Tutti gli oggetti non devono ostacolare la guida, la visuale e non creare intralcio agli altri utenti. Ecco cosa prescrive il Codice della Strada.
Tutte le operazioni che hanno a che vedere con l’utilizzo di un veicolo vanno affrontate con la “diligenza del buon padre di famiglia”, per usare una parafrasi peraltro ben conosciuta da chi si occupa di aspetti legali connessi alla vita quotidiana. In poche parole: occorre buon senso. E ciò è logico, se si tiene conto che il “veicolo” è, per definizione, qualsiasi mezzo meccanico atto a muoversi dietro controllo umano. Nel nostro caso (autoveicoli e, più in generale, mezzi di trasporto), a rendere pericolosa una altrimenti “pacifica” autovettura c’è, nella stragrande maggioranza dei casi (la “fatalità” assume un’incidenza infinitesima) la scarsa attenzione dei conducenti nell’effettivo impiego del veicolo. Questo vale tanto per la manutenzione, che deve essere accurata e adatta a conservare il veicolo nelle idonee condizioni di circolazione, quanto per le modalità di utilizzo del mezzo stesso su strada. Tant’è vero che di ciò se ne occupa il Codice della Strada.
E relativamente all’utilizzo del veicolo si riferiscono anche i principi-base di corretto trasporto dei carichi a bordo, che vanno sistemati nel veicolo, e sopra di esso, in maniera da non costituire alcun pericolo per se e, soprattutto, per gli altri. In estrema sintesi: è una questione di equilibrio fra distribuzione dei pesi nella parte anteriore della vettura, in quella posteriore ed al centro. Fermi restando i limiti di peso e di ingombro previsti dalla legge (e, in ogni caso, riportati sulla carta di circolazione).
Come sistemare il carico sui veicoli
Il Codice della Strada (art. 164) dispone espressamente che (comma 1) “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”. È, dunque, chiaro che gli oggetti caricati a bordo (e all’esterno del veicolo) debbano essere sistemati in maniera “intelligente”: non devono rischiare di cadere o di essere dispersi lungo la strada, non devono pregiudicare la visuale di chi guida così come i suoi movimenti nel controllo del veicolo; non devono nascondere, neppure parzialmente, le luci e le targhe.
Essere più “compatti” possibile
Trolley, borse di grandi dimensioni, passeggini e carrozzine rappresentano gli oggetti più voluminosi che in genere vengono trasportati. Altrettanto sovente, capita di dover caricare l’auto con altri oggetti, e anch’essi di dimensioni “importanti” in relazione alla grandezza dell’autovettura. È quindi necessario ricorrere non soltanto al bagagliaio, ma anche al tetto della vettura. Il discorso, in questo caso, prende un’ulteriore piega: oltre all’obbligo di sistemare il carico in modo da non incidere negativamente sui movimenti del guidatore né sulla visuale, è da considerare una legge fisica: la minore penetrazione aerodinamica ed il maggiore carico sul veicolo, che determinano una inferiore precisione di guida ed una potenzialmente peggiore stabilità. “Sì”, dunque, ai bauli da tetto, che consentono di mantenere i bagagli “esterni” più compatti possibile. Ma se non si può usare il baule chiuso?
Le misure massime dei veicoli
Un principio fondamentale viene indicato dall’art. 61 del Codice della Strada in materia di “sagoma limite”: il legislatore prescrive (comma 1) che la larghezza del veicolo “Non deve superare i 2,55 m: nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili”. Riguardo all’altezza del veicolo, questa (riferita agli autoveicoli in generale, esclusi autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti) “Non deve eccedere 4 m”.
Quali sporgenze vengono tollerate
Anche in questo senso, il Codice della Strada parla chiaro: secondo l’art. 164 CdS, il carico trasportato sul veicolo (ovviamente non indichiamo “nel” veicolo, trattandosi essenzialmente di oggetti da sistemare al suo esterno, segnatamente sul tetto) non deve, in linea generale, superare i limiti di sagoma del veicolo stesso indicati nell’art. 61 (2,55 m di larghezza massima esclusi gli specchi retrovisori purché essi siano mobili; 4 m di altezza massima e 12 m di lunghezza totale consentita, compresi gli organi di traino). Lo stesso carico, è fondamentale indicarlo, non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; e può sporgere longitudinalmente, dalla parte posteriore del veicolo e se costituito da oggetti indivisibili, fino ai 3/10 di lunghezza del veicolo stesso (art. 164, comma 2). Allo stesso modo (art. 164, comma 3), il trasporto di oggetti che sporgano lateralmente oltre la sagoma del veicolo è consentito, purché la sporgenza di tali oggetti non superi 30 cm da ciascun lato. È chiaro che “Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”: ne va della sicurezza di tutti.
Il carico sporge, bisogna usare i pannelli
Nel caso in cui si trasportino oggetti che sporgono dalla parte posteriore del veicolo, il comma 6 dell’art.164 CdS prescrive, per adottare “Tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada”, la segnalazione di tale sporgenza mediante uno o due pannelli quadrangolari, retroriflettenti (i quali, a norma di regolamento che ne stabilisce caratteristiche e modalità di approvazione, devono essere conformi al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione), da collocare alle estremità del carico sporgente, in maniera da essere normali in qualsiasi condizione di guida all’asse del veicolo.
Le sanzioni applicate dal Codice della Strada
Ovviamente, il legislatore fissa delle sanzioni per chi viola le prescrizioni indicate dal CdS. In particolare, ai trasgressori che non rispettino le disposizioni di cui all’art. 61 (circolazione con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale) viene applicata una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 419 euro ad un massimo di 1.682 euro e, per la prosecuzione del viaggio (art. 164, comma 9) si obbliga il conducente a “Sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo”. Lo stesso art. 164 CdS (“Sistemazione del carico sui veicoli”) che come sopra indicato fissa i limiti massimi di sagoma definiti dall’art. 61, dispone una sanzione amministrativa che va da 84 euro a 335 euro. L’organo accertatore (leggi: gli agenti di polizia) procedono al “Ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo” per la sistemazione idonea del carico, menzionando il provvedimento nel verbale di contestazione della violazione. Una volta che il conducente provveda a ricollocare gli oggetti a bordo in conformità alle norme del Codice della Strada, gli vengono restituiti i documenti, secondo modalità fissate dal regolamento.