Il verbale elevato con il Tutor deve essere annullato se non viene dimostrata la taratura periodica del dispositivo.
Il celebre e temuto “Tutor”, sistema che effettua il rilevamento della velocità media e istantanea su alcuni tratti autostradali italiani, come ogni dispositivo elettronico capace di rilevare infrazioni non può essere sempre infallibile. Questo dato di fatto è stato più volte evidenziato da esperti, come ad esempio dagli specialisti dello “Sportello dei diritti”, ma adesso la questione viene confermata anche dalla suprema Corte di Cassazione tramite l’ordinanza n. 24757 del 3 ottobre 2019.
Ricapitolando, i verbali elevati per eccesso di velocità – rilevati tramite l’utilizzo del sistema “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente chiamato “Tutor”) – potranno essere annullati se l’apparecchio utilizzato non è stato tarato in maniera periodica. Questo perché, come succede anche con gli autovelox tradizionali, le verifiche periodiche risultano fondamentali per il corretto funzionamento di questi dispositivi.
Nel caso del sistema “SICVe”, i giudici della sesta sezione civile della Cassazione hanno accolto il ricorso di un automobilista, seguendo la sentenza 113 del 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha di fatto imposto la taratura di qualunque apparecchiatura usata nell’ambito delle infrazioni stradali.
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato così la sentenza: “Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 45, sesto comma, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura deve ritenersi che il citato art. 45, sesto comma c.d.s.,come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura – i togati di Piazza Cavour hanno inoltre aggiunto che – Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura.”
Come spiega anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in assenza di una prova che attesti l’avvenuta taratura periodica del tutor il verbale dovrà essere annullato e così come ogni sanzione relativa alla patente di guida (decurtazione dei punti o sospensione) e pecuniaria.