Caso per caso, esaminiamo le principali violazioni al Codice della Strada prevedono la sanzione accessoria di sospensione della patente, le modalità per rientrarne in possesso e come presentare ricorso.
L’obbligo di osservanza alle disposizioni del Codice della Strada è rivolto a tutti, indistintamente, gli utenti, che siano automobilisti, motociclisti, autotrasportatori, ciclisti e pedoni. L’obiettivo che il legislatore si prefigge, è la tutela della propria, e soprattutto della altrui, incolumità. Ciò, all’atto pratico, tenendo fede al principio generale di agire “come il buon padre di famiglia”, vale a dire con i necessari criterio e prudenza che la circolazione sulle strade pubbliche richiede, sottintende l’attenersi alle regole che dispongono la pacifica convivenza di tutti sulle strade. Ovviamente, il disattendere le norme del Codice, ed in particolare quelle che riguardano la circolazione dei veicoli, comporta una serie di sanzioni, anch’esse regolamentate dal CdS, e che possono prevedere, sotto forma di “sanzioni accessorie”, ovvero punizioni ulteriori che si affiancano alla violazione principale, il ritiro e la sospensione della patente di guida: una delle pene più gravose per chi vi incappa.
Analizziamo, caso per caso, le varie ipotesi nelle quali il legislatore dispone la sospensione della patente, e come agire qualora si intenda presentare ricorso.
Sospensione della patente: cos’è
Innanzitutto, una regola generale: nel termine “Sospensione della patente”, il Codice della Strada considera la sanzione accessoria complementare a quella amministrativa, che nasce conseguentemente all’avere violato specifiche disposizioni del Codice; oppure nei casi in cui, previo accertamento sanitario di conferma della validità della patente, possa risultare una momentanea perdita dei requisiti psico-fisici necessari alla guida dei veicoli. È una differenza di rilievo, in quanto nel primo caso la sospensione della patente viene dal legislatore considerata per un certo periodo di tempo in relazione all’infrazione; nella seconda casistica, invece, il periodo di sospensione patente rimane fino al momento in cui l’utente non esibisca certificazione di Commissione medica locale che attesta l’avvenuto recupero dei requisiti fisici e psichici.
Differenze fra ritiro e sospensione della patente
Da ciò, ne deriva una serie di sostanziali differenze fra il ritiro e la sospensione della patente: affrontiamo brevemente l’argomento, in modo da fare chiarezza fra le due disposizioni.
Il ritiro della patente viene disposto dalle forze di polizia, nei normali controlli, e deriva da infrazioni che, in linea di massima, non entrano in conflitto con la sicurezza stradale (essere fermati con la patente scaduta, oppure non avere ottemperato alla revisione del documento di guida, oppure ancora circolare con una errata disposizione del carico a bordo del veicolo) che, appunto, prevedono l’immediato ritiro della patente, la quale può tornare in possesso del soggetto interessato in genere dal momento in cui si provvede all’adempimento della disposizione.
La sospensione della patente, invece, riguarda la violazione di norme particolari e casi di maggiore gravità: il periodo di sospensione va da 15 giorni fino a cinque anni, e può avere natura sanzionatoria o cautelare. Con il primo termine si intende, in generale, la punizione conseguente a comportamenti illeciti gravi, che appunto determinino la non ammissibilità temporanea di un soggetto alla guida di un veicolo (accertamento di guida in stato di ebbrezza, o di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti). La sospensione cautelare avviene qualora il Prefetto disponga l’interdizione del soggetto dalla guida fino a quando egli non rientri in possesso dei requisiti fisico-psichici o di abilitazione tecnica.
Ricordiamo che, qualora il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale come conseguenza di una sua violazione alle norme del Codice della Strada che comportino la sanzione della sospensione della patente e se abbia determinato lesioni gravi ad altre persone, il Prefetto o la Motorizzazione dispongono sempre la revisione della patente (visita medica presso la commissione medica locale oppure esame di idoneità), il cui esito viene comunicato alla Motorizzazione per sospensione o revoca della patente.
I principali casi di sospensione della patente
In caso di superamento dei limiti di velocità, la patente viene sospesa per un periodo che va da 1 mese a 3 mesi qualora si siano superati i limiti da 40 a 60 km/h (sanzione accessoria raddoppiata per i neopatentati e gli autisti di professione); la sospensione aumenta da 8 a 18 mesi in caso di recidiva (medesima infrazione nell’arco di due anni); e va da 6 a 12 mesi quale sanzione accessoria se il superamento dei limiti di velocità abbia oltrepassato i 60 km/h (per i recidivi, in questo caso viene prevista la revoca della patente).
Anche nel caso dell’accertamento di guida in stato di ebbrezza, si hanno diversi periodi di sospensione della patente di guida, che variano in funzione della gravità dell’infrazione. La sospensione va, infatti, da 3 a 6 mesi se il tasso di alcol nel sangue sia compreso fra 0,5 e 0,8 g/l, ma aumenta a due anni se in conseguenza del proprio stato di ebbrezza il conducente abbia provocato un incidente. Se il tasso alcolemico accertato dagli organi di polizia è superiore a 0,8 g/l ma inferiore ad 1,5 g/l, la sanzione accessoria di sospensione della patente va da sei mesi ad un anno. Se il tasso alcolemico è superiore ad 1,5 g/l, la sospensione della patente va da un anno a due anni. Neopatentati ed autisti professionali non possono, al contrario, assumere assolutamente alcol: è sufficiente un tasso alcolemico superiore allo 0,1% perché sussista la sanzione sospensiva della patente di guida.
Qualora un soggetto sia recidivo nell’aver provocato un incidente con gravi danni ad altri veicoli per mancata osservazione della distanza di sicurezza, si prevede un periodo di sospensione della patente da uno a tre anni. Se, però, da un incidente derivino lesioni personali colpose, il provvedimento di sospensione della patente va da 15 giorni a due anni. Nel caso di omicidio colposo, il periodo di sospensione della patente arriva fino a quattro anni.
Una annotazione: recentemente (febbraio 2019), la Corte costituzionale ha stabilito uno “stop” alla revoca automatica della patente nei casi di omicidio stradale e lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali. In altre parole, il provvedimento di revoca automatica sussiste esclusivamente nei casi di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza, ovvero di alterazione psichica o fisica derivante dall’assunzione di stupefacenti. Nei restanti casi di condanna per omicidio o lesioni stradali, si ha sospensione della patente e non revoca, così da affidare al giudice il potere della valutazione, caso per caso, sull’applicabilità della sospensione della patente in alternativa al provvedimento di revoca.
Altri casi-tipo di sospensione della patente
Il soggetto che venga fermato alla guida di un veicolo senza che ne abbia autorizzazione (senza patente valida) è soggetto alla sospensione della patente (qualora la possieda) da 3 a 12 mesi. Il periodo di sospensione patente va, altresì, da 1 a 6 mesi nel caso di conduzione di un veicolo per il quale non si possiede abilitazione specifica. Per i neopatentati, il mancato rispetto dei limiti di potenza del veicolo oppure il superamento della velocità massima consentita nei primi tre anni dal conseguimento della patente comportano la sospensione da 2 ad 8 mesi della patente. Se si circola contromano in caso di scarsa visibilità, la sospensione della patente va da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 mesi se c’è recidiva). L’accertamento del non avere ottemperato all’obbligo di dare precedenza comporta un periodo di sospensione patente da 1 a 3 mesi, allo stesso modo del passaggio con semaforo rosso oppure quando l’agente del traffico vieta il passaggio, o ancora se si viene “pizzicati” ad utilizzare il telefonino mentre ci si trova alla guida o ci si rifiuti di ottemperare alla custodia di un veicolo sequestrato oppure lo si stia utilizzando abusivamente. Il sorpasso pericoloso comporta una sanzione accessoria di sospensione patente da un mese a 6 mesi, a seconda dell’accertata gravità del caso. Qualora vi sia recidiva nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la sospensione della patente di guida va da 15 giorni a 2 mesi. Se si viene fermati mentre si è al volante di un veicolo avendo la patente già sospesa, la sanzione prevede un ulteriore periodo da 3 mesi a 12 mesi; se la carta di circolazione del veicolo sia stata sospesa, la sanzione sospensiva della patente va da 3 mesi ad un anno. Per il soggetto che partecipi, con veicoli a motore, a competizioni non autorizzate, la sospensione della patente va da 1 anno a 3 anni. Se non ci si ferma dopo avere provocato un incidente stradale, la sospensione della patente va, in funzione della gravità del caso, da 15 giorni a 5 anni.
Come rientrare in possesso della patente sospesa
Una volta terminato il periodo di sospensione della patente di guida (che, come abbiamo visto, viene disposta dal Prefetto e comunicata alla Motorizzazione Civile), l’interessato dovrà mettersi in contatto con gli uffici preposti (rivolgendosi ai comandi di Polizia locale), per sapere se la propria patente sia disponibile ad essere da lui ritirata e, quindi, una volta tornato in possesso previa presentazione di un documento d’identità, tornare a mettersi alla guida.
Presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
Qualora, al contrario, l’utente sanzionato ritenga non giusta la sanzione accessoria di sospensione patente comminatagli dal Prefetto, avrà la possibilità di presentare ricorso al Prefetto stesso (si hanno sessanta giorni di tempo dalla data di notifica della sanzione accessoria di sospensione patente), oppure al Giudice di Pace (trenta giorni dalla notifica: il periodo è, dunque, dimezzato).Non si può presentare ricorso al Prefetto qualora la sanzione pecuniaria indicata sul verbale (pagamento in misura ridotta) sia già stata pagata poiché ciò rappresenta accettazione tacita al verbale stesso; oppure se i termini dalla data di notifica (oppure di contestazione) siano nel frattempo trascorsi; qualora vi siano violazioni di carattere penale, che sono di competenza dell’Autorità giudiziaria; per carenza di legittimazione; o, più banalmente, se il ricorso sia già stato presentato al Giudice di Pace.