anni; adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata);
  • Per provvedimento dell’Autorità giudiziaria, nel caso di violazione di norme del Codice della Strada con rilevanza penale (aver causato incidente stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; avere provocato un sinistro mortale o con feriti molto gravi; avere partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o gareggiato in velocità in cui una o più persone sono state gravemente ferite o sono decedute);
  • Per accertata mancanza dei requisiti morali che abilitano al possesso della patente di guida (delinquenti abituali, professionali o per tendenza; persone sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; persone condannate per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Come viene comunicata la decurtazione dei punti patente?

Con l’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni” del 2020, sono state introdotte diverse novità al Codice della Strada. Fra queste ci sono, appunto, le modalità di comunicazione della decurtazione di punti patente. Anziché per posta, con una lettera del Ministero dei Trasporti, la decurtazione viene inviata via e-mail al titolare di patente di guida. Bisogna tuttavia essere registrati al Portale dell’Automobilista, da cui si può scaricare il documento Pdf che indica la sottrazione dei punti e ottenere le informazioni relative alle variazioni di punteggio (decurtazioni ma anche punti-bonus se non si sono commesse infrazioni che comportano il “taglio” di punti patente). La notifica delle decurtazioni, quando avvengono, è disponibile anche attraverso la App iPatente che permette di essere informati “in tempo reale” sul proprio smartphone.

Cosa succede se il conducente non viene informato della decurtazione?

Il verbale di contravvenzione contiene il numero di punti sottratti in base alla violazione commessa dal conducente multato. Di fatto, non è possibile affermare di non essere stati informati. Gli altri strumenti disponibili (online, offline, via smartphone o per telefono) hanno esclusivamente carattere informativo e non ufficiale: sono dunque facoltativi, e servono soltanto a conoscere la propria situazione-punti.

Come controllare il saldo dei punti della patente?

Di seguito le modalità che permettono di verificare la propria situazione di punti patente.

  • Online. Attraverso il Portale dell’Automobilista (registrandosi e indicando codice fiscale, numero della patente e la sua data di scadenza, e successivamente cliccando su “Saldo patente”);
  • Con smartphone. Tramite la App iPatente, disponibile su GooglePlay e Apple Store. Va tenuto presente che il Portale dell’Automobilista e la App iPatente sono, dal 1 ottobre 2021, accessibili nell’area riservata esclusivamente con il Sistema Pubblico di Identità Digitale o con CIE (Carta d’Identità Digitale).
  • Al telefono. L’Automobile Club d’Italia permette di conoscere il saldo dei punti patente chiamando il numero 848.782.782 (disponibile, solamente da telefono fisso, 24 ore su 24 e al costo di una chiamata urbana): è sufficiente digitare la propria data di nascita e il numero della propria patente seguito dal tasto “cancelletto”. Un analogo servizio è stato di recente attivato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: per sapere il proprio saldo di punti patente si può chiamare il numero 0645775962, anch’esso attivo 7 giorni su 7 e al costo di una telefonata urbana.

Si possono recuperare i punti patente persi?

I punti patente perduti a seguito di infrazioni al Codice della Strada possono essere riacquistati. Se il saldo punti non è a zero, esistono due modalità:

  • Non commettendo alcuna infrazione, il “bonus buona condotta” permette di ricevere 2 punti ogni due anni, fino al tetto massimo di 30 punti;
  • Nel caso di decurtazioni numericamente più ampie, il recupero dei punti è possibile con la frequentazione di corsi specifici, che vengono tenuti periodicamente nelle autoscuole o presso i centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Con questi corsi, si possono riacquistare 6 punti o 9 punti, a seconda del tipo di patente in possesso. Più in dettaglio: se la decurtazione di punti patente è superiore a 5, è obbligatorio frequentare un corso di 12 ore con esame finale, e ottenere l’accredito di 6 punti o (nel caso delle patenti professionali, per le quali i corsi durano 18 ore) 9 punti.

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