Multe Autovelox, importo e tempi di notifica

Francesco Giorgi
14 Ottobre 2019
autovelox

Contravvenzioni per eccesso di velocità in funzione dei limiti, quali sanzioni, entro quanto tempo i verbali possono arrivare al proprietario.

Guida in stato di ebbrezza, mancato rinnovo della patente, divieto di sosta e passaggio con il “rosso”, eccesso di velocità: sono soltanto alcune delle infrazioni più frequenti tra quelle previste dal Codice della Strada e che, tranne nel caso della multa per divieto di sosta, prevedono sanzioni accessorie nei confronti del conducente (e, qualora il veicolo sia stato affidato ad altri, anche verso il proprietario). Considerato il numeroso quantitativo di sistemi di rilevazione elettronica della velocità (autovelox ed altri dispositivi omologati) presenti sulle nostre strade, è chiaro che le contravvenzioni a carico di chi si sia spinto oltre i limiti di velocità (generali e/o presenti in un determinato tratto) sono fra quelle più consuete. Purtroppo per le tasche di chi venga pizzicato mentre “spingeva” sull’acceleratore più del dovuto (vale a dire: anche più della tolleranza massima, che è del 5% e in tutti i casi non inferiore a 5 km/h rispetto ai limiti indicati dalla segnaletica). I provvedimenti di contravvenzione vengono, tuttavia, istituiti proprio per punire chi, di propria spontaneità, infranga le regole fissate dalla legge, causando potenziale pericolo (quando non, addirittura, provocando incidenti anche gravi, se non addirittura dalle conseguenze tragiche) alla circolazione: mettendo, quindi, a rischio tanto la propria quanto – e soprattutto – l’incolumità di chi venga trasportato nel veicolo e di tutti gli altri utenti della strada. Per questo, le regole vanno rispettate.

Ci occupiamo, qui, di tutti i casi di contravvenzione elevata attraverso l’autovelox, con particolare riferimento ai vari importi previsti dal legislatore ed ai tempi di notifica della contravvenzione.

Multa per velocità: cosa dice il Codice della Strada

Innanzitutto, un’indicazione alla legge: l’articolo del CdS che disciplina la materia dei limiti di velocità, e le corrispondenti sanzioni, è l’art. 142, preceduto – nel comportamento sulla velocità da tenere – dall’art. 141 CdS. Esaminiamoli entrambi. L’art. 141 stabilisce l’obbligo, per tutti i conducenti di veicoli, di adeguare la velocità sulla base delle caratteristiche del veicolo; tenuto dunque conto delle sue condizioni, del peso, nonché dello stato della strada e del traffico, in funzione a qualsiasi condizione che possa creare pericolo alle persone, alle cose ed alla circolazione. L’art. 142 stabilisce i limiti di velocità, che – in linea generale – sono di, rispettivamente:

  • 130 km/h sulle autostrade,
  • 110 km/h sulle strade extraurbane principali,
  • 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
  • 50 km/h sulle strade urbane e nei centri abitati, con  la possibilità di elevare tale limite “Fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”.

Limiti più bassi in caso di maltempo

I limiti di velocità “generali” vengono, a loro volta, diminuiti di 20 km/h (tranne che nelle strade urbane) in caso di maltempo. Perciò: in autostrada ci si deve tenere entro i 110 km/h, sulle strade extraurbane principali a 90 km/h e sulle strade extraurbane secondarie e locali a 50 km/h.

Le sanzioni previste dal CdS

Sempre l’art. 142 del Codice della Strada indica la progressiva delle sanzioni che vengono applicate per chi viola i limiti di velocità.

  • Fino a 10 km/h in più rispetto al limite consentito, la sanzione va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro (da 4,67 euro a 224 euro qualora il rilevamento dell’infrazione sia avvenuto in orario notturno);
  • Fra 10 km/h e 40 km/h in più, il legislatore prevede una sanzione da 168 euro a 674 euro (da 224 euro a 898,67 euro se rilevata nelle ore notturne);
  • Fra 40 km/h e 60 km/h in più rispetto al limite, la sanzione prevista va da 527 euro a 2.108 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi (da 702,67 a 2.810,67 euro se l’eccesso di velocità sia stato rilevato in orario notturno);
  • oltre 60 km/h in più rispetto al limite, la sanzione va da 821 euro a 3.287 euro, con sospensione della patente da sei a dodici mesi (da 1.094,67 euro a 4.382,67 euro qualora l’infrazione sia stata rilevata nelle ore notturne).

Occhio ai punti patente

Oltre alle sanzioni amministrative, il Codice prevede alcune sanzioni accessorie. Anche qui, la severità che viene applicata è funzionale alla gravità dell’infrazione commessa: fino a 5 punti se il superamento del limite di velocità sia stato fra 10 km/h e 40 km/h; fino a 10 punti se la violazione al limite di velocità è compresa fra 40 km/h e 60 km/h. Oltre 10 punti se si sia oltrepassato di più di 60 km/h il limite di velocità. Per i neopatentati (secondo quanto dispone l’art. 126 CdS) ed i professionisti (autisti, autotrasportatori) la decurtazione dei punti patente è raddoppiata.

Infrazioni con autovelox: come vengono accertate

L’autovelox viene disciplinato dal DM 29 ottobre 1997 emesso dal Ministero dei lavori Pubblici: “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”. L’art. 1 del Decreto indica che “per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale”. In estrema sintesi: il legislatore tiene conto di un 5% “oltre” il limite indicato dalla segnaletica stradale (ad esempio, su un tratto autostradale con limite massimo “generico” di 130 km/h, la tolleranza consentita dalla legge è di 6,5 km/h: ovvero, il 5% di 130 km/h). L’approssimazione viene determinata per eccesso. Nel caso dell’autostrada, in linea generale la soglia massima è, quindi, 137 km/h. Oltre i quali scatta la sanzione. Chiaramente, un corrispondente calcolo viene effettuato su tutti gli altri tipi di strada.

Tempi di notifica delle multe

Sull’intero territorio nazionale, vige la regola-base dell’immediata contestazione della multa. Ciò, tuttavia, è difficilmente applicabile se l’infrazione sia stata determinata attraverso uno strumento elettronico, ed è appunto il caso tipico dell’autovelox. Qui, il legislatore applica un tempo limite di notifica del verbale al proprietario del veicolo: entro 90 giorni dall’avvenuto accertamento. Nello specifico, il verbale deve contenere:

  • gli estremi della avvenuta violazione;
  • l’indicazione dei motivi per i quali l’immediata contestazione sia stata resa impossibile.

È chiaro che se la notifica venga inviata al proprietario oltre 90 giorni, la multa viene annullata, fatto salvo il caso in cui l’identificazione del conducente abbia provocato delle difficoltà (ad esempio, un veicolo utilizzato a più persone di uno stesso nucleo familiare o di una stessa azienda). Se, tuttavia, alla guida del veicolo in eccesso di velocità non c’era il proprietario, quest’ultimo – secondo quanto stabilisce l’ordinanza n. 9555/2018 della Corte di Cassazione – è autorizzato a dichiarare di non conoscere chi in quel momento fosse alla guida (sempre che il verbale sia stato notificato entro tre mesi dall’accertamento dell’infrazione). Occorre, qui, fare tuttavia un po’ di chiarezza: se la fattispecie può manifestarsi in un ambito familiare – un’autovettura, di proprietà del marito/padre, viene utilizzata anche dalla moglie e dai figli -, nel caso di un’azienda è sempre bene che il titolare, e proprietario del veicolo, tenga un registro in cui si annotano, giorno dopo giorno, le identità di chi fa uso della vettura; altrimenti, in qualità di proprietario egli può incorrere in una ulteriore sanzione.

L’eccesso di velocità causato da stato di necessità

C’è un caso del quale è bene conoscerne, seppure per sommi capi, quanto disposto dalla legge: la multa per eccesso di velocità determinato da uno stato di necessità. L’art. 4 della Legge 669/1981 indica, a questo proposito, che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Chiaramente, quanto stabilito non impedisce all’”occhio elettronico” di sanzionare l’automobilista (o il motociclista, o autotrasportatore) che stava “correndo troppo”. Semplicemente, si concede facoltà di potere presentare ricorso, dimostrando – mediante prove e documentazioni, come certificati di ricovero oppure denunce alle autorità – che in quel momento si era nella reale necessità di salvare una persona (magari fare presto per accompagnare una partoriente all’ospedale) oppure la volontà di evitare un danno grave a qualcuno. Si tratta di un caso-limite, che suggerisce di farsi sempre assistere da chi, in caso di emergenza, non rischi di passare sotto l’implacabile scure dell’autovelox.

Guida difensiva anche per proteggersi dai radar

Quanto illustrato serve a dettagliare tutte le sanzioni che vengono elevate dai sistemi di rilevazione elettronica della velocità. Occorre, a scanso di equivoci, tenere sempre conto delle personali capacità di guida, che non vanno mai sopravvalutate: anche se i navigatori satellitari installati a bordo delle autovetture – in primo equipaggiamento oppure aftermarket – sono sempre più sofisticati, nel caso della circolazione stradale la prudenza non è mai troppa. In altre parole: è sempre bene affinare la propria abilità di conducente per cercare di “anticipare”, eliminandone il rischio, eventuali possibilità di incorrere in un autovelox. Questo si traduce in un ricorso alla “guida difensiva”, che suggerisce al guidatore come comportarsi “in anticipo” per, appunto, evitare di incorrere in episodi spiacevoli (multe per eccesso di velocità o, peggio, incidenti). Fermi restando i limiti generali di velocità che abbiamo provveduto ad elencare, il “buon guidatore” (che è diverso dal “bravo guidatore”) sa che è bene mantenersi sempre un po’ al di sotto dei limiti; in ogni caso, considerati anche alcuni elementi tecnici che intervengono sulla determinazione della velocità del veicolo in marcia (le leggere “tolleranze” per eccesso nei contachilometri analogici, la circonferenza delle ruote, le caratteristiche della strada), il buon senso consiglia di  mantenere sempre un minimo di “sicurezza” alla propria velocità del momento: in altre parole, buona norma è cercare di non superare la velocità indicata nel tachimetro.

Multa valida se si supera il limite anche di poco

Un argomento che avevamo già affrontato in precedenza, e che riprendiamo, riguarda la legittimità della sanzione di eccesso di velocità ribadita dalla Corte di Cassazione: nell’ordinanza n. 3781/2018 (confermata dall’ordinanza n. 3698/2019), gli “ermellini” indicano che, pur al netto della tolleranza di legge, anche l’avere superato il limite di 0,1 km/h legittima la sanzione. Di più: come indicato nell’ordinanza n. 12629/2019, lo stesso trasgressore deve eventualmente dimostrare di avere agito in maniera non colpevole, e non “semplicemente” affermando di non poter guidare tenendo gli occhi costantemente sul tachimetro: “L’accertamento della assenza di colpa necessita di una verifica in concreto e non di affermazioni generiche, sussistendo la presunzione di colpa”.

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