Reato di omicidio stradale: approvata la legge
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Il reato di omicidio stradale prevede fino a 18 anni di carcere per chi provoca un incidente mortale in condizioni gravemente alterate e non si ferma.
Con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti, il Senato ha approvato il provvedimento che introduce il reato di omicidio stradale, ma anche pene più severe per i “pirati della strada” e l’arresto in flagranza per chi provoca un incidente mortale guidando ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti.
Con il reato di omicidio stradale viene introdotta una nuova fattispecie penale, che si colloca per gravità tra l’omicidio colposo e quello volontario. Un vero e proprio reato autonomo, che si presenta in tre varianti. Nel primo caso, cioè quando la morte viene causata violando il codice della strada, la pena rimane invariata rispetto a quanto già previsto: da 2 a 7 anni. Nella seconda ipotesi, cioè quando si aggiunge la guida in stato di ebbrezza (oltre 0,8 grammi per litro) o una condotta di guida particolarmente pericolosa (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio), è prevista la reclusione da 5 a 10 anni. La terza variante, in caso di guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) o sotto effetto di droghe, vede la pena salire da 8 a 12 anni di reclusione. Quest’ultima pena si applica anche nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza lieve (oltre 0,8 gr/l) se l’omicida appartiene a categorie professionali come autisti di camion e autobus.
Pene più severe anche per il reato di lesioni stradali. In caso di guida in stato di ebbrezza lieve (oltre 0,8 gr/l) o guida pericolosa è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per lesioni gravissime. Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 gr/l) o sotto l’effetto di droghe le pene aumentano: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
Per arginare il fenomeno dei cosiddetti “pirati della strada”, il decreto approvato prevede l’aumento di pena da uno a due terzi in caso di fuga (nell’ipotesi più grave dell’omicidio stradale la reclusione può arrivare così fino a 18 anni). La pena non può comunque essere inferiore a 5 anni nel caso di omicidio e a 3 anni nel caso di lesioni.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente disposta la revoca della patente. Sarà nuovamente possibile conseguire la patente solo dopo 15 anni (in caso di omicidio) o 5 anni (lesioni), ma in caso di fuga dopo l’omicidio stradale, dovranno passare almeno 30 anni dalla revoca.
Infine, per il reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nell’ipotesi più grave (tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l o uso di droghe).
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