Per il pagamento del bollo occorre tenere presente gli ultimi tre anni. Il controllo presso i portali ACI ed Agenzia delle Entrate. I casi di prescrizione e gli atti interruttivi.
È essenziale, nei documenti che accompagnano l’autoveicolo, tenerne sempre sotto controllo le relative date di scadenza. Ciò vale anche per la tassa di proprietà, il “bollo” che rappresenta una delle “voci” meno amate da milioni di automobilisti. Abolirlo o lasciarlo immutato? “Spalmarlo” nell’importo del carburante alla pompa, magari rivedendo le altrettanto poco amate accise che gravano sugli idrocarburi, e rivederne gli importi in ordine all’effettivo utilizzo del veicolo, oppure lasciare tutto così com’è? Questioni che si trascinano da decenni, e rispetto alle quali non smetteremo mai di auspicarne una definitiva soluzione.
Nel frattempo che in Parlamento se ne metta mano una volta per tutte, valgono le indicazioni di sempre. Ovvero: il “bollo auto” va pagato entro i termini; altrimenti, si va incontro a sanzioni altrettanto poco simpatiche: dallo 0,1% del dovuto per ogni giorno di ritardo se ci si mette “in pari” entro 14 giorni dall’avvenuta scadenza (più interessi giornalieri allo 0,2% annuo); e via via, a salire, l’1,5% dell’originario importo per chi provveda al pagamento della tassa di proprietà dal 15^ al 30^ giorno dopo la scadenza, l’1,67% se il pagamento avviene dal 31^ al 90^ giorno, al 3,75% per chi provveda al saldo dal 91^ giorno fino ad un anno dalla scadenza già intercorsa. Se ci si mette in regola oltre un anno dopo che il bollo è scaduto, occorre aggiungere il 30% della tassa dovuta e gli interessi di mora per ogni semestre di ritardo.
Verifica del bollo presso l’Agenzia delle Entrate
Il controllo dell’avvenuto pagamento della tassa di proprietà può essere effettuato attraverso il proprio Pc: è sufficiente collegarsi ai siti Web dell’Agenzia delle Entrate o dell’ACI per verificare lo stato del pagamento nonché l’importo versato.
Nel dettaglio, il sito dell’Agenzia delle Entrate richiede la compilazione di alcuni “campi” obbligatori: regione di residenza, categoria del veicolo, numero di targa e anno del pagamento. Tale servizio, va detto, è attuabile soltanto nelle regioni in cui il controllo del “bollo” nei veicoli la cui gestione dei pagamenti delle tasse di proprietà è di competenza della stessa Agenzia delle Entrate, vale a dire Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle D’Aosta. Per le altre regioni è possibile utilizzare il servizio di Calcolo del Bollo sulla base dei dati identificativi del veicolo.
Regione per regione, la verifica del pagamento bollo auto è consultabile dai portali online di Liguria (Servizio interrogazione Bollo Auto), Lombardia (pagina del portale Tributi), Piemonte (pagina BolloWeb), Puglia (sezione Tributi Regionali), Veneto (Servizio Interrogazione Bollo Auto)
Bollo auto: il controllo dal sito ACI
È altresì possibile, come accennato, provvedere alla verifica dello stato di pagamento della tassa di proprietà tramite il sito Web dell’Automobile Club d’Italia; anche qui, previa compilazione delle “voci” obbligatorie che riguardano il pagamento, il tipo di veicolo, la regione ed il numero di targa. Molte regioni consentono il pagamento online del bollo auto, seppure “Con un costo aggiuntivo” (1,2% di commissione): sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento.
La prescrizione del bollo auto
Come “Estinzione dei diritti qualora il titolare non li eserciti nei termini di legge” (come il legislatore definisce la prescrizione in senso tecnico) ciò avviene, nel caso del bollo auto, oltre il terzo anno successivo a quello della scadenza del versamento. In altre parole: trascorsi tre anni, il mancato pagamento della tassa di proprietà si prescrive dall’anno successivo. Ovvero: se il “bollo” fosse stato da pagare entro maggio 2014, il triennio sarebbe iniziato il 1 gennaio successivo (2015) e sarebbe terminato il 31 dicembre 2018. Da ciò si evince che i termini di prescrizione considerano il 31 dicembre, dunque la scadenza dei tre anni avviene il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento del bollo scadeva.
Ovviamente, occorre tenere conto anche dei procedimenti che interrompono la prescrizione. Qualora l’automobilista che non abbia provveduto, nei tre anni precedenti, al pagamento del bollo e riceva un avviso di accertamento, un sollecito oppure una cartella esattoriale, in questi casi i tempi di prescrizione variano, poiché l’invio di notifiche costituisce atto interruttivo della prescrizione, e fa sì che i termini ricomincino da zero.