Multe valide anche se l’agente è fuori servizio
Secondo una sentenza del Tribunale di Parma, l’unico limite fissato dalla legge è quello della competenza territoriale.
Gli agenti appartenenti al corpo della Polizia municipale possono notificare le infrazioni stradali anche quando sono fuori servizio, ovviamente solo sul proprio territorio di competenza. A stabilirlo è stato il Tribunale di Parma con la sentenza n. 892/2014 del 24 giugno 2014, depositata il 29 luglio scorso e resa nota dal Comune di Parma.
La sentenza del Giudice unico, Silvia Cavallari, ha infatti stabilito che: “non è previsto alcun limite di tempo nello svolgimento di attività di polizia stradale“. La decisione è scaturita per un caso dell’agosto del 2009, quando agente di Polizia municipale che viaggiava su un’auto fuori dall’orario di servizio ha sanzionato l’infrazione di un’automobilista che con la sua vettura procedeva contromano e ad alta velocità. L’agente, dopo aver rilevato il numero di targa, ha contestato al conducente dell’altro veicolo la violazione dei limiti di velocità e l’invasione della corsia opposta alla marcia.
Dopo aver ricevuto la notifica della multa, l’automobilista ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Parma, ottenendo l’annullamento del provvedimento. In seguito, il Comune ha presentato appello al Tribunale di Parma e il giudice unico ha confermato la validità della multa, sottolineando che: “l’unico limite fissato dalla legge è quello della competenza territoriale”.
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