È opportuno avere con se una piccola scorta di carburante che, in emergenza coronavirus, “non si sa mai”? Vediamo cosa dice la legge.
“E se i distributori di carburante, prima o poi, dovessero chiudere?”. Questa è una delle domande più ricorrenti che, nella drammatica fase di emergenza da Coronavirus, molti automobilisti (ma anche autotrasportatori e motociclisti) si pongono. Sebbene il rischio (paventato da molti utenti) di progressiva chiusura degli impianti dovuta alla carenza di liquidità – e di conseguenza alle difficoltà di approvvigionamento da parte dei gestori – sia in fase di risoluzione in seguito a recentissimi incontri fra Governo ed Associazioni di categoria, c’è chi resta dell’avviso che farsi una personale piccola “scorta” di carburante, da mettere nel serbatoio della propria auto o moto in caso di impossibilità di rifornirsi alla pompa, sia un’ipotesi da prendere in considerazione.
>> Sciopero benzinai 2020: stop dal 25 marzo, date e impianti coinvolti
>> Coronavirus: officine, carrozzerie, manutenzione auto e moto, chi può rimanere aperto
>> Come pulire l’abitacolo dell’auto per prevenire i contagi da Coronavirus
Del resto, alzi la mano chi, in casa, nella propria cantina o nel proprio garage non disponga, o non abbia mai avuto, una tanica pronta per essere riempita in caso di necessità. In fin dei conti, un contenitore d’emergenza dove versarvi quel tanto di carburante che basta a percorrere alcune decine di km può sempre fare comodo; e questo, a prescindere dal fatto che ci si trovi in piena emergenza da Covid-19. Vediamo dunque “cosa” sono le taniche: come devono essere fabbricate, di quali omologazioni devono essere fornite e cosa dice la legge a proposito del loro trasporto, per uso personale, a bordo dei veicoli.
Disciplina del trasporto di materiali pericolosi
La norma giuridica che individua e dispone le modalità di detenzione di carburante si rifà all’art. 168 del Codice della Strada “Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi”. Il legislatore, in questo caso, fa – ne parliamo diffusamente più in basso – a sua volta riferimento (comma 1) alle “Classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni”.
Le taniche devono essere omologate
Le taniche per il carburante devono, nella fattispecie, essere prodotte in ossequio alla normativa CE (che richiede la presenza della data di fabbricazione) ed in osservanza alla certificazione UN (provvista di codice di omologazione) per il trasporto e la conservazione di idrocarburi, obbligatorie per chi intenda, appunto, trasportare vari tipi di carburante (in questa sede ci riferiamo esclusivamente a benzina e gasolio).
I materiali di costruzione
Anche se li conosce chiunque, è opportuno ribadirlo: le taniche per il trasporto di carburanti possono essere di due tipi:
- in plastica
- in metallo.
Le differenze fra i due tipi di fabbricazione sono per di più pratiche: le taniche in plastica – attenzione: si tratta di un materiale prodotto specificamente per il trasporto di carburanti: a nessuno venga in mente di usare una “semplice” bottiglia di plastica bianca tipo quelle utilizzate per i detersivi o la varechina! – sono (ovviamente) più leggere, non presentano il rischio che la vernice possa, con il tempo, scrostarsi. Quelle in metallo, chiaramente più solide.
Cosa devono avere
In plastica o in metallo, una tanica omologata deve possedere tre elementi essenziali:
- tappo con relativa retina antifiamma
- beccuccio per il travaso del liquido
- sistema di blocco della chiusura.
Quanto riempirle e le cautele da usare
Ovviamente vale il buon senso. Per non rischiare che, una volta aperta la tanica, il carburante fuoriesca in maniera (ed in quantità) indesiderate – situazione potenzialmente pericolosa -, e anche per è bene avere cura di non riempire la tanica fino all’orlo, ma lasciare sempre un po’ di “spazio libero”. Allo stesso modo, è opportuno prestare la necessaria attenzione che il carburante non scivoli all’esterno della tanica stessa, durante la fase di rifornimento e una volta aperto il contenitore. Analogamente, la prudenza suggerisce di fare attenzione che la pistola non deformi la chiusura della tanica. Attenzione alle modalità di trasporto: è consigliabile mantenere la tanica all’interno del bagagliaio, in posizione che non possa muoversi durante la marcia del veicolo, quindi per evitare che vada ad urtare altri oggetti o, peggio, che il carburante ne fuoriesca. Allo stesso modo, è bene – se si sta trasportando una tanica di benzina – evitare l’utilizzo del telefono cellulare e (chiaramente) fumare. Qualora si avverta odore di benzina nell’abitacolo, è bene fermarsi quanto prima, spegnere il motore, controllare – con cautela, aprendo il portellone o il baule della vettura – che non si sia verificata una fuoriuscita di carburante, e aprire i finestrini. Una volta riempita, la tanica va svuotata nel serbatoio: è pericoloso (per ovvi motivi!) mantenere del carburante non utilizzato al suo interno.
Quanto carburante è consentito trasportare
Riguardo al quantitativo di carburante che è consentito avere a bordo, l’ADR-Accordo europeo che disciplina il trasporto internazionale di merci pericolose via terra, in Italia recepito con la legge n. 1389 del 12 agosto 1962 e aggiornato nel 2015, dispone (cap. 1.1.3.3) un massimo di 60 litri: il trasporto del carburante “Per uso personale, domestico, ricreativo o sportivo”. Qualora l’automobilista superi la soglia di 60 litri trasportati nel proprio veicolo all’interno delle taniche (omologate), le forze di polizia possono, in caso di controllo, applicare una delle sanzioni previste dal citato art. 168 CdS, nel caso specifico una somma di 162 euro. Non c’è alcuna sanzione relativa ad eventuale violazione di natura fiscale se, nel controllo, risulti che il carburante sia stato acquistato all’interno del territorio nazionale. Nel caso in cui il controllo avvenga ad un posto di frontiera italiano provenendo dall’estero, si accorda un massimo di 10 litri trasportabili: per un quantitativo eccedente, si ravvisa una “detenzione per scopi commerciali” dunque rischia una incriminazione per mancato pagamento delle accise previste dalla legge (d. lgs. n. 504 del 1995).