Non è un reato, ma comporta un illecito sanzionato dal Codice della Strada: è quindi della massima importanza prestare attenzione alla data di validità del documento.
Fondamentale. Essenziale. Obbligatoria. Da che esiste l’automobile, per la sua conduzione occorre essere muniti di un documento che, di fatto, dimostra il possesso dei requisiti che autorizzano a condurre sulle strade pubbliche un veicolo a motore. A combustione o elettrico, non fa alcuna differenza: se l’autoveicolo o il motociclo possiedono una targa di immatricolazione, vuol dire che per guidarli occorre possedere la patente relativa alla categoria del veicolo stesso.
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I requisiti per il conseguimento della patente
“Conditio sine qua non” per l’autorizzazione a condurre un veicolo quanto e come si vuole (nei limiti del consentito dalla legge, è chiaro), è il mantenimento dell’idoneità alla guida. Ovvero: come qualsiasi altro documento personale, la patente non dura per sempre. Ad intervalli regolari (e definiti dal Codice) essa va rinnovata: ciò, proprio per verificare che il titolare della patente sia sempre in possesso dei requisiti-base che lo autorizzano alla guida.
- Requisiti anagrafici: in base al tipo di veicolo che si intende guidare, occorre avere almeno, rispettivamente, 14 anni, 16 anni, 18 anni, 20 anni, 21 anni
- Requisiti psico-fisici: chi sia affetto da patologie o minorazioni (fisiche, psichiche o funzionali) che possano influire sulla guida in sicurezza, non può ottenere la patente
- Requisiti di abilità: sono quelli che vengono determinati una volta che il candidato abbia superato gli esami per il conseguimento della patente, oppure le revisioni periodiche. Ricordiamo che, nel caso delle patenti più diffuse (ovvero quelle di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE), la validità è di dieci anni fino al cinquantesimo anno di età del possessore, di cinque anni dopo che il titolare (o chi abbia conseguito la patente) ha superato i cinquant’anni; tre anni per chi abbia superato i settant’anni di età, e due anni per chi abbia superato ottant’anni.
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Quando si configura il reato
Da qui, appare chiaro che nessun ciclomotore, motociclo né autoveicolo può essere guidato da chi non sia in possesso di patente. Bisogna tuttavia stabilire “quando” e “se” la guida di un veicolo senza avere la patente costituisca reato.
In questo senso, l’art. 126 del Codice della Strada prescrive che chiunque si metta alla guida di un veicolo senza avere conseguito la patente che corrisponde al tipo di veicolo viene puniti con una sanzione che va da 2.257 euro a 9.032 euro. La medesima ammenda viene applicata a quanti, non più in possesso dei requisiti fisici o psichici, si siano visti revocare o non rinnovare la patente.
Lo stesso Codice della Strada indica, all’art. 116 comma 15, che in caso di recidiva (ovvero la medesima infrazione reiterata in un biennio) scatta la pena dell’arresto fino ad un anno.
Nel gennaio 2016, secondo quanto disposto dal D. lgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione, l’ammenda è stata sostituita da una sanzione amministrativa, dagli importi particolarmente elevati: si va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro per chi violi l’art. 126 CdS. Ne consegue che il reato resta applicato a chi venga “pizzicato” per due volte in due anni.
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Se la patente è scaduta
La questione è differente, in quanto ci si trova di fronte ad una situazione nella quale il titolare non abbia provveduto al rinnovo periodico della propria patente. Sebbene – e questo è da tenere in considerazione – la guida con patente scaduta ravvisa un illecito, che ha le sue conseguenze: una sanzione amministrativa (multa che va da un minimo di 158 euro ad un massimo di 639 euro) ed il ritiro della patente quale sanzione accessoria.
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Nessuna tolleranza
A differenza di quanto avviene per altri documenti (basti pensare, ad esempio, alla polizza Rc Auto), una volta che la patente sia scaduta, il titolare non è “coperto” da alcun periodo di tolleranza. In altre parole: si è in contravvenzione se ci si mette alla guida di un veicolo già dal giorno successivo all’avvenuta scadenza. Non è possibile “implorare” alcuna scusante: la sanzione viene, in caso di controllo, applicata immediatamente.
Del resto, la guida con patente scaduta costituisce motivo per il quale la Compagnia assicuratrice può, in caso di incidente, rivalersi sul titolare “smemorato” per rientrare della somma a risarcimento danni a cose o persone. Si paga di persona, e sono guai.
Dopo il ritiro della patente
Per tornare in possesso del documento di guida, l’automobilista o il motociclista che sia incorso in multa e ritiro della patente di guida (ci si riferisce sempre al caso in cui ciò sia avvenuto perché abbia continuato a guidare dopo l’avvenuta scadenza della patente), deve pagare la contravvenzione (anche qui vale la possibilità del pagamento ridotto se entro 5 giorni dall’avvenuto accertamento) e, entro dieci giorni, provvedere a mettersi in regola, sottoponendosi alla visita medica. Soltanto una volta ottemperato a questa disposizione si potrà tornare in possesso della patente, nel frattempo custodita dall’organo accertatore. È bene fare attenzione che, dopo 10 giorni, la patente viene consegnata in Prefettura.
Occhio al compleanno
Il 17 settembre 2012 ha portato una sostanziale novità a tutti i possessori di patente di guida in Italia. Se, fino ad allora, faceva fede la data di primo conseguimento della patente in funzione della sua scadenza, da quel giorno è entrata progressivamente in vigore la norma della scadenza corrispondente al compleanno del titolare. Una procedura di allineamento fra scadenza della validità della patente e data di nascita del titolare, che in occasione del rinnovo tiene conto di quest’ultima.
Rinnovo della patente in periodo di emergenza sanitaria
Sotto gli occhi di tutti, nel 2020 che verrà ricordato a lungo per la pandemia da Covid-19, ci sono anche i provvedimenti di proroga a numerose scadenze. Fra queste, proprio le patenti di guida che, come si ricorderà, a primavera 2020 avevano conservato validità fino al 31 dicembre 2020 se scadute o in scadenza fra il 31 gennaio ed il 31 maggio 2020; per i sette mesi successivi alla scadenza indicata sul documento se scadute o in scadenza fra il 1 giugno ed il 31 agosto 2020; ed al 31 dicembre 2020 per le patenti scadute o in scadenza fra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2020.
A questo proposito, la Commissione Affari Istituzionali del Senato ha, nella seconda settimana di novembre, approvato un emendamento al dl n. 125 del 7 ottobre 2020 in cui si stabilisce un’ulteriore proroga al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di identità – fra i quali, appunto, la patente – scaduti o in scadenza al 31 dicembre 2020. Per rendere definitiva la nuova data si attendono (notizia aggiornata a metà novembre 2020) il parere positivo da parte della Camera e la conversione del testo in legge.