Multe, valide anche se manca l‘ordinanza sul cartello
Una sentenza della Cassazione ha definitivamente confermato che la multa risulta valida anche se manca l’autorizzazione sul retro del cartello.
Fino ad oggi molti automobilisti multati effettuavano ricorso per assenza dell’indicazione dell’autorizzazione sul retro del cartello che imponeva il limite stabilito dal Codice della strada. Ora però, grazie alla sentenza 7709 del 2016 della Corte di Cassazione, pubblicato il 19 aprile dalla Seconda Sezione, viene “stoppata” definitivamente la possibilità di fare ricorsi che si basavano sulla mancanza dell’indicazione sopra citata dietro il cartello.
La sentenza , riportata dall’Ansa, afferma che: ” l’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l’illegittimità del segnale“.
Il pronunciamento non lascia quindi alcun dubbio e chiude per sempre la possibilità di intraprendere ricorsi di questo tipo da effettuare al TAR perché atto amministrativo : “In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall‘art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare”.
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