Si può passare la revisione auto con gomme invernali in estate?
Si può passare la revisione dell’auto in estate, anche se la vettura monta le gomme invernali? Quali sono i requisiti richiesti dalla legge per far sì che il veicolo sia in regola con la revisione? Cosa succede se si sottopone la vettura a collaudo periodico, durante l’estate, e non si è provveduto alla sostituzione stagionale degli pneumatici?
In questa guida facciamo chiarezza sulla questione della revisione dell’auto, durante la stagione estiva, provvista di pneumatici invernali: cosa succede? Il collaudo viene superato positivamente, oppure la vettura non può superare la revisione? Qual è la normativa che disciplina l’uso delle gomme invernali in estate, e quali sono le sanzioni? Ma andiamo con ordine.
Si può circolare con le gomme invernali in estate?
Il problema della circolazione dei veicoli durante l’estate equipaggiati con pneumatici invernali M+S (e, ancora più nello specifico, con il pittogramma 3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) è soggetto a particolari limitazioni. In linea di massima non è vietato: la legge consente la circolazione dei veicoli con gomme invernali M+S in estate soltanto in due casi:
- Se il codice di velocità (fa fede la carta di circolazione) delle gomme invernali che quello specifico modello di vettura è uguale a quello degli pneumatici estivi utilizzabili;
- Se, come risulta dalla carta di circolazione, la vettura può utilizzare solamente pneumatici invernali (e, in ogni caso, mai con codice di velocità inferiore a Q, che corrisponde ad una velocità di 160 km/h omologata per quel determinato modello di pneumatico).
Gomme invernali in estate: la questione del codice di velocità
In buona sostanza: il nodo fondamentale risiede nel codice di velocità, più che nel tipo di pneumatico utilizzato (tenuto in effetti presente che utilizzare le gomme invernali in estate e viceversa non è mai la scelta migliore, considerate le sostanziali differenze di mescola, di scolpitura e di disegno del battistrada che intercorrono fra le due tipologie di gomme).
Quando termina la stagione invernale, non si può continuare ad usare le gomme M+S per la quotidiana circolazione della vettura, se – come si specificava più sopra – il codice di velocità degli pneumatici invernali è equivalente a quello delle gomme estive, oppure se – come risulta dal libretto di circolazione – l’auto può montare soltanto gomme invernali.
Una vettura dotata di gomme invernali supera la revisione in estate?
Ed eccoci al discorso-chiave di questo approfondimento: vediamo se un’auto che continua ad avere le gomme invernali montate può passare la revisione anche dopo il 15 maggio di ogni anno (data-limite per il cambio gomme, con la “tolleranza” di 30 giorni a decorrere dal 15 aprile, oltre la quale non si può circolare con gli pneumatici invernali M+S se il codice di velocità è inferiore a quello delle gomme estive).
Si ritiene che, per via del controllo della corrispondenza delle caratteristiche del veicolo con quelle indicate nella carta di circolazione (comprese le misure degli pneumatici, dunque), e nella fattispecie l’obbligo che le misure delle gomme montate devono essere uguali a quelle riportate nel libretto (dimensioni, indice di carico e codice di velocità), una vettura che si presenta al collaudo periodico con gli pneumatici invernali dopo il 15 maggio non può passare la revisione. Questo nel caso in cui il codice di velocità degli pneumatici invernali sia inferiore a quello ammesso per le gomme estive, e a prescindere dal buono stato delle gomme, che deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- Spessore minimo del battistrada: 1,6 mm;
- Stato delle gomme: controllo dei fianchi esterni e interni dello pneumatico, che non devono presentare screpolature, rigonfiamenti o tagli.
Sanzioni per chi circola con un veicolo non revisionato
Riassumiamo di seguito quali sono le sanzioni a carico di chi continua a circolare con un veicolo che non è stato sottoposto a revisione, sospeso dalla circolazione o che ad un controllo esibisce un falso attestato di avvenuta revisione.
- Guida di veicolo non sottoposto a revisione: secondo l’art. 80 comma 14 del Codice della Strada, la sanzione amministrativa va da 173 euro a 694 euro, con sospensione del veicolo dalla circolazione per mezzo di un’annotazione sul libretto a cura dell’organo accertatore, e fino a quando non si provvede al collaudo. Si consente la circolazione soltanto per portare il mezzo alla revisione, che va effettuata presso le sedi territoriali del Dipartimento dei Trasporti terrestri-ex Motorizzazione;
- Guida di veicolo sospeso dalla circolazione perché in attesa di esito del collaudo: sanzione amministrativa da 1.998 euro a 7.993 euro, sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, e confisca del mezzo in caso di recidiva;
- Se si esibisce un falso attestato di avvenuta revisione: sanzione amministrativa da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro, e ritiro della carta di circolazione.
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