Incidente con auto non assicurata: cosa fare e chi paga?
Come agire quando si viene coinvolti in un incidente con un’auto non assicurata? Quali sono le procedure da mettere in atto per essere risarciti? Quali sono i termini, le modalità e i tempi? E, per converso, chi guida un veicolo a motore che non è coperto dall’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, ha diritto al risarcimento dei danni subiti in caso di sinistro provocato da un altro veicolo?
In questa guida analizziamo un caso particolare tuttavia (purtroppo) non “eccezionale”: cosa fare e chi paga a seguito di un sinistro con veicolo non assicurato.
Si tratta di un’eventualità non straordinaria, perché – secondo recenti stime IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni), nonostante le sanzioni a carico di chi circola alla guida di un mezzo a motore non assicurato, in Italia a fine 2022 erano circa 3 milioni le auto circolanti sprovviste dell’assicurazione Rc Auto.
- Come comportarsi in caso di incidente stradale con un’auto non assicurata
- Chi paga in caso di incidente con un veicolo non assicurato?
- Come richiedere il risarcimento: termini, modalità e tempistiche
- Le sanzioni previste in caso di guida senza assicurazione
- Chi guida una macchina senza assicurazione ha diritto al risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale?
Come comportarsi in caso di incidente stradale con un’auto non assicurata
Chi viene coinvolto in un incidente stradale con un veicolo non coperto da assicurazione Rc obbligatoria è tenuto a contattare la Consap, concessionaria che gestisce il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e una delle Imprese assicuratrici designate per la liquidazione dei danni. Più sotto analizziamo in dettaglio cosa fare in caso di incidente stradale, e qual è la procedura da mettere in atto.
Chi paga in caso di incidente con un veicolo non assicurato?
L’ammontare dei danni provocati a persone e cose dal conducente alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione Rc obbligatoria è sempre a carico di quest’ultimo. Ciò – in base al principio di rivalsa stabilito dall’art. 2055 del Codice Civile – anche nel caso in cui interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: il quale, in effetti, in prima battuta provvede al risarcimento degli utenti danneggiati, e successivamente si rivarrà sul conducente che non era assicurato e ha provocato un sinistro.
I massimali del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
La liquidazione dei danni per incidente stradale causati da veicoli o natanti non identificati, veicoli o natanti non assicurati, veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario oppure sinistri causati da veicoli spediti in Italia da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, o ancora per sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, ammonta ai seguenti massimali di legge vigenti al momento del sinistro (cifre aggiornate all’11 giugno 2022):
- Danni alle persone: 6.450.000 euro;
- Danni alle cose: 1.300.000 euro.
In precedenza, i massimali per sinistro ammontavano a, rispettivamente:
- 6.070.000 euro per danni alle persone e 1.220.000 euro per danni alle cose (dall’11 giugno 2017);
- 5.000.000 euro per danni a persona e 1.000.000 euro per danni alle cose (dall’11 giugno 2012);
- 2.500.000 euro per danni a persona e 500.000 per danni alle cose per sinistro (dall’11 dicembre 2009).
È opportuno conoscere quali sono i casi in cui interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada:
- Veicolo o natante non identificato: il risarcimento copre solamente i danni alle persone (ma se i danni alle persone sono gravi, si ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento anche ai danni provocati alle cose, con una franchigia di 500 euro);
- Veicolo o natante non coperto da assicurazione, con risarcimento dei danni alle persone e (con 500 euro di franchigia) alle cose;
- Veicolo o natante assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (vengono risarciti i danni alle persone e alle cose);
- Veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario (caso tipico: il furto);
- Veicolo non assicurato, spedito nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel periodo che intercorre fra la data di accettazione della consegna del mezzo e lo scadere di un termine di 30 giorni;
- Veicolo estero con targa che non corrisponde, o non corrisponde più, al veicolo stesso.
Come richiedere il risarcimento: termini, modalità e tempistiche
Per la procedura di richiesta risarcimento danni in caso di incidente stradale, provocati da un veicolo non assicurato bisogna seguire un preciso iter, che riassumiamo di seguito.
- Mettersi in contatto, tramite Raccomandata A/R, con la Consap-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, la quale ha in gestione il Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- Inviare la medesima Raccomandata A/R alla Compagnia assicuratrice designata sul territorio, per conoscenza, la quale assume l’incarico di aprire un’istruttoria. L’impresa assicuratrice provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri che si sono verificati oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
Segnaliamo, a questo proposito, che nel portale online Consap, nella pagina “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, l’utente ha la possibilità, dopo avere dettagliato il tipo di danno subito, la regione e la data in cui è avvenuto l’incidente, di scaricare il relativo modulo in formato Pdf per la denuncia del sinistro stradale che va compilato in ogni sua parte e poi spedito – insieme a tutti gli allegati – all’impresa assicuratrice designata per competenza sul territorio e, per conoscenza, alla stessa Consap.
Le “voci” da compilare nel modulo di richiesta sono:
- Luogo e ora dell’incidente;
- Dinamica del sinistro (ad esempio: urto fra due veicoli, tamponamento, tamponamento a catena);
- Dati anagrafici del richiedente (e, se questi non è il proprietario del veicolo, dati anagrafici del proprietario);
- Dati di identificazione dei veicoli coinvolti nell’incidente (targa, marca, modello);
- Specificare, nella domanda, se il veicolo che ha provocato l’incidente non è stato identificato, oppure se risulta non coperto da assicurazione Rc Auto obbligatoria;
- Indicazione della Compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato;
- Estremi identificativi degli agenti delle forze di polizia, se sono intervenuti.
Per conoscere l’indirizzo delle Assicurazioni (sede legale e Pec) alle quali spedire la richiesta di risarcimento, oppure a cui chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica, si accede alla pagina “Elenchi Imprese” sul sito Web della Consap.
I tempi da rispettare per la richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia Vittime della Strada sono di:
- 2 anni (periodo di prescrizione) in caso di incidenti con lesioni a persone e danni a cose;
- 10 anni in caso di decesso in seguito all’incidente.
Entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della documentazione (oppure 180 giorni se il veicolo risulta assicurato presso un’Assicurazione posta in amministrazione coatta), l’Impresa assicuratrice designata ha l’obbligo di formalizzare all’utente danneggiato un’offerta di risarcimento (in alternativa, comunicare all’automobilista danneggiato le motivazioni per le quali si è ritenuto di non formulare alcuna offerta).
Se la documentazione inviata dal danneggiato risulta incompleta, l’Impresa designata è tenuta a segnalarlo a chi ha fatto richiesta, entro 30 giorni, per consentirgli di completare la domanda in maniera corretta.
Le sanzioni previste in caso di guida senza assicurazione
È importante ricordare, a questo proposito, quali sono le (giustamente “salate”) sanzioni a carico di chi circola alla guida di un veicolo non assicurato.
L’art. 193 comma 2 del Codice della Strada parla chiaro:
“Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 euro a 3.464 euro”.
A questa multa si aggiungono la decurtazione di 5 punti dalla patente del trasgressore, e il sequestro del veicolo a cura dell’organo accertatore: il mezzo resta sequestrato fino a quando non si provvede a pagare la sanzione di cui sopra ed a regolarizzare la posizione assicurativa del veicolo per almeno 6 mesi, oltre a pagare le spese di prelievo, trasporto e custodia del mezzo sequestrato.
Per i primi quindici giorni a partire dalla data di scadenza della polizza, c’è il periodo di tolleranza, quindi se si provvede a rinnovare l’assicurazione nelle due settimane successive al giorno in cui è scaduta, non c’è alcun problema ai fini della copertura dei danni, che resta comunque a carico della Compagnia assicuratrice (c’è tuttavia una multa, che corrisponde a un quarto della sanzione amministrativa di cui all’art. 193 comma 2 CdS di cui abbiamo dettagliato gli importi più sopra).
Se si regolarizza il pagamento dell’assicurazione obbligatoria al veicolo già in contravvenzione dal sedicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza della polizza, la sanzione amministrativa da pagare è dimezzata (433 euro). La multa di 866 euro viene ridotta della metà (anche qui 433 euro) nel caso in cui – dopo avere ricevuto l’autorizzazione da parte delle forze di polizia – si demolisce il veicolo e si provvede alla sua radiazione dal PRA.
Attenzione alla recidiva: a chi viene “pizzicato” per due volte in due anni mentre circola alla guida di un veicolo non assicurato, il Codice della Strada applica una sanzione amministrativa raddoppiata (da 1.32 euro a 6.928 euro) e in più la sospensione della patente da un mese a due mesi, nonché 45 giorni di fermo amministrativo del veicolo, oltre – anche qui – a dovere rifondere tutte le spese di prelievo, trasporto e custodia del mezzo.
Se i documenti di assicurazione risultano falsi oppure contraffatti, a carico del trasgressore sussiste la confisca del veicolo, oltre ad un anno di sospensione della patente di guida.
Chi guida una macchina senza assicurazione ha diritto al risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale?
Il conducente di un veicolo non assicurato non ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti al proprio mezzo se ha causato l’incidente. Sono solamente i danni provocati all’altro veicolo a poter essere coperti dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, che in effetti si farà carico di rifondere i danni causati agli altri mezzi dal conducente che circola senza l’assicurazione Rc obbligatoria. Lo stesso Fondo di Garanzia Vittime della Strada si farà poi carico (e ha dieci anni di tempo per farlo) di pretendere la somma di risarcimento versata al guidatore non assicurato.
Diversamente, se ad avere ragione (cioè senza colpa) in seguito a un sinistro è il conducente di un veicolo non assicurato, in questo caso ha diritto a ottenere risarcimento da parte della Compagnia assicuratrice del veicolo che ha provocato l’incidente.
In estrema sintesi: se in seguito a un tamponamento, un conducente urta un veicolo non assicurato, il guidatore di quest’ultimo ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti.
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