Conviventi, non conviventi; congiunti e “terzi”; su veicoli ad uso privato, taxi e NCC: come determinare quanti passeggeri possono accomodarsi a bordo.
L’ingresso nella “Fase 2” di emergenza da Coronavirus ha preso il via lunedì 4 maggio e, nel primo step, resterà in vigore fino a lunedì 18 maggio. Le due settimane di “prova” sono cruciali per la verifica delle – piccole – concessioni agli spostamenti delle persone dopo quasi due mesi di “lockdown”: per questo è essenziale osservare con il massimo scrupolo le indicazioni di Palazzo Chigi in materia di movimento individuale al di fuori della propria abitazione. Oltre alla riapertura di diverse attività industriali, commerciali e dei servizi (come ad esempio le concessionarie auto ed i relativi centri di assistenza), con la “Fase 2” è consentito, fra gli altri, recarsi a fare visita ai propri parenti e “affetti stabili” (non agli amici: per questi, occorrerà attendere ancora un po’ di tempo).
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Principio base: tutelare la salute propria e degli altri
Da qui, una questione che necessita di essere approfondita: ci si riferisce, nello specifico, a quante persone effettivamente possano prendere posto nell’abitacolo di un’autovettura e sul sellino di una moto o di uno scooter. Se, in base a quanto dispone il Dpcm del 26 aprile 2020, è in linea di massima consentito mettersi al volante della propria auto (o impugnare il manubrio della propria moto) tutti i giorni – ferme restando le prescrizioni di “comprovati motivi” definite dall’autocertificazione che, aggiornata, continua a dover essere utilizzata -, è altrettanto vero che occorre porre la massima attenzione a chi si trasporta, e quanti occupanti possono accomodarsi nel veicolo. La regola-base è, in effetti, la tutela della salute propria e delle altre persone.
>> Scarica qui l’autocertificazione Fase 2 aggiornata al 4 maggio in pdf
>> Qui l’autocertificazione “barrata”
Quanti occupanti possono essere trasportati in auto
In una “FAQ” aggiornata in risposta ai quesiti che possono essere posti dagli italiani in merito all’interpretazione delle misure di contenimento dalla diffusione del Coronavirus, Palazzo Chigi prescrive quanto segue:
“Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza)”.
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Su quante persone possano di fatto viaggiare in auto o in moto (oltre, beninteso, il conducente), il Governo indica (riportiamo, anche qui, la risposta testuale):
“Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Entrambi questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”.
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Per determinare quanti occupanti possono essere trasportati a bordo di un veicolo, occorre innanzitutto distinguere due differenti casistiche: il trasporto privato, e il trasporto di persone a bordo di un taxi o di un veicolo a noleggio con conducente (NCC).
Autovetture ad uso privato
Dall’indicazione di Palazzo Chigi, si desume che i familiari conviventi che è possibile trasportare possano essere anche due o più di due. Viceversa, valendo la regola del rispetto della distanza minima di un metro fra le persone, le persone non conviventi potranno essere in numero inferiore.
- Se a bordo, oltre al conducente, c’è un familiare convivente: è possibile il trasporto anche sul sedile passeggero anteriore, senza obbligo di mascherina
- Se a bordo c’è una persona non convivente: vale la regola del distanziamento minimo di un metro, e occorre indossare la mascherina
- Se a bordo ci sono due persone conviventi, oltre al conducente: una delle due può viaggiare sul sedile passeggero anteriore; non vige l’obbligo di indossare la mascherina
- Se a bordo ci sono due persone non conviventi, oltre al conducente: è necessario mantenere il distanziamento interpersonale minimo di un metro, e occorre indossare la mascherina. I due passeggeri, quindi, dovranno accomodarsi su ciascun lato del divanetto posteriore.
- Se a bordo ci sono tre persone conviventi con il conducente: non è necessario indossare la mascherina
- Se a bordo, oltre al conducente, c’è una persona che con lui convive ed un terzo non convivente: questo è il numero massimo di persone che, in tale situazione, possono prendere posto a bordo di un’autovettura; i due passeggeri devono sistemarsi ciascuno su un lato del divanetto posteriore, avendo cura di rispettare al massimo la distanza interpersonale (e indossare la mascherina, conducente compreso).
Taxi e veicoli a noleggio con conducente
I tassisti sono tenuti a fare rispettare la regola generale secondo cui nessuno può sedersi accanto al conducente (come, analogamente, avviene sui bus dove accanto al posto di guida c’è una “zona” vietata al pubblico). Dunque, sui taxi ci si può sistemare soltanto sul divanetto posteriore, e se il passeggero non è convivente, deve sedersi sul lato destro del divanetto. Il conducente deve, se ha persone a bordo, indossare sempre la mascherina; così devono fare anche i passeggeri. Affrontiamo qualche casistica.
- Se a bordo, oltre al conducente, c’è una persona convivente: quest’ultima deve sedersi dietro, e in maniera opposta al sedile di guida; non c’è obbligo di mascherina per il passeggero
- Se a bordo, oltre al conducente, c’è una persona non convivente: come sopra
- Se a bordo, oltre al conducente, ci sono due persone che con lui convivono: devono sedersi dietro, e non hanno l’obbligo di indossare la mascherina
- Se a bordo, oltre al conducente, ci sono due persone non conviventi: vale quanto sopra, con l’obbligo di indossare la mascherina
- Se a bordo, oltre al conducente, c’è una persona convivente e una no: obbligo di utilizzare la mascherina.
Attenzione: se, nei casi previsti, il passeggero non sia munito di mascherina, non può far altro che scendere e prendere un altro taxi “da solo”.
La mia auto ha due posti: come devo comportarmi?
Questo è un caso particolare, tuttavia nient’affatto raro. Non ci sono soltanto le vetture sportive o le spider a rientrare nell’insieme di autovetture biposto: basti pensare alle auto per trasporto merci, omologate autocarro; o alle Smart Fortwo. La regola generale prescrive che il passeggero autorizzato a prendere posto accanto al guidatore sia convivente. Qualora non lo sia, è consigliabile informarsi preventivamente presso la Polizia municipale o la Polizia stradale per sapere se, nella propria regione di residenza, sia possibile il trasporto di una persona non convivente (chiaramente utilizzando la mascherina) a bordo della propria “biposto”.
Vige il rispetto del buon senso
Quanto elencato va inteso secondo le regole generali indicate dal Governo fra le misure di “Fase 2”, e tutte incentrate sulla ovvia attenzione a limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari. Per questo, l’autocertificazione resta in vigore.
Pubblichiamo, testualmente, quanto disposto da Palazzo Chigi in materia di libero movimento delle persone:
“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”. I “congiunti” sono, nella fattispecie:
- coniugi
- partner conviventi
- partner delle unioni civili
- affetti stabili (i fidanzati)
- parenti fino al sesto grado (esempio: figli dei cugini fra loro)
- affini fino al quarto grado (esempio: cugini del coniuge).
Gli altri casi per i quali è consentito uscire di casa
Oltre che per motivi professionali (l’autocertificazione non è qui necessaria: è sufficiente avere con se il proprio tesserino di lavoro o una dichiarazione del proprio datore di lavoro), salute, urgenza e necessità, il Dpcm 26 aprile 2020 consente gli spostamenti delle persone anche per effettuare acquisti (“Le attività commerciali aperte sono considerate essenziali secondo la normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità”), per esigenze di contratti immobiliari – visitare case (vuote) in vista di un acquisto o affitto – e per attività sportiva o motoria all’aperto. “In ogni caso – specificano le “FAQ” – tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”.