Obbligo pneumatici invernali 2019/2020: date e sanzioni

Francesco Giorgi
24 Settembre 2019
Pneumatici invernali

Il 15 novembre, data di inizio dell’obbligo invernale per le gomme, si avvicina: ecco le norme del CdS e le relative sanzioni in caso di inadempienza.

Meglio pensarci per tempo: è un gesto di responsabilità e correttezza tanto per se quanto, soprattutto, per gli altri, ovvero per chi si trasporta a bordo e per tutti gli utenti della strada. Per questo, è un obbligo sancito dal Codice della Strada. Con l’autunno che in questi giorni ha ufficialmente “preso il via”, e con la stagione più fredda che si avvicina man mano, il cambio degli pneumatici – ovvero il passaggio dalle gomme estive a quelle invernali – riveste, per migliaia di automobilisti, una scadenza ben precisa ed inderogabile, che è bene scriversi a chiare lettere nel proprio personale “taccuino delle priorità”.

Il 15 novembre scatta l’obbligo

Con il 15 novembre, inizierà infatti il “semestre invernale” in cui per tutti vigerà la prescrizione di mettersi al volante di un’autovettura equipaggiata esclusivamente con pneumatici “M+S” Mud and Snow  (una delle diciture tecniche utilizzate: sul fianco di ciascuna gomma si possono incontrare anche le sigle “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”) già montati, oppure con le catene da neve nel bagagliaio, e pronte all’uso in caso di nevicata. La disposizione ha termine il 15 aprile di ogni anno (“scadrà”, dunque, il 15 aprile 2020): il legislatore prevede un mese di tolleranza, antecedente e susseguente l’inizio e la fine della prescrizione. I trenta giorni per adeguarsi scatteranno, dunque, il prossimo 15 ottobre; e ci sarà tempo fino al 15 maggio per procedere al rimontaggio delle gomme estive, qualora – come vedremo – il loro codice di velocità sia almeno equivalente, se non superiore, a quello indicato per gli pneumatici invernali, il che consente di utilizzare questi ultimi anche nei mesi più caldi. Diversamente (ovvero, viceversa, se il codice di velocità della gomma invernale – fa fede quanto riportato nella carta di circolazione dell’autoveicolo – sia inferiore a quello della gomma estiva, la sostituzione è obbligatoria).

Guida in inverno: cosa dice il Codice della Strada

Tale obbligo viene disposto dall’art. 6 del Codice della Strada in materia di “Regolamentazione della circolazione al di fuori dei centri abitati”: la lettera e) del comma 4 stabilisce, infatti, che all’ente proprietario della strada viene data facoltà (in virtù dell’ordinanza consultabile all’art. 5, coma 3 CdS), di “Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Le ordinanze (comma 5) di cui al comma 4 vengono emanate:

  • Per le strade e le autostrade statali: dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
  • Per le strade regionali: dal Presidente della Giunta;
  • Per le strade provinciali: dal Presidente della provincia;
  • Per le strade comunali e le strade vicinali: dal Sindaco.

Gomme invernali: come riconoscerle

Come accennato in apertura, la motivazione principale – e dunque la più importante – è la sicurezza. È utile considerare, in effetti, che uno pneumatico invernale viene fabbricato sulla base di precise caratteristiche, alcune immediatamente percepibili anche “ad occhio”: su tutte, il disegno del battistrada particolarmente “marcato”, e provvisto di una scolpitura più profonda rispetto ad una gomma estiva. La mescola è, dal canto suo, differente rispetto a quella delle gomme estive: più morbida, per assicurare una buona aderenza dello pneumatico in condizioni di fondo stradale freddo (le migliori prestazioni si hanno al di sotto di 7-8° C), fangoso, bagnato od innevato, nonché adeguate prestazioni di frenata. Ciò, anche sulla base di una precisa legge fisica: più la gomma “sente freddo”, più la mescola che la compone si irrigidisce, causando una aderenza inferiore e aumenta gli spazi di frenatura. C’è, poi, la dicitura “M+S”, magari accompagnata dalla marcatura (facoltativa) che raffigura un pittogramma rappresentante la montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake), indicazione che certifica il superamento dei test di omologazione disposti dal regolamento UE n. 117, che certifica l’avvenuto test svolto a ben precise condizioni meteo e stradali (temperatura esterna compresa fra -4 e -15° C, neve compatta sul fondo stradale, assenza di precipitazioni) e prendendo in considerazione un tipo di pneumatico “standard” codificato SRTT, ovvero Standard Reference Test Tyre rappresentato da uno pneumatico prodotto da almeno trent’anni dal medesimo produttore, ed avente caratteristiche intermedie. In poche parole: se l’indicazione “M+S” è una “auto-dichiarazione” del Costruttore della gomma, la “3PMSF” è il “disco verde” emesso da un organismo terzo di certificazione. Dunque, costituisce un parametro ulteriore di piena corrispondenza dello pneumatico ad un impiego invernale.

Occhio all’omologazione

Va da se – e ciò può avere conseguenze sul piano assicurativo – che come avviene per tutti i componenti il veicolo, anche nel caso degli pneumatici è obbligatorio che essi siano omologati. Lo stesso Codice della Strada, all’art. 77 (“Controlli di conformità al tipo omologato”), “Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679”. In materia di pneumatici, nella fattispecie, “Chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 a euro 3.389”. “I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca (…)”.

Attenzione all’usura

Sebbene il legislatore (art. 79 del Codice della Strada) imponga una profondità minima del battistrada che, nel caso degli autoveicoli (così come per i rimorchi ed i filoveicoli) non dev’essere inferiore ad 1,6 mm, gli esperti consigliano di provvedere affinché tale soglia minima non scenda mai al di sotto di 3 mm: una volta raggiunto tale limite, sicurezza vuole di provvedere alla sostituzione delle gomme, che vanno sempre cambiate a due a due, ovvero quelle del medesimo assale. Se, poi, si decida di cambiare gli pneumatici qualora lo spessore del battistrada sia ancora su 4 mm, tanto meglio. L’analisi dello spessore del battistrada può essere effettuata servendosi di uno spessimetro oppure – metodo empirico tuttavia corretto – con una semplice moneta da due euro, nella quale la “corona” esterna misura 4 mm di larghezza: se il relativo bordo interno risulta visibile e non “scompare” nelle scanalature del battistrada, è bene pensare alla sostituzione dello pneumatico che risulti troppo consumato, insieme all’altro agente sullo stesso assale.

Quali sono le sanzioni

Chi venga “pizzicato” ad un controllo delle forze di polizia al volante di un autoveicolo che dal 15 novembre al 15 aprile non presenti gli pneumatici invernali già montati oppure le catene da neve a bordo, è soggetto ad una sanzione amministrativa: l’importo della contravvenzione va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), ma c’è la decurtazione di tre punti dalla patente. Nel caso in cui la violazione venga accertata sulle strade comunali in cui vige ordinanza locale, la sanzione va da 41 euro a 169 euro.

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