Cosa cambia con il decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: movimenti delle persone, chiusure, negozi, sport, eventi pubblici.
Da molti ribattezzato “mini lockdown”, noi preferiamo considerarlo come una misura che molto lascia alla prudenza del singolo: un meccanismo di autoprotezione meno “draconiano” rispetto alla chiusura pressoché totale di gran parte delle attività commerciali e industriali, nonché al divieto della maggiore parte degli spostamenti, che venne istituito lo scorso 9 marzo e, di fatto, rimase in vigore fino all’inizio di giugno 2020. Alcune chiusure, nel nuovo Dpcm (qui il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale) firmato nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono ugualmente previste; tuttavia, le fortissime limitazioni agli spostamenti delle persone sono state regolamentate. Non vietate, salvo per alcune fasce orarie: viene “fortemente raccomandato” il non muoversi dalla propria località di residenza o domicilio; allo stesso modo, si raccomanda di porre massima precauzione nell’uso dei mezzi pubblici. Ma andiamo con ordine.
Niente divieti alla circolazione, ma…
La validità dei provvedimenti elencati nel Dpcm 24 ottobre 2020 scatta da lunedì 26 ottobre e resterà in vigore fino al prossimo 24 novembre. Come accennato in apertura, salta immediatamente agli occhi l’aver evitato, se non altro in questa fase, la proibizione di spostarsi al di fuori della propria regione di residenza o domicilio. Tecnicamente, le persone possono, in questi 30 giorni di misure straordinarie per il contenimento dei contagi da Covid-19, muoversi fra regione e regione. E torna l’invito, anzi, la “forte raccomandazione”, ad evitare tali spostamenti se non strettamente necessario.
Spostarsi soltanto se necessario
Le motivazioni che possono consentire alle persone fisiche di spostarsi nel territorio nazionale sono quelle che tutti abbiamo imparato ad elencare durante le settimane di lockdown della primavera 2020, nelle quali era obbligatorio portare con se l’autocertificazione:
- motivi di lavoro
- esigenze di salute
- necessità
- motivi di studio
- fruizione di servizi “non sospesi” (ovvero: quelli che non hanno l’obbligo di chiusura) oppure non disponibili nel Comune di residenza.
Serve molta prudenza
Chi si metta alla guida di un veicolo, oppure si serva di un mezzo pubblico, può continuare a farlo anche nei prossimi trenta giorni. Con la “forte raccomandazione” di non spostarsi, da una parte il primo ministro Conte intende significare che non si prevedono controlli da parte delle forze di polizia né che sia obbligatorio presentare autodichiarazione. Ciò, se mai, riguarda esclusivamente le regioni che hanno istituito provvedimenti di “coprifuoco”.
Non c’è il divieto di trasportare in auto una o più persone che non siano conviventi o congiunti (e nemmeno si vieta di trasportare una persona sul sellino della moto): viene, anche qui, “fortemente sconsigliato”, e c’è l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere quanto più possibile un metro di distanza.
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Gli spostamenti con mezzi privati e pubblici, quindi, restano possibili, sebbene – e qui si arriva al nocciolo della questione – indissolubilmente legati a motivazioni di stretta necessità.
Ecco cosa chiude e cosa rimane aperto
Del resto, gran parte delle possibilità di muoversi sono condizionate dalle misure intraprese per evitare nuovi contagi. Primo fra tutti, l’incentivo all’attuazione di modalità di lavoro in smart working tanto per il settore pubblico quanto per le aziende private, che viene anch’esso “fortemente consigliato”.
Attività commerciali
Qualsiasi esercizio commerciale – anche ristoranti, bar e negozi, per intenderci – chiude alle 18 (concessa la facoltà di tenere aperto al sabato e nei giorni festivi, laddove in un primo momento le “voci di corridoio” parlavano della chiusura domenicale e prefestiva). È permessa la consegna a domicilio. Le Regioni, in tal senso, avevano chiesto che non si applicasse tale provvedimento; a parziale accoglimento delle richieste da parte delle amministrazioni regionali, c’è tuttavia la possibilità di mantenere libero il transito delle persone nelle piazze fino alle 21. Misure più restrittive potranno però essere decise dalle stesse Regioni, ovviamente in concerto con il Governo. Va ricordato che negli orari di apertura, le attività commerciali devono garantire la distanza di un metro fra i singoli clienti, attenzione agli ingressi e permanenza nel negozio solamente per il tempo necessario agli acquisti.
Attività culturali, cerimonie religiose, feste, visite ad amici e parenti
I teatri, i cinema, le sale concerto chiudono fino al 24 novembre, allo stesso modo dei parchi tematici e di divertimento; non così i musei, che possono al contrario rimanere aperti, sebbene ciò significhi la stretta osservanza delle norme di sicurezza e del contingentamento ai flussi di visitatori. Consentite anche le funzioni religiose, con un minimo di un metro di distanza tra i fedeli ed evitando gli assembramenti, funzionalmente alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi.
Vengono tuttavia vietate le feste (al chiuso ed all’aperto) relative a cerimonie civili e religiose. Analogamente, vale la “forte raccomandazione” a non accogliere in casa persone che non siano conviventi (“no”, almeno per questo mese, a visite di parenti e amici e, viceversa, non recarvisi), a meno che ciò non sia correlato a motivazioni di lavoro, salute o necessità.
Per le visite nelle Rsa e/o nelle strutture di riabilitazione, ci si deve attenere esclusivamente ai casi indicati dalle rispettive Direzioni sanitarie.
Fiere, congressi, attività sportive
Con il Dpcm 25 ottobre 2020 si fermano le manifestazioni pubbliche a carattere nazionale, così come i meeting ed i congressi. Il loro svolgimento resta possibile, solamente a distanza. Le cerimonie pubbliche possono continuare a svolgersi, ma in assenza di pubblico. Chiudono le sale bingo, le sale giochi, i centri scommesse ed i casinò. Relativamente alle attività sportive e di cura della persona, si chiudono palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Lo sport all’aperto è consentito, se effettuato in maniera individuale e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri. “No” alle attività sportive di squadra, all’aperto ed al chiuso: si consente soltanto l’effettuazione delle manifestazioni professionistiche e dilettantistiche di importanza nazionale, ma “a porte chiuse”. La chiusura riguarda anche gli impianti sciistici, per i quali vigono le regole di concessione esclusiva agli eventi di rilevanza professionistica e amatoriale, previo rispetto delle linee guida regionali e del Cts.
Scuole
Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce, fino al 24 novembre 2020, il mantenimento dell’apertura per le scuole dell’infanzia e primarie; le scuole secondarie (licei, istituti tecnici, istituti professionali) hanno l’obbligo di adottare il sistema della didattica a distanza per almeno il 25% delle lezioni. A seconda dell’evoluzione dei contagi, le Università possono organizzare le rispettive lezioni in presenza degli studenti così come a distanza.