Scaduta la proroga di un mese per l’emergenza Coronavirus: cosa dice il Codice della Strada, quali sanzioni e chi deve provvedere.
Quest’anno, “l’inverno” è durato un mese in più rispetto al solito. Ci si riferisce al semestre nel quale vige l’obbligo di circolazione con gli pneumatici invernali già montati, oppure con le catene da neve nel bagagliaio e pronte all’uso. A causa dell’emergenza da Coronavirus, oggi (lunedì 15 giugno 2020) ed in piena fase di ripartenza, scade di fatto il mese in più, concesso nelle scorse settimane dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per provvedere al “cambio stagionale” fra gli pneumatici invernali e le gomme estive. Torna dunque, per molti automobilisti, la “corsa” al montaggio degli pneumatici estivi a bordo del proprio autoveicolo al posto delle gomme invernali (“MS”, “M+S”, “M&S”, M-S”) con le quali è analogamente indispensabile provvedere la vettura nei mesi freddi (dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, con un periodo di trenta giorni anteriore per adeguarsi alla prescrizione del Codice della Strada e trenta giorni successivi – normalmente si va al 15 maggio – per effettuare l’operazione inversa).
Chi deve provvedere al cambio gomme
In linea generale, l’obbligo di sostituzione stagionale degli pneumatici (estivi-invernali e viceversa) è rivolto a tutti i proprietari di veicoli a motore (esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, i quali possono circolare, in inverno, soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada): lo dispone una direttiva specifica, emanata il 16 gennaio 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2013. A sua volta, una circolare ministeriale del 17 gennaio 2014 ha concesso un periodo di trenta giorni prima e dopo il “semestre invernale” per montare le gomme invernali e poi per tornare a quelle estive.
Attenzione ai codici di velocità
Soltanto – e questo è essenziale – per gli autoveicoli la cui misura di pneumatici M+S riportata nella carta di circolazione possieda un codice di velocità – cioè l’indicazione (sintetizzata da una combinazione alfabetica ed alfanumerica) della velocità massima di esercizio consentita per un determinato tipo di pneumatico, e che viene riportata sul fianco di ogni gomma – inferiore a quello delle gomme estive (ed è importante sottolineare che, in ogni caso, il codice di velocità per le gomme invernali non deve mai essere inferiore a “Q”). In sintesi, normalmente dal 16 maggio (16 giugno dal presente 2020) al 14 ottobre di ogni anno non sarebbe consentita la circolazione ad autoveicoli muniti di pneumatici M+S con caratteristiche non di serie, ovvero con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione.
Codici di velocità: quali sono
Riportiamo brevemente uno specchio riassuntivo dei principali codici di velocità (ad iniziare dal codice “Q”), ciascuno dei quali deve corrispondere a quanto riportato nella carta di circolazione del veicolo, insieme agli altri parametri dimensionali e prestazionali.
- Q: velocità massima consentita 160 km/h
- R: 170 km/h
- S: 180 km/h
- T: 190 km/h
- U: 200 km/h
- H: 210 km/h
- V: 240 km/h
- W: 270 km/h
- Y: 300 km/h
- ZR (Y): oltre 300 km/h.
Le sanzioni per chi non ottempera all’obbligo
Se il codice degli pneumatici invernali è (secondo le misure riportate nel “libretto” di circolazione) inferiore a quello degli pneumatici estivi, chi non provveda alla loro sostituzione stagionale e venga “pizzicato” dalle forze di polizia, è passibile di una sanzione amministrativa che parte da 422 euro ed arriva fino al 1.682 euro, ed al ritiro della carta di circolazione.
È una questione di sicurezza
L’obbligo di sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi non è un mero espediente per “fare cassa”, quanto una precisa necessità di sicurezza propria e, soprattutto, altrui. Ciò in virtù delle caratteristiche tecniche delle rispettive gommature, evidenti dall’analisi delle differenze che intercorrono fra gli pneumatici invernali e quelli estivi.
>> Pneumatici invernali, m+s, estivi: scopriamo le differenze
Gomme invernali ed estive: quali differenze
Uno pneumatico invernale presenta determinate caratteristiche, una delle quali è evidente già ad un immediato esame visivo: i tasselli nel battistrada sono più marcati e profondi; la gomma estiva, dal canto suo, presenta una tassellatura meno pronunciata e delle scanalature longitudinali, che consentono un’adeguata aderenza della gomma in condizioni di asfalto bagnato ed aiutano a minimizzare il rischio di aquaplaning. Inoltre, la mescola degli pneumatici è anch’essa differente: più “morbida” negli pneumatici invernali (in modo da renderli più elastici) determinata da una maggiore presenza di gomma naturale; e più “dura” nelle gomme estive. È in effetti doveroso tenere presente che una gomma invernale dà il meglio di se quando le temperature esterne sono più basse (in genere al di sotto di 8°C); viceversa, se utilizzata durante la stagione calda può provocare surriscaldamento, fenomeno al quale le gomme estive non incorrono. Proprio per questo, le gomme invernali sono soggette a più rapida usura.
Fase 2: le proroghe di validità per l’auto
Il rinvio di un mese del limite temporale per provvedere al cambio degli pneumatici invernali (aventi codice inferiore) con quelli estivi costituisce una delle misure straordinarie intraprese nei mesi scorsi dal Governo in merito alle “scadenze” per il settore auto. Riepiloghiamo di seguito le principali deadline.
- Patente di guida: tutte quelle in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 e fino al 31 agosto 2020 restano valide fino al 31 agosto 2020
- Revisioni: i controlli periodici ai quali sottoporre tutti i veicoli il cui obbligo sia compreso fra il 17 marzo ed il 31 luglio 2020 possono essere effettuati fino al 31 ottobre 2020
- Bollo auto: in molte regioni italiane, in forza del federalismo fiscale, il pagamento della tassa di proprietà è stato rimandato
>> Bollo auto 2020: in quali regioni c’è il rinvio di pagamenti e scadenze?
- Rc Auto: il periodo di “tolleranza” che segue la scadenza del contratto (quindici giorni, ai sensi del “Codice delle Assicurazioni private”) viene prorogato di ulteriori quindici giorni. In più, un emendamento al Decreto “Cura Italia” approvato dal Senato a metà aprile 2020 ha dato ai proprietari di un veicolo la possibilità di sospendere l’Rc Auto fino al 31 luglio 2020: resta, in questo caso, l’obbligo di custodire il veicolo momentaneamente “sospeso” in un’area privata. Niente da fare, quindi, per chi non disponga di un box, garage, posto auto condominiale. Alcune Compagnie assicuratrici hanno accordato dei “rimborsi” per il periodo di emergenza da Covid-19: è bene informarsi presso la propria Compagnia.