Ecco cosa bisogna sapere per sottoporre il veicolo al collaudo periodico: normative, spese, controlli, sanzioni.
Chi acquista un’autovettura nuova, non dovrà preoccuparsene per i successivi quattro anni. Chi acquista un’auto usata, dovrà tenere conto della data di prima immatricolazione: trascorsi quattro anni dalla messa su strada dell’auto, infatti, il controllo tecnico periodico stabilito dal Codice della Strada (art. 80) avverrà, a scadenza biennale, entro l’ultimo giorno del mese di prima immatricolazione.
Ciò su cui il legislatore ha di recente messo mano, per un sostanzioso aggiornamento, riguarda le procedure di esecuzione della revisione sui veicoli a motore. Un primo step, risalente al 2012 (DL5/2012 sulle Liberalizzazioni varato dal Governo Monti) riguardava l’obbligatorietà del controllo periodico sui gas di scarico (Bollino Blu) – monossido di carbonio per i motori a benzina; grado di opacità per i motori a gasolio; fattore Lambda per tutti i motori dotati di catalizzatore -, che non viene più effettuata ogni due anni esclusivamente nei Comuni che l’avevano resa obbligatoria (a prescindere dal collaudo ministeriale), ma è di fatto inserita nella revisione periodica stessa, con i medesimi intervalli di tempo. E non presuppone più l’obbligo di esporre la “vignetta” autoadesiva sul vetro di avvenuto controllo.
La seconda novità, indicata dalla nuova direttiva UE n. 2014/45, è ben più articolata, in ordine di fornire un ulteriore strumento di reali condizioni del veicolo non soltanto ai proprietari stessi (come una sorta di “promemoria”, che può rivelarsi utile all’autoriparatore nel caso di successivi interventi d’officina), ma anche agli eventuali futuri acquirenti del veicolo sottoposto a revisione secondo la nuova direttiva comunitaria, per i quali è a disposizione uno strumento “anti-frode”. Tutto questo viene riportato in un “Certificato di revisione” (qui un nostro approfondimento), di prossima introduzione nel sistema legislativo nazionale. Ma andiamo con ordine.
Revisione auto: in cosa consiste
Prima di tutto, un rapido “ripasso” sugli elementi oggetto di collaudo da parte degli operatori dei centri autorizzati dal Ministero. I controlli sono gli stessi sia che ci si rivolga ad una delle tante strutture private, sia che si presenti il veicolo presso le sedi provinciali della Motorizzazione Civile (cambia soltanto l’importo, come vedremo). È quindi dunque utile ricordarli.
La vettura viene fatta salire su un ponte sollevatore (oppure, oggi più raramente, viene collocata al di sopra di una fossa di ispezione), per essere sottoposta ad analisi del sottoscocca: sospensioni, braccetti, cavi, tubazioni, cuffie, aspetto visivo dei freni, condizioni degli pneumatici (che devono essere quanto più omogenei nel consumo, ovviamente non devono riportare tagli o screpolature, ed il battistrada deve essere di almeno 1,6 mm), assenza di eventuali “giochi” e di eccessivi trafilamenti di olio.
Superata questa prima fase, avviene la prova dell’impianto frenante: collocato sui rulli o sulle piastre di frenatura, l’autoveicolo viene messo in marcia, per osservare il comportamento dei freni, che devono essere nello stesso tempo efficienti e non comportare squilibri dinamici (ovvero non devono provocare sbandate al veicolo durante l’azione di frenata). Viene poi controllato lo stato del freno a mano (che non deve essere né “troppo tirato” né troppo “lasco”).
È, successivamente, la volta degli indicatori di direzione, delle “frecce” d’emergenza, della finestratura, dei tergicristallo e dei lavavetri, dell’avvisatore acustico, delle cinture di sicurezza (queste ultime devono essere integre, non “sfilacciate” e correttamente funzionanti), e dell’impianto di illuminazione. In particolar modo, i gruppi ottici anteriori vengono controllati attraverso il tester che ne osserva l’efficienza ed il corretto orientamento del fascio luminoso. Come detto, in sede di collaudo si procede anche all’analisi dei “fumi”. È sottinteso che i dati di immatricolazione del veicolo devono corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione.
Per fugare qualsiasi dubbio, è bene tenere a mente che eventuali “aggiunte” aftermarket non sono compatibili con i dati inseriti nella carta di circolazione stessa: meglio, quindi, evitare di presentare l’autovettura al collaudo equipaggiata con distanziali, ruote non omologate o non presenti “a libretto”, barre duomi, sedili anatomici, volanti a calice (se in origine non sia previsto l’airbag) o sostituiti “tout court” eliminando l’airbag, assetti visivamente ribassati (oppure, nel caso dei fuoristrada, “troppo” rialzati), carreggiate allargate o parafanghini supplementari, modifiche alla carrozzeria. In caso contrario, si rischia di vedersi l’auto “respinta” ed essere costretti a presentarla nuovamente al collaudo, “spogliata” di tutto ciò che è stato installato (in poche parole: nelle esatte condizioni di origine), e pagando due volte la revisione.
Il nuovo Certificato di revisione: cos’è
Dal prossimo 31 marzo, secondo quanto disposto dal Decreto dirigenziale n. 211 del 18 maggio 2018 successivo al superamento di una fase sperimentale che ha avuto luogo a cavallo fra maggio e giugno dello scorso anno, inizierà la consegna – a collaudo avvenuto – del nuovo Certificato di revisione: il documento, come si accennava indicato dalla direttiva UE n. 2014/45, consiste in un “passaporto tecnico” che il personale addetto al collaudo registrerà nel Portale dell’Automobilista ed invierà via e-mail in Motorizzazione. Il documento contiene i dati di identificazione del veicolo (numero del telaio, numero di targa), luogo e data della revisione, lettura del contakm al momento dell’esame, categoria veicolo, anomalie riscontrate e relativo livello di gravità, esito della revisione, data del successivo collaudo e dati di identificazione del responsabile della revisione.
Revisione periodica: quanto costa
Da alcuni anni le spese per il collaudo dei veicoli sono pressoché immutate. Qualora si scelga di sottoporre la vettura all’esame in Motorizzazione (previa compilazione e presentazione della domanda su modulo TT 2100 che è possibile ritirare presso gli sportelli della Motorizzazione Civile e scaricabile online) si deve allegare alla domanda la ricevuta di versamento (45,00 euro) sul c/c n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri. Le spese per sostenere il collaudo periodico presso le agenzie ACI così come ai centri revisione ed officine autorizzate sono un po’ più elevate, ma compensano gli importi maggiori con la comodità di non dover compilare le richieste di proprio pugno: 66,80 euro, suddivisi fra 45 euro come costo effettivo del collaudo, 9,90 euro di IVA 22%, 10,20 euro per diritti di Motorizzazione e 1,80 euro di bollettino c/c postale.
La revisione delle auto a metano
Per conoscere ogni quanti anni vada effettuato il collaudo alle autovetture alimentate a gas naturale, occorre conoscere a quale norma europea si riferisce l’omologazione delle bombole. In caso di omologazione “R110 ECE/ONU”, la revisione va effettuata a quattro anni dalla prima immatricolazione del veicolo (se l’impianto è di primo equipaggiamento) o dall’installazione dell’impianto. Con l’omologazione “R110 ECE/ONU” di tipo IV, il controllo va fatto quattro anni dalla prima immatricolazione del veicolo o dall’installazione dell’impianto, e successivamente ogni due anni. Se le bombole appartengono all’omologazione nazionale “DGM), il collaudo deve avvenire a cinque anni dalla prima immatricolazione o dall’installazione dell’impianto.
La revisione delle auto a GPL
Una vera e propria “revisione” dell’impianto di alimentazione GPL non esiste: l’autovettura viene sottoposta a collaudo secondo gli intervalli previsti dalla normativa generale. Ciò in quanto le elettrovalvole di sicurezza presenti nell’impianto assicurano l’assenza di qualsiasi pericolo anche in caso di incidente o di incendio. Semplicemente, i serbatoi del GPL vanno sostituiti ogni dieci anni; in tali occasioni viene effettuato un controllo all’intero impianto (tubazioni, raccordi, filtri, iniettori ed impianto elettrico, riduttore), con eventuale sostituzione dei componenti usurati.
La revisione delle auto storiche
I veicoli d’epoca (ovvero quelli ultratrentennali, oppure presenti nei registri storici Fiat, Lancia, Alfa Romeo, FMI o nelle liste chiuse ASI) vanno revisionati ogni due anni, con le medesime modalità di collaudo 8fatte salve le ovvie differenze di equipaggiamento) per i veicoli più recenti.
Se l’auto non “passa” il collaudo
Può accadere che il veicolo presentato alla revisione non risulti idoneo “alla prima”. In questo caso, le condizioni sono tre: “Ripetere” (ovvero, la vettura viene rimandata indietro per procedere alle riparazioni indicate dall’operatore: la nuova revisione va effettuata entro un mese, presso il medesimo centro collaudi, ovviamente pagando per una nuova prova); “Ripetere, sospeso dalla circolazione” (durante l’esame sono state riscontrate anomalie tali da rendere pericolosa la normale circolazione del veicolo; è bene, in questo caso, provvedere quanto prima, anche qui bisogna pagare un nuovo collaudo); “Sospeso interno” (si tratta di una condizione di “stand-by” momentanea: durante il collaudo sono stati evidenziati guasti minimi, che non implicano il dover provvedere ad una nuova “seduta” ma soltanto uno stop necessario al ripristino dell’anomalia).
Meglio prevenire con un pre-collaudo
Per evitare di dover sottoporre il veicolo a più “sedute” di revisione, e quindi dover sborsare almeno due volte le relative spese, può essere utile effettuare un controllo preventivo alle sue condizioni d’uso, attraverso un pre-collaudo, che attraverso una serie di esami visivi, tecnici e strumentali serve a garantire che la revisione venga superata al primo colpo. La spesa è tutto sommato modesta (25-30 euro), e permette di conoscere in anticipo lo stato delle parti del veicolo che saranno poi sottoposte ad esame ufficiale.
Cosa si rischia se si circola con un veicolo non revisionato
Mettersi alla guida di un veicolo che non sia stato sottoposto a revisione periodica (o che non abbia superato il collaudo) costa caro: le sanzioni, se si viene pizzicati ad un controllo, vanno da 169 euro a 679 euro (e raddoppiano in caso di recidiva). In più, avviene la sospensione della carta di circolazione fino al momento in cui la revisione venga effettuata: si ha soltanto la possibilità di spostarsi con il veicolo verso il centro collaudi più vicino. E non si pensi di farla franca: se si continua a circolare, la sanzione è ancora più pesante (da 1.957 euro a 7.829 euro), con l’aggiunta del fermo amministrativo del mezzo per novanta giorni. Non basta ancora? Pronti: una ulteriore violazione alla legge può comportare la confisca amministrativa del veicolo.