L’Italia recepisce la normativa UE 2014/45 sui collaudi: più attenzione ai km del veicolo e rilascio di un “Certificato di revisione” fra le novità.
Entro pochi giorni entreranno in vigore gli aggiornamenti normativi in materia di revisione periodica dei veicoli: si tratta, tecnicamente, di una serie di modifiche introdotte dalla direttiva europea 2014/45, che attendono – per assumere valenza – la firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e l’immediata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La data – limite di recepimento della nuova normativa sui collaudi è fissata per il 20 maggio. Le nuove disposizioni dovranno diventare operative dopo un anno: vale a dire entro il 20 maggio 2018.
Il testo contiene numerose novità. Procediamo con ordine. Ciò che viene mantenuto, è la periodicità delle revisioni, nonché il loro importo a carico dell’automobilista. Il primo collaudo al veicolo dalla data di prima immatricolazione resta dopo quattro anni; successivamente, le revisioni andranno effettuate ogni due anni (24 mesi). Invariati anche i costi: 45 euro per il collaudo presso una delle sedi provinciali della Motorizzazione Civile; 66,88 euro per l’operazione effettuata “privatamente” da uno dei centri revisione convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale. Ogni singolo collaudo dovrebbe richiedere una ventina di minuti (sempre che tutto vada bene sul veicolo in esame).
Riguardo al capitolo delle novità contenute dagli aggiornamenti normativi in dirittura d’arrivo, è atteso il recepimento dell’obbligo di collaudo straordinario al veicolo, una volta riparato, in seguito a un incidente di una certa gravità (finora, la revisione in questo caso viene affidata, in via discrezionale, alla polizia stradale).
Seconda novità: la revisione straordinaria nel caso che il veicolo abbia raggiunto una percorrenza di 160.000 km entro la prima scadenza dall’immatricolazione (vale a dire prima del quarto anno); successivamente, tutto come sempre: le revisioni seguenti andranno effettuate ogni due anni. Viene inoltre istituita la figura dell’”ispettore tecnico”: un responsabile di collaudo che potrà essere un dipendente del centro revisioni (escluso il titolare).
Per l’automobilista – proprietario del veicolo da sottoporre al collaudo, sarà inoltre rilasciato un “Certificato di revisione”. Si tratta (indica la normativa UE 2014/45) di un verbale tecnico, redatto dal personale addetto al collaudo, che conterrà i risultati della revisione, oltre ai dati essenziali del veicolo: targa e numero di telaio, km al momento del collaudo (una “voce”, quest’ultima, che d’altro canto viene già inserita dai tecnici di revisione nel sistema informatico del Ministero, come strumento di contrasto alle frodi sul chilometraggio), nonché l’efficienza dell’impianto frenante. I dati saranno, poi, riportati sul Portale dell’Automobilista: uno strumento in più a disposizione dei privati, per conoscere con più sicurezza le reali condizioni del veicolo che intendessero acquistare, in special modo riguardo al chilometraggio.
Superata la revisione, sulla carta di circolazione del veicolo sarà sempre inserito il talloncino adesivo che contiene data ed esito favorevole del collaudo.