Il Fondo vittime della strada deve risarcire anche se l'auto si ferma
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La Cassazione ha stabilito che un pedone deve essere risarcito anche se ha il tempo di prendere i dati, ma non li annota.
Un pedone si può rivolgere al Fondo di garanzia per vittime della strada chiedendo un risarcimento anche se l’investitore si è fermato (di solito il Fondo risarcisce le vittime dei “pirati della strada”) ma non sono stati annotati i suoi dati. A dirlo è la Corte di Cassazione, che ha ribaltato una sentenza della corte d’Appello.
L’automobilista alla guida dell’auto aveva chiamato l’ambulanza e si era fermato ad aspettare i soccorsi e ad assistere l’infortunato. Nonostante il tempo trascorso, quest’ultimo non aveva chiesto i riferimenti dell’altro o la targa del mezzo, che alla fine si era allontanato.[!BANNER]
Alla vittima non era restato altro da fare che rivolgersi al Fondo di garanzia. La società incaricata al risarcimento però non ne vedeva gli estremi e così si era rivolta alla Corte d’Appello. La sentenza aveva legittimato questa posizione, sostenendo che il fondo non era tenuto a risarcire il pedone perché questi aveva avuto tutto il tempo per identificare il mezzo investitore.
La Cassazione ha invece ribaltato questa sentenza, imponendo il risarcimento da parte del Fondo di garanzia, dato che in quel momento le condizioni psico-fisiche dell’infortunato non erano tali da permettergli di prender nota del numero di targa dell’auto e dell’identità di chi era al volante.
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