Se l’automobilista non viene avvertito del diritto di farsi assistere dall’avvocato, l’alcol test è nullo. Lo dispone in queste ore la Cassazione.
Se l’automobilista non viene avvertito del diritto di farsi assistere dall’avvocato, l’alcol test è nullo. Lo dispone in queste ore la Cassazione.
In queste ore, una piccola ma importante novità è destinata a creare molte discussioni in merito alle procedure di alcol test e alle sanzioni connesse. La Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 5396/15 depositata nelle scorse ore, dispone che l’automobilista che viene sottoposto alla prova con l’etilometro, deve essere avvertito che può farsi assistere da un avvocato. Altrimenti, l’accertamento si annulla. Di più: la nullità può anche essere impugnata fino alla sentenza di primo grado.
In realtà, questo diritto per l’automobilista (che si aggiunge alla nullità dell’alcol – test se la temperatura è sotto zero, come avevamo riportato nei mesi scorsi) è, nella maggior parte dei casi, sconosciuto ai conducenti stessi che vengono fermati dalle forze di polizia. Del resto, come viene riportato da Il Sole 24 Ore, non è raro che – per svariati motivi – gli stessi agenti delle forze di polizia che vengono impiegati nei controlli stradali “dimentichino” di avvertire l’automobilista in procinto di sottoporsi al test alcolemico della possibilità di effettuare la prova dietro l’assistenza dell’avvocato. Le motivazioni sono molteplici: situazioni di controllo confuse, tanto per dirne una, cioè dopo un incidente o nel caso che l’automobilista stesso dia in escandescenze. E va ricordato che, se l’automobilista viene pizzicato con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,80 grammi / litro, la guida in stato di ebbrezza non è più una “semplice” violazione amministrativa (come tale è se la quantità di alcol nel sangue è compresa fra 0,51 e 0,80 grammi / litro), ma – per l’automobilista trovato fuorilegge – si trasforma in un ben più “pesante” reato. La prova con l’alcolimetro risulta, dunque, il primo passo di un iter che, a seconda del risultato, può diventare una indagine giudiziaria in tutto e per tutto.
E’ per questi motivi, sostanzialmente, che la Cassazione, a Sezioni unite, è ricorsa a una sentenza per ricordare questa possibilità (tanto per fare un esempio: l’avvocato potrebbe anche chiedere che il “semplice” alcol test, che la stessa sentenza della Cassazione n. 5396/15 depositata nelle scorse ore definisce “prova regina”, possa venire arricchito da un’analisi del sangue, peraltro più affidabile).
C’è, in ogni caso, una precisazione: se è vero che gli agenti possono procedere alla prova dell’alcolimetro soltanto dopo avere avvertito l’automobilista del diritto di farsi assistere dall’avvocato, resta il fatto – non riportato dalla sentenza della Cassazione, ma riconosciuto dalla giurisprudenza – che gli stessi agenti, se l’avvocato non dovesse arrivare sul posto in tempi brevi, possono procedere comunque al test.