Quali tutele per l’automobilista-consumatore? Quali i suoi doveri e le garanzie? E a cosa deve ottemperare l’officina per dimostrare di avere lavorato “a regola d’arte”? Ecco una guida.
A benzina, a gasolio; o a GPL ma anche a metano; adesso ibrida, “ibrida leggera” ed ibrida plug-in. Oppure elettrica, e un domani anche fuel cell a idrogeno. Molteplici tipologie di alimentazione che conflusicono in un unico progetto: l’automobile. Un oggetto da decenni di uso talmente comune (e questo gli amministratori lo sanno bene: fra le categorie più tartassate, da sempre ci sono gli automobilisti…) da essere a buon diritto “parte integrante” del nucleo familiare. Del resto, ciò si evidenzia negli importi, spesso di un certo peso, che è necessario sborsare per far fronte alle riparazioni: stante il fatto che con la propria auto si vive una consistente fetta della vita personale, della famiglia e sociale, l’acquisto e la manutenzione dell’autoveicolo possiedono un “peso” rilevante nel vivere quotidiano.
Alcune normative, in questo senso, sono da tempo in aiuto agli automobilisti-consumatori: il “Decreto Monti” 1400/2002, entrato in vigore nel nuovo Millennio per tutti i Paesi UE e, più recentemente, ampliato e prolungato dal regolamento UE 461/2010 (avrà validità fino al 2023): in esso si agevola proprio l’automobilista, che non ha più l’obbligo di dover rivolgersi esclusivamente alla rete di assistenza del proprio veicolo per gli interventi di manutenzione durante il periodo di garanzia (pena la perdita della stessa), ma ha la possibilità di rivolgersi a qualunque officina indipendente (anche al meccanico sotto casa, dunque), purché vi vengano utilizzati ricambi equivalenti od originali, e l’autoriparatore osservi le prescrizioni e le istruzioni raccomandate dalla Casa costruttrice del veicolo da riparare. Questo poiché le officine indipendenti (“multimarca”) sono in grado di intervenire su ogni tipo di autovettura, essendo il rispettivo personale adeguatamente preparato ed aggiornato, in modo da poter eseguire “a regola d’arte” i servizi di manutenzione e riparazione richiesti dal cliente.
Tagliando auto: il costo
Il costo di un tagliando può dipendere sia dal numero di componenti che devono essere sostituite sia dal tipo di officina in cui si effettua l’intervento. Un’officina indipendente è meno cara di una officina della rete ufficiale: mediamente il costo va dai 100 ai 300 euro per un intervento di una manutenzione ordinaria. Il costo dei tagliandi dipende anche dalla marca e dal modello della vettura, perché ovviamente le auto di gamma alta richiederanno una manutenzione più costosa.
Il tagliando: perché e quando si fa
È importante, anche ai fini della propria ed altrui sicurezza, tenere a mente che il sottoporre l’autovettura ai “tagliandi” (più propriamente: controlli periodici) indicati dalla Casa costruttrice ed a questo proposito contenuti nei libretti di uso e manutenzione, rappresenta una fondamentale abitudine per mantenere il veicolo nelle corrette condizioni di impiego. Si tratta, nel dettaglio, degli interventi di manutenzione ordinaria, che possono essere eseguiti tanto presso la rete ufficiale di assistenza, che rivolgendosi alle officine indipendenti. “Base di partenza”, come accennato, è la periodicità di sosta del veicolo in officina: controlli da effettuare a scadenze programmate dal costruttore, che servono a valutare le condizioni di impiego del veicolo, ed in particolare puntano i riflettori sui componenti maggiormente soggetti ad usura.
“Attenzione”, consiglia UIC-Unione Nazionale Consumatori, che in partnership con Ad Italia – Giadi Group, Autodis Italia e con il sostegno di ADIRA-Associazione di categoria dei Distributori indipendenti ha recentemente redatto un vademecum per la corretta manutenzione dell’auto e per illustrare nel contempo i diritti-doveri tanto dell’automobilista quanto dell’autoriparatore: “La manutenzione del veicolo è un preciso dovere del proprietario dell’auto. L’automobilista pertanto deve avere conoscenza degli aspetti fondamentali relativi alla manutenzione del veicolo e ai suoi diritti di garanzia così come riportati sul libretto di uso e manutenzione”. Stiamo attenti, perciò: una sosta di qualche ora in officina, quando prescritto, può in molti casi evitare che la “sosta ai box” si prolunghi in maniera improvvisa e mai piacevole.
Dal canto suo, “L’officina che ha eseguito l’intervento di manutenzione ordinaria è tenuta a certificarne la corretta e regolare esecuzione”. È quindi buona norma farsi sempre apporre, nell’apposita tabella presente nei documenti di uso del veicolo, un timbro di “tagliando effettuato”, con una indicazione all’intervento ottenuto.
Ciò offre più di un vantaggio: oltre a dimostrare, qualora durante la “vita operativa” del veicolo vi sia necessità di un intervento straordinario “importante”, una scrupolosa osservanza delle prescrizioni della casa costruttrice, tornerà altresì utile nel caso di rivendita del veicolo. Il nuovo acquirente, infatti, potrà rendersi conto “de visu” di trovarsi di fronte un’autovettura nelle più corrette condizioni di manutenzione. Di riflesso, questo avviene anche nel caso si siano messi gli occhi su un’auto usata: un “libretto dei tagliandi” correttamente compilato offre un ulteriore indizio di buona cura da parte del precedente proprietario. E contibuisce alla tenuta del valore per l’auto.
Dal punto di vista legale, “La regolare osservanza del piano di manutenzione previsto dalla Casa auto da parte del proprietario della vettura, è la condizione necessaria perché l’automobilista possa eventualmente esercitare i diritti di garanzia inerenti il veicolo”, indica UIC.
Ricambi originali ed equivalenti: le differenze
Si è accennato all’esecuzione “a regola d’arte” degli interventi di riparazione e/o di manutenzione: perché ciò sia considerato corretto, occorre da parte dell’autoriparatore indipendente l’osservazione delle norme in materia, che stabiliscono l’obbligo di utilizzare soltanto ricambi originali od equivalenti.
I ricambi originali sono quelli costruiti secondo le specifiche tecniche e produttive della Casa costruttrice del veicolo e possono essere contrassegnati dal marchio dello stesso costruttore oppure del produttore del ricambio. I ricambi equivalenti, dal canto loro, certificati dal produttore del pezzo e recanti il marchio del medesimo, sono ricambi di qualità elevata in grado di assicurare e permettere il perfetto funzionamento della vettura.
Ricambi originali ed equivalenti sono i “pezzi” ai quali l’automobilista deve fare affidamento; e l’autoriparatore utilizzare. Per il cliente assicurano, oltre all’efficienza del veicolo con tutto quel che ne consegue per sicurezza ed affidabilità, il mantenimento della garanzia; per l’officina, appunto, la possibilità di avere operato “a regola d’arte”. Del resto, le cronache spesso riportano episodi di contraffazione di pezzi di ricambio, uno dei settori maggiormente colpiti in questo senso: il consiglio è di prestare attenzione alle confezioni e non farsi allettare da prezzi “troppo economici”, in special modo nell’attuale proliferazione dei siti Web. Sempre meglio affidarsi all’officina di propria fiducia.
Manutenzione straordinaria
Quanto messo in evidenza rappresenta uno dei punti cardine dell’Unione Europea, la quale – anche in materia di riparazione e manutenzione post-vendita – tutela la libera concorrenza fra le imprese, riconoscendo agli autoriparatori indipendenti quei diritti che li mettano in condizione di poter competere ad armi pari con le officine autorizzate dalla Casa costruttrice: un regime di concorrenza ovviamente sviluppato come vantaggio per gli automobilisti-consumatori, ai quali viene data la facoltà di potere scegliere l’offerta ritenuta più vantaggiosa sul piano della qualità e del risparmio.
Lo stesso vale nel caso della manutenzione straordinaria: la riparazione di guasti ed anomalie di funzionamento, che interessino parti “semplici” del veicolo così come elementi più complessi (cambio, frizione, sospensioni, sterzo, freni, alimentazione) può essere effettuata, a discrezione del cliente, presso la rete di assistenza della Casa costruttrice (le officine interne alle concessionarie o le officine autorizzate,cioèquelle che non appartengano ad un network di vendita “ufficiale” ma siano state, appunto, autorizzate dal Costruttore a poter intervenire per suo conto nella manutenzione dei veicoli)
Tagliando auto: la garanzia
Tecnicamente, ed in linea di massima, il concetto di garanzia riguarda “L’impegno assunto dal venditore di far fronte ai vizi o difetti del bene ceduto assicurandone la riparazione o sostituzione senza spese o costi aggiuntivi per l’acquirente. L’acquisto di una vettura si accompagna sempre al riconoscimento, in favore dell’acquirente, di particolari forme di garanzia (garanzia legale di conformità, alla quale si affianca quella del Costruttore)”. E la condizione necessaria al riconoscimento della garanzia, dunque a vantaggio del consumatore, è la manutenzione programmata da svolgersi secondo le indicazioni della Casa costruttrice del veicolo. I diritti a suo favore, che valgono anche nelle formule – sempre più diffuse – di garanzia estesa (3 anni, 5 anni, 7 anni: essa offre all’acquirente ulteriori periodi di garanzia senza costi aggiuntivi) e di estensione di garanzia (il caso in cui il Costruttore o la concessionaria offrano al cliente, all’atto della vendita del veicolo, una estensione della garanzia attraverso un terzo soggetto che può essere una società di assicurazione, mediante un contratto apposito che prevede il pagamento di una somma pattuita per usufruire dell’estensione) non cambiano: l’automobilista-consumatore deve sentirsi libero di poter scegliere il proprio autoriparatore di fiducia. D’altro canto, ogni singolo intervento di manutenzione come di riparazione è vincolato alla presenza di garanzie per l’automobilista, relativamente alla manodopera prestata ed ai ricambi forniti.
Officina e cliente: diritti e doveri
Se l’automobilista-cliente è tenuto a pretendere che il tagliando al veicolo, come ogni riparazione, vengano effettuati “a regola d’arte” (ovvero in modo ineccepibile tanto sul piano tecnico che su quello operativo), ovvero conformemente alle indicazioni fornite dalla Casa costruttrice del veicolo, è altresì vero che lo stesso cliente debba sempre farsi rilasciare, dall’autoriparatore, documentazione comprovante la regolare esecuzione dell’intervento, a mezzo fattura oppure ricevuta fiscale. E conservare tale documento: servirà per non perdere i propri diritti nel caso in cui debbano sorgere contestazioni sulle modalità oppure sui contenuti degli interventi effettuati, durante il periodo di garanzia. Il “foglio”, nello specifico, dovrà indicare dati del cliente, dati del veicolo, diagnosi effettuata con descrizione dettagliata degli eventuali guasti rilevati, elenco dei lavori eseguiti e relativi tempi di esecuzione, descrizione e codici dei ricambi utilizzati, ed interventi non autorizzati nel caso in cui, durante la fase di manutenzione, ne sia stata rilevata la necessità; ed una formula per mezzo della qual l’officina dichiara di essere in regola con la normativa inerente lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli pericolosi: lubrificanti, liquidi, batterie.
Il “vademecum dei tagliandi”
Per condensare tutto quanto esposto, l’Unione Italiana Consumatori ha redatto un “vademecum” in nove regole per il corretto utilizzo dei tagliandi, che proponiamo integralmente.
- Il primo tagliando per un’auto nuova si fa in genere a 6/12 mesi dall’acquisto o 1 al raggiungimento di 15/20.000 km.
- Nel libretto d’uso e manutenzione sono indicati gli intervalli temporali o chilometrici entro cui effettuare il tagliando e i diritti di garanzia.
- Ognuno ha diritto di scegliere l’officina alla quale rivolgersi – se autorizzata o indipendente – anche durante il periodo di garanzia senza pregiudicarla.
- Per la manutenzione possono essere usati sia ricambi originali che equivalenti: garantiscono entrambi l’efficienza del veicolo.
- Sono previste garanzie anche per i singoli interventi di manutenzione o riparazione.
- Il costo varia in base alla marca e al tipo di vettura, ai pezzi da sostituire e a eventuali interventi straordinari.
- Il tagliando fai da te è una pratica altamente sconsigliata per questioni di sicurezza: rivolgetevi sempre ai professionisti di un’officina.
- È importante farsi rilasciare la documentazione che dimostra l’esecuzione della manutenzione: è una tutela nei confronti della casa auto e dell’officina.
- L’UE ha imposto ai costruttori di auto l’obbligo di dotare del sistema eCall tutti i veicoli prodotti a partire dal 31 marzo 2018.