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Risarcimento danni per incidente stradale: calcolo, tempi e casi

Di Francesco Giorgi
Pubblicato il 25 mar 2023
Risarcimento danni per incidente stradale: calcolo, tempi e casi
La disciplina del risarcimento danni da sinistro stradale: cos’è come si richiede in Italia e all’estero, tempi, modalità e casistiche.

Come avviene il risarcimento dei danni subiti da un assicurato in seguito a incidente stradale? Quali criteri di legge vengono applicati? Come si determina l’ammontare delle somme da risarcire? Quali sono i danni risarcibili, e chi ha diritto a ottenere un risarcimento?

In questa guida facciamo chiarezza sulla disciplina del risarcimento danni provocati da un comportamento scorretto o illegittimo di altri nella circolazione dei veicoli: cosa si intende, quali sono i meccanismi di funzionamento e i danni risarcibili, come si richiede un risarcimento danni, come si ottiene e i tempi di legge, cosa fare in caso di incidente avvenuto all’estero.

Cos’è il risarcimento danni da incidente stradale?

Per risarcimento danni da incidente stradale si intende la somma che viene erogata dalla Compagnia assicuratrice al conducente assicurato quando questi e coinvolto in un sinistro con responsabilità nei confronti dei danni provocati a terzi.

La liquidazione dei danni non è immediata e non avviene neanche in automatico: bisogna in effetti accertarsi prima di tutto della dinamica del sinistro, e successivamente provvedere a diverse rilevazioni.

Come funziona il risarcimento danni per incidente stradale?

Il meccanismo di risarcimento dei danni a seguito di un incidente stradale non è, come si accennava più sopra, automatico né immediato. Oltre agli accertamenti sulla dinamica del sinistro e le rilevazioni relative, sono da considerare diverse casistiche: attribuzione delle responsabilità nell’incidente, differenti modalità di risarcimento dei danni, gestione delle procedure successive all’avvenuto sinistro.

Se i danni riguardano esclusivamente un altro veicolo (o altri veicoli), la propria assicurazione provvede alla liquidazione di tutte le spese che servono alle riparazioni, e l’assicurato danneggiate subirà un peggioramento della classe di merito nonché un aumento dell’assicurazione dopo l’incidente. Attenzione: se l’ammontare dei danni supera il valore del veicolo, il rimborso si basa sul limite stabilito dall’assicurazione;

Se si tratta di danni alle persone conseguenza di un sinistro stradale, vengono riconosciuti i danni di tipo patrimoniale e quelli non patrimoniali (ad esempio: mancati guadagni, danno biologico. Di questo ne parliamo dettagliatamente più sotto).

Quali sono i danni risarcibili? Tutte le casistiche

In seguito a incidente stradale, si può chiedere risarcimento per:

  • Danni patrimoniali, cioè quelli di natura eminentemente economica: i danni patrimoniali interessano esclusivamente il patrimonio del danneggiato, e non la sua persona. Per questo, possono essere quantificabili con facilità;
  • Danni non patrimoniali, ovvero quando la richiesta di risarcimento va a riguardare elementi che intaccano i diritti della persona. Queste tipologie di danni non possiedono, dunque, alcun rilievo economico e non sono monetizzabili immediatamente: ad esempio, il danno biologico (lesioni psicofisiche che richiedono un accertamento medico-legale e incidono negativamente sulle attività quotidiane della persona danneggiata, a prescindere dalla sua capacità di produrre reddito), il danno morale (cioè la sofferenza morale causata dall’incidente: questa voce viene in effetti spesso identificata come percentuale del danno biologico), il danno esistenziale (ovvero se, in seguito a un incidente, la qualità della vita del danneggiato peggiora pur non potendosi inquadrare del tutto come danno alla salute), il danno parentale (di cui ha diritto il familiare di una persona deceduta in seguito a un incidente provocato da un fatto illecito commesso da altri e da ciò consegue sofferenza interiore), il danno catastrofico (danno non di natura patrimoniale che consegue alle sofferenze patite da chi, a causa di lesioni provocate da un incidente, nel breve periodo di tempo fra l’evento che le ha causate e la sua morte assiste alla perdita della propria vita).

Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno?

Per essere risarciti in seguito a incidente stradale, è necessario considerare che si hanno dei diritti ma anche dei doveri. Innanzitutto, la compilazione del modulo CAI-Constatazione Amichevole di Incidente, che è bene avere sempre con se a bordo del veicolo in modo da poterlo compilare in maniera corretta e completa, firmato da entrambi i conducenti, e presentato – insieme ad eventuali fotografie dei danni subiti e agli eventuali dati dei testimoni – entro tre giorni alla propria Compagnia assicuratrice, per avviare la procedura di risarcimento diretto.

Negli altri casi in cui non è possibile richiedere il risarcimento diretto (cioè se l’incidente ha coinvolto più di due veicoli, se almeno uno è immatricolato all’estero, se non entrambi i conducenti sono residenti in Italia, se a causa del sinistro derivano lesioni ad altre persone o al conducente stesso superiori al 9% di invalidità), bisogna seguire la procedura ordinaria di risarcimento, facendo richiesta alla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.

Chi ha diritto al risarcimento danni?

Per legge, chiunque provoca un danno ingiusto ad altri deve provvedere al relativo risarcimento. “Risarcire” un danno non va confuso con “indennizzare”, perché con quest’ultimo termine si intende un danno a terzi causato da comportamento autorizzato dalla legge.

Per chiedere di essere risarcita, la persona danneggiata deve fornire delle prove che attestino l’esistenza di un danno provocato da comportamento ingiusto o negligente da parte di un altro, e che il danno consegue direttamente o indirettamente dal comportamento del danneggiante: in pratica, un rapporto causa-effetto (nesso causale).

Nello specifico, la richiesta di risarcimento danni compete in prima persona a chi è vittima diretta di un incidente. Ci sono altri soggetti che – in base all’entità e alla gravità delle conseguenze di un sinistro stradale – hanno diritto legittimo ad agire: prossimi congiunti (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle), altri parenti affini (nonni, nipoti, zii, cugini) e conviventi more uxorio.

Come si calcola il risarcimento?

Il calcolo del risarcimento, cioè la quantificazione del danno, viene effettuato dai periti assicurativi (professionisti indipendenti e qualificati, in possesso dei requisiti di legge e iscritti a un apposito Albo di categoria). Dopodiché, la Compagnia propone un’offerta di risarcimento al danneggiato, il quale può decidere se accettarla (qualora ritenga che sia consona rispetto al danno subito), oppure rinegoziarla.

Come si indicava più sopra, determinare la quantificazione dei danni patrimoniali in seguito a incidente stradale è piuttosto semplice, in quanto prevede il rimborso delle spese – validamente documentate e già sostenute – alle quali si è dovuto far fronte, così come ai mancati guadagni.

Diversamente, quantificare i danni non patrimoniali si rivela più complicato. Per questo, il Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) ha stabilito una serie di tabelle di risarcimento ad hoc, che hanno in effetti l’obiettivo di stabilire quali somme spettano al danneggiato nel caso dei danni non patrimoniali.

Tempistiche previste per il risarcimento

I tempi necessari per essere risarciti da parte dell’assicurazione variano in base al sistema adottato per la denuncia dell’incidente: da un minimo di 30 giorni a un massimo di 120 giorni. Chiaramente, la constatazione amichevole (che può eseguirsi con il modello di constatazione amichevole CAI – ex CID -rappresenta il metodo più rapido: occorrono 15 giorni per avanzare l’importo di liquidazione del danno, e ulteriori 15 giorni per la procedura effettiva di risarcimento diretto, introdotta nel 2007 con il Decreto Bersani. La constatazione amichevole, tuttavia, viene permessa solamente se l’incidente è avvenuto in Italia, i veicoli coinvolti non devono essere più di 2 (ed entrambi immatricolati e assicurati in Italia), le persone coinvolte devono essere residenti in Italia, le lesioni subite dalle persone coinvolte a causa dell’incidente non possono superare il 9% di invalidità permanente, e dal sinistro non devono conseguire lesioni gravi né mortali.

Va tenuto presente che anche in materia di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale esiste un tempo-limite: la prescrizione del diritto al risarcimento da sinistro stradale è di due anni. Vale, anche qui, la sussistenza di alcuni elementi-chiave necessari alla richiesta di risarcimento danni:

  • Dimostrare di avere subito un danno;
  • L’incidente a proprio danno è stato causato da comportamento scorretto o illegittimo da parte di qualcuno;
  • Deve esserci un nesso causale, ovvero rapporto di causa ed effetto, fra il comportamento scorretto o illegittimo di un altro e il danno provocato, e occorre fornire la relativa prova.

E se l’incidente avviene all’estero?

Se si viene coinvolti in un incidente stradale all’estero, la procedura da attuare è più lunga rispetto a quella richiesta per un sinistro in Italia. In caso di incidente in uno dei Paesi che fanno parte del SEE-Sistema Economico Europeo (cioè Stati UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) oppure in un Paese dove è in vigore la carta verde, il conducente di nazionalità italiana non responsabile dell’incidente potrà avviare la procedura di gestione del sinistro non appena tornato nel nostro Paese.

Per l’iter di richiesta in seguito a un incidente avvenuto all’estero, la Compagnia assicuratrice rivendica il risarcimento nei confronti di un mandatario in Italia nominato dalla Compagnia estera (cioè quella che assicura il veicolo responsabile del sinistro): i nominativi possono essere reperiti rivolgendosi alla CONSAP-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. In questo caso, di norma ci si ricollega alla formula dell’indennizzo diretto, e in effetti risulta utile – subito dopo l’incidente – registrare i dati del veicolo danneggiante e provvedere alla compilazione del modulo di constatazione amichevole, il cui formato è del resto simile in tutti i Paesi europei.

Se l’incidente è avvenuto in Svizzera, ci si deve rivolgere alla CONSAP per conoscere il nome dell’Impresa di assicurazioni incaricata in Italia alla gestione del sinistro. In questo caso, tuttavia, la Compagnia che riceve tale incarico non ha l’obbligo di fornire una risposta motivata nel termine di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto richiesta di risarcimento. Dunque, se tale circostanza viene a verificarsi, non è possibile fare riferimento all’organismo di indennizzo a cura di CONSAP.

Se ci si trova coinvolti in un sinistro all’interno di un Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo, il conducente italiano dovrà, per attivare la procedura di rimborso, fare richiesta presso la Compagnia di assicurazioni estera alla quale il veicolo responsabile dell’incidente è assicurato, oppure rivolgersi presso il Bureau dello Stato in cui è avvenuto l’incidente se il mezzo che lo ha causato l’incidente è immatricolato in uno Stato diverso da questo.

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