Il Ministero dell’Interno inasprisce le regole di controllo e diffonde un nuovo modulo di autodichiarazione in pdf da scaricare, aggiornato al 17 marzo.
L’autodichiarazione o autocertificazione da portare sempre con sé qualora si debba uscire dalla propria abitazione si completa con una importantissima “voce” in più. A sostituirla, arriva un nuovo modulo di autocertificazione aggiornato al 17 marzo, più particolareggiato rispetto al precedente. Lo comunica il Ministero dell’Interno, rendendo noto il nuovo modello che continuerà a dover essere utilizzato nel caso in cui, per “comprovati motivi” secondo quanto disposto dal Dpcm dell’8 marzo 2020, occorra uscire di casa.
Aggiornamento 26 marzo 2020:
>> Leggi qui per scaricare il nuovo modulo di autodichiarazione 26 marzo
Cosa cambia con il nuovo modulo autodichiarazione 17 marzo
L’aggiunta, rispetto al modulo che viene di fatto sostituito, è peraltro di primaria importanza per evitare un ulteriore diffondersi dell’epidemia da coronavirus che, recentemente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato come “pandemia”. Si tratta, in effetti, di una “voce” in più: la persona interessata è tenuta ad auto-dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera c del decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte; ovvero, riportiamo testualmente:
“Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
Chi evade dalla quarantena rischia fino a 12 anni di carcere
Con questa frase, il decreto prescrive in buona sostanza che chi, fermato nei controlli stradali a cura di Polizia stradale, Carabinieri e Polizie locali, si riveli essere positivo al virus oppure sia entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 nei 14 giorni precedenti (di fatto, non rispetti la quarantena) si vedrà appioppare una denuncia penale grave: “procurata epidemia colposa”, ed una condanna che va da 3 a 12 anni di carcere. Per dire: se già nella prima stesura dell’autocertificazione non si scherzava affatto, la “ribattuta” è ancora più pesante.
Non c’è più l’obbligo di allegare copia del documento d’identità
Ulteriore novità prevista dal nuovo modulo di autocertificazione: all’agente spetta il compito di controfirmare l’autodichiarazione; in questa maniera, si attesta che il foglio viene reso in sua presenza ed una volta accertata l’identità della persona che dichiara la propria motivazione ad essere uscito di casa. Così facendo, al soggetto interessato non spetta più l’obbligo di allegare una fotocopia del proprio documento d’identità all’autodichiarazione.
È chiaro che, a suggerire ciò che di fatto costituisce un’auto-denuncia alle proprie condizioni fisiche (ovvero: si dichiara di non essere sottoposti a quarantena e/o positivi al virus) siano state le migliaia di denunce che nei giorni scorsi gli agenti avevano fatto scattare a carico di quanti non avevano rispettato le prescrizioni disposte dal Dpcm “Io resto a casa”, e che si riassumono – lo ripetiamo – nei quattro “punti-chiave”:
- Motivi di carattere lavorativo, ad esempio nel caso in cui – tranne ovviamente i lavori attualmente sospesi per emergenza coronavirus – non sia possibile lavorare secondo soluzioni di tipo “smart working”
- Necessità, ad esempio qualora si debba acquistare un particolare farmaco non disponibile nel proprio Comune, o ancora fare la spesa
- Motivi di salute: a questo proposito, il certificato medico fa fede.
Esclusi questi casi, è necessario stare a casa.
Quasi 700.000 i controlli e 28.000 denunce
Il “bollettino quotidiano” dei controlli effettuati dalle forze di polizia e che viene ogni giorno pubblicato dal portale Web del Ministero dell’Interno riporta, a questo proposito, che soltanto nella giornata di lunedì 16 marzo sono state:
- Persone controllate: 172.720
- Persone denunciate ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale: 7.890
- Persone denunciate ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale: 229
A domenica 15 marzo, rende noto il Viminale, le persone controllate erano 665.480; le denunce per violazione agli artt. 650 e 495 del CP sono state, complessivamente, 27.616. Cifra, quest’ultima, probabilmente destinata a salire; ci si augura in ogni caso che, quanto prima, tutto ciò non resti che un ricordo.