L’Italia automobilistica è ufficialmente entrata nel “semestre invernale”: fino al 15 aprile 2020 vige la prescrizione delle gomme “winter”.
Con l’arrivo della metà di novembre, per milioni di automobilisti in Italia torna a presentarsi l’annuale obbligo di provvedere alla sostituzione degli pneumatici estivi con gli pneumatici invernali (oppure di avere un set di catene da neve già pronto all’uso nel bagagliaio). Da oggi (venerdì 15 novembre 2019) occorre, di fatto, farsi trovare preparati: una scadenza fondamentale – oltre che, è opportuno ricordare, obbligatoria e decisa dal legislatore espressamente a vantaggio della sicurezza di marcia propria e, soprattutto, altrui – e che per questo va rispettata. Ragione per cui, per poter circolare “in regola” sulle strade e sulle autostrade nazionali le gomme invernali devono essere montate, o in alternativa si devono tenere le catene da neve a bordo del veicolo. Fino al 15 aprile 2020, la circolazione delle autovetture in Italia sarà così.
L’ordinanza che prescrive l’obbligatorietà della circolazione – ove previsto – esclusivamente con gli pneumatici invernali o con le catene da neve (omologate) già pronte nel bagagliaio e da utilizzare in caso di nevicata, è ufficialmente esecutiva da oggi, per il “semestre” 15 novembre-15 aprile, dopo il primo periodo di “tolleranza”, cioè i 30 giorni precedenti nei quali era consentita l’adozione dell’uno o dell’altro tipo di pneumatici. Questo provvedimento si riferisce, nello specifico, all’art. 6 del Codice della Strada in materia di “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”; e, ancor più nello specifico, all’obbligo di circolazione nella stagione invernale (appunto, con pneumatici adatti o catene da neve) indicato dalla direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e valida sulle autostrade nazionali, sulle strade statali e sulle strade comunali e provinciali nelle quali è presente una specifica ordinanza da parte dell’ente proprietario o del gestore. La direttiva specifica che gli stessi “Possono prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
Attenzione alle multe
Chi non ottempera all’obbligo di circolare nei mesi più freddi con pneumatici invernali già montati o con catene da neve a bordo dell’autovettura (dal 15 novembre al 15 aprile, con “tolleranza” ai 30 giorni successivi per tornare alle gomme estive; e attenzione al codice riportato sulla carta di circolazione: la circolare del Ministero dei Trasporti numero 1.049 del 17 gennaio 2014 chiarisce a tale proposito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato nel “libretto”, può viaggiare soltanto dal 15 ottobre al 15 maggio), è soggetto, nei controlli da parte delle forze di polizia, ad una sanzione amministrativa, il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (ai sensi dell’art. 6 comma 14 CdS se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; e dell’art. 7 comma 13 CdS se l’accertamento sia avvenuto all’interno di un centro abitato); ed alla sanzione accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.
Come riconoscere uno pneumatico invernale
Ricordiamo brevemente le caratteristiche tecniche inerenti una gomma invernale. Il suo riconoscimento è piuttosto semplice già ad una prima occhiata:
- Il disegno del battistrada: è più “marcato
- La scolpitura: è più profonda, rispetto ad una gomma estiva, e per questo immediatamente individuabile
- La mescola: è, sempre in relazione agli pneumatici estivi, differente (più morbida), in ordine di assicurare una buona aderenza dello pneumatico nella guida su asfalto freddo, fangoso, bagnato od innevato, nonché adeguate prestazioni di frenata. È utile tenere conto del fatto che le prestazioni ottimali di una gomma invernale si hanno al di sotto di 7-8° C
- Le indicazioni sulla spalla: uno pneumatico invernale deve essere provvisto della dicitura “M+S” (Mud and Snow) e può altresì presentare un pittogramma che rappresenta una montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro. Quest’ultima indicazione, chiamata tecnicamente “3PMSF”, ovvero Three Peak Mountain Snow Flake, certifica che la gomma che ne viene provvista ha superato i test di omologazione (condotti in base a determinate condizioni meteorologiche e stradali) disposti dal regolamento UE n. 117 nel quale i tecnici prendono in considerazione una gomma-tipo, codificata SRTT-Standard Reference Test Tyre prodotta da almeno 30 anni dalla medesima Casa costruttrice e che possiede caratteristiche intermedie.
Usura: una questione della massima importanza
L’art. 79 del Codice della Strada prescrive, relativamente agli pneumatici per autoveicoli (compresi quelli che equipaggiano rimorchi e filoveicoli) una profondità del battistrada di almeno 1,6 mm. Va da se che si tratta di un parametro “universale”, e che è bene tenere in considerazione con il beneficio d’inventario. Gli esperti, in effetti, consigliano di attenersi ad una profondità minima del battistrada nell’ordine di 3 mm. Una volta che lo spessore abbia raggiunto tale limite, è opportuno provvedere alla sostituzione delle gomme. Attenzione: abbiamo volutamente utilizzato il plurale in quanto gli pneumatici vanno sempre cambiati a due a due, vale a dire quelli del medesimo assale. Ancora meglio prendere in considerazione l’utilità di cambiare le gomme qualora lo spessore del battistrada sia di 4 mm: la prudenza non è mai troppa.
Per controllare la profondità del battistrada ci si può servire di un comune spessimetro; oppure – in maniera sicuramente più empirica, ma non per questo meno corretta – con una semplice moneta da 2 euro: se il bordo interno (la “corona” misura 4 mm) risulta visibile e non “scompare” nelle scanalature del battistrada, è bene pensare alla sostituzione dello pneumatico.
Parliamo anche di catene da neve
Un cenno, infine, anche alle catene, che non è escluso possano rappresentare un complemento alle gomme invernali: in caso di nevicate in atto, non c’è alcun divieto a montarle (sulle ruote motrici, oppure su quelle anteriori per le vetture a trazione integrale!) insieme agli pneumatici “winter”. Anche le catene – che se montate presuppongono di mantenere una velocità del veicolo non superiore a 50 km/h – devono essere provviste di specifica omologazione: bisogna controllare che sulla confezione sia riportata l’omologazione nazionale “UNI 11313” oppure austriaca “ÖNorm V5117”.