Circolare con lo stereo “a palla”, oltre che pericoloso per sé e per gli altri ravvisa disturbo della quiete pubblica. Se n’è occupata anche la Cassazione.
Attenzione all’entità del volume prodotto dall’autoradio: “sforare” può costare caro. Tanto dal punto di vista pecuniario, quanto penale. I “fracassoni” dell’Hi-Fi rischiano fino a tre mesi di arresto, oppure una multa fino a 309 euro. È chiaro che questi estremi non riguardano tutti gli amanti della musica in auto (l’adozione degli impianti stereo è pressoché universale), ma – appunto – esclusivamente quanti, provvisti di un impianto dalla particolare potenza di emissione, non sanno rinunciare ad… esibirne le potenzialità, magari (e anche questo, dal punto di vista del legislatore, come vedremo, è un caso di specie) circolando con i finestrini abbassati.
Riservare la necessaria cautela nella modulazione del volume dello stereo potrebbe essere una cosa ovvia; in effetti, se la legge vi ha messo mano, prescrivendone i limiti ed indicando specifiche sanzioni per chi non osservi gli obblighi, ciò significa che i “rumori musicali” siano equiparabili ad altre fonti sonore che, se non utilizzate con attenzione, finiscono per recare disturbo agli altri.
Rumori molesti: cosa dice il Codice della Strada
A questo proposito, è utile conoscere in quale modo il legislatore si è occupato della questione dei rumori che – qualora eccessivi – configurino il reato di disturbo della quiete pubblica, secondo l’art. 659 del Codice penale (come vedremo). In tema di circolazione, ciò viene contenuto negli artt. 155 del Codice della Strada, inerente le norme di comportamento, e 350 del Regolamento di attuazione del medesimo.
Nel dettaglio, l’art. 155 CdS (“Limitazione dei rumori”), in cui si specifica che “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa”, al comma 3 prescrive, appunto, che “Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento”. Per chi viola uno dei cinque commi indicati (oltre a quanto riportato, si fa riferimento anche ai dispositivi silenziatori ed ai sistemi di allarme acustico, ovvero gli antifurto) c’è, secondo il comma 5, una sanzione amministrativa che va da 41 euro a 168 euro.
Ecco il limite tecnico
A questo punto, è interessante stabilire quali effettivamente siano questi “limiti”. Ed ecco, a spiegazione di tutto, intervenire l’art. 350 del regolamento di attuazione al Codice della Strada: in materia di “Limiti sonori massimi”, il comma 1 recita espressamente quanto segue: “Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’articolo 155, comma 3, del Codice, non può superare nell’uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo”.
Ma questa è teoria: nella pratica come funziona?
Tutto questo riguarda un ambito teorico. In concreto, ci si chiede come, di fatto, possa avvenire l’accertamento di un rumore troppo elevato. Ovvero: se non c’è il fonometro – che è lo strumento di misurazione del rumore – come si fa a stabilire se effettivamente il volume di un’autoradio superi la soglia del rumore stabilita dalla legge? In questo caso, tale determinazione viene rimandata alla discrezione degli agenti accertatori.
Quando si può essere multati
Di fatto, bisogna che gli agenti, per elevare sanzione, determinino se le condizioni del volume dell’autoradio fossero, al momento del controllo, tali da non pregiudicare la sicurezza del conducente e, soprattutto, l’incolumità degli altri utenti. In poche parole: obiettivo del legislatore è determinare se il conducente riesca, con l’autoradio in funzione, ad accorgersi ugualmente di rumori che provengono dall’esterno. Ad esempio: clacson di altri veicoli, sirene delle ambulanze, dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, rumori che arrivino da eventuali incidenti stradali o, ancora, il fischietto dell’agente che intima l’”alt”. La semplice violazione a questa norma ha carattere amministrativo: appunto, da 41 euro a 168 euro.
Occhio al disturbo della quiete pubblica: questo è più grave
Finisce qui? No di certo. Anche tenere l’autoradio a volume troppo alto può configurare un reato, che come tale viene punito. L’art. 569 del Codice Penale indica, in materia di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro”.
I finestrini fanno la differenza
Analizzando entrambe le norme (cioè quella del Codice della Strada e quella del Codice penale), è quindi pacifico individuare da dove provenga l’elemento di differenziazione tra la “semplice” sanzione amministrativa ed il reato penale: i finestrini dell’autoveicolo. Se l’automobilista (come del resto stabilisce l’art. 350, comma 1 del Regolamento di attuazione al CdS che prescrive la misurazione del rumore “Con 155, comma 3, del Codice, non può superare nell’uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo”) è ben chiuso nel suo abitacolo e comunque non provoca alcun incidente con questa condotta, c’è la sanzione amministrativa. Diversamente, se sia stato “pizzicato” con i finestrini abbassati, e con questo arrecasse potenziale disturbo agli altri, ecco il reato, in quanto può provocare molestia a più soggetti. Si applica infatti il principio che tale comportamento sia idoneo a “Disturbare un numero indeterminato di individui”, anche se all’atto pratico nessuno si sia lamentato né abbia chiesto l’intervento degli agenti.
Le sentenze della Cassazione
Ci sono due sentenze della Cassazione a tal proposito: nella prima (sent. N. 7543 del 25 febbraio 2016), un automobilista, dopo essersi visto sequestrare l’impianto stereo dalla propria vettura dopo che un controllo ne aveva determinato l’eccessivo rumore con possibile disturbo della quiete pubblica, è stato condannato ad una multa di 300 euro ed al pagamento delle spese processuali. E questo, nonostante che da parte dei residenti (l’episodio si era svolto nel centro di Messina) non fosse in quell’occasione giunta alcuna lamentela né denuncia. Ancora più recente è la sentenza n. 2685/2020, in cui di fatto gli “Ermellini” stabiliscono come, perché si ravvisi il reato di cui all’art. 659 CP, sia sufficiente la testimonianza dell’agente accertatore che, durante il controllo, abbia provveduto al sequestro dell’impianto quale corpo di reato.