La multa è nulla senza prova che l'autovelox è visibile
Senza prove oggettive che l’autovelox è visibile la multa è nulla. Non è sufficiente la parola dei vigili.
Se l’ente che accerta un’infrazione stradale tramite autovelox non è in grado di documentare con dati oggettivi che l’apparecchio era visibile allora la sanzione è nulla.
A stabilirlo è stato il Giudice di pace di Vasto, che ha così accolto il ricorso di un automobilista “beccato” a superare i limiti di velocità da un rilevatore “Velomatic 512”.
Per il giudice non basta che il verbale scritto dai vigili riporti che l’autovelox fosse visibile, in quanto tale valutazione rientra nella “percezione sensoriale” degli agenti ed è per questo un dato che non ha valore oggettivo.
L’ente accertatore deve fornire delle prove non soggette a confutabilità, pena il decadimento della legittimità della sanzione. In altre parole, la parola dei vigili presenti nella vicinanze al momento dell’infrazione non è sufficiente a confermare la visibilità dell’autovelox e, in mancanza di altri dati utili a un riscontro probatorio, il cittadino non è obbligato né al pagamento della multa, né può essere sottoposto alla decurtazione dei punti sulla patente.
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